Se vi sono fondi liberi o l’istituto di previdenza presenta una copertura insufficiente e un nume-ro importante di assicurati lascia la cassa per motivi economici o in seguito allo scioglimento del contratto di affiliazione, si deve procedere a una liquidazione parziale. In tal caso vanno applicati i principi della parità di trattamento e della buona fede: gli assicurati che rimangono affiliati alla cassa non devono essere avvantaggiati a scapito di quelli che la lasciano e vice-versa.
La liquidazione parziale è disciplinata essenzialmente negli articoli 53b e 53d LPP e 27g e 27h OPP 2. Gli istituti di previdenza sono tenuti ad emanare prescrizioni sulle condizioni e la procedura della liquidazione parziale in un regolamento. L’autorità di vigilanza deve approvare questo regolamento mediante decisione formale. Se in un caso concreto di liquidazione parziale non condividono le decisioni prese dall’istituto di previdenza, gli assicurati e i beneficiari di rendite hanno il diritto di far verificare dalla competente autorità di vigilanza le condizioni, la procedura e i piani di ripartizione e di esigere una decisione in merito.
Finora, gli assicurati che aderivano collettivamente a un nuovo istituto di previdenza potevano trasferire la loro quota di accantonamenti e riserve di fluttuazione soltanto se venivano trasferiti anche i rischi attuariali e d’investimento. Con la modifica di ordinanza entrata in vigore il 1° giugno 2009, l’articolo 27h OPP 2 riconosce ora agli assicurati il diritto di trasferire la quota di accantonamenti e riserve di fluttuazione anche se la prestazione di uscita è trasferita interamente in contanti.