Retrocessioni
I fornitori di prodotti finanziari hanno bisogno della rete di gestori di patrimonio (banche, assi-curazioni e gestori indipendenti) e di consulenti in investimenti. Per questo motivo agli inter-mediari che scelgono un prodotto del fornitore vengono corrisposte quote di provvigioni, commissioni, emolumenti, onorari o spese che egli fattura alla cassa pensioni. Queste retro-cessioni, denominate anche kick-backs, costituiscono un sistema d’incentivi abbastanza diffu-so nel mondo della finanza.
Con questo sistema vi è il rischio che l’intermediario agisca non solo nell’interesse del suo cliente, os-sia della cassa pensioni, ma anche in quello del fornitore di prodotti. Questo può avere quale conse-guenza che il gestore di patrimonio metta i propri interessi davanti a quelli della cassa pensioni. La concessione di retrocessioni costituisce un caso tipico di conflitto d’interessi. Fondandosi sulla sen-tenza del Tribunale federale del 22 marzo 2006 (DTF 132 III 460), secondo cui le retrocessioni versate dalle banche ai gestori di patrimonio indipendenti devono essere trasmesse ai mandanti iniziali, il Cen-tro di competenza Vigilanza previdenza professionale è intervenuto presso gli istituti sottoposti alla sua vigilanza obbligandoli ad adottare diversi provvedimenti.