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In linea di principio gli istituti di previdenza devono essere finanziati secondo un sistema di capitalizzazione, cioè devono disporre di una sostanza almeno equivalente all'importo dei loro obblighi assicurativi. Con l'accordo della competente autorità di vigilanza, tuttavia, gli istituti di previdenza di diritto pubblico possono derogare a questo principio se beneficiano - condizione sine qua non - di una garanzia del datore di lavoro pubblico. Questi istituti di previdenza praticano una capitalizzazione soltanto parziale ed adottano quindi un sistema di finanziamento per il quale l'attuale legislazione non prevede condizioni.
In materia di finanziamento il Consiglio federale si attiene alle raccomandazioni della Commissione LPP e del gruppo peritale, che auspicano, per quanto possibile, l'allineamento degli istituti di previdenza di diritto pubblico a quelli di diritto privato. Gli istituti di diritto pubblico a capitalizzazione integrale dovranno quindi funzionare come gli istituti di diritto privato. Il completo rifinanziamento degli istituti, che applicano attualmente una capitalizzazione parziale, genererebbe tuttavia oneri insostenibili per determinate collettività pubbliche. Gli istituti di diritto pubblico dovranno quindi adottare il sistema di finanziamento denominato «Mantenimento di un obiettivo di copertura differenziato» - l'unico che offra stabilmente una certa sicurezza finanziaria a costi moderati. La particolarità di questo sistema è che non tiene conto soltanto del grado di copertura globale, ma anche del grado di copertura degli assicurati attivi.
Oltre che sul finanziamento, la commissione peritale formula raccomandazioni anche su aspetti istituzionali, come la portata della garanzia, le competenze degli istituti di previdenza di diritto pubblico, la liquidazione parziale, l'indipendenza dell'autorità di vigilanza e l'affiliazione al Fondo di garanzia.
Forme giuridiche degli istituti di previdenza
Il Consiglio federale ha inoltre incaricato il DFI di esaminare diverse questioni relative alla forma giuridica degli istituti di previdenza ed in particolare di studiare se tutti gli istituti di previdenza debbano aver forma di fondazione o se non debbano essere autorizzate anche altre forme giuridiche.