Il Consiglio federale ha precisato le disposizioni concernenti le persone e le istituzioni incaricate di investire e amministrare il patrimonio nel settore della previdenza professionale. Le nuove disposizioni riguardano i requisiti previsti dall’ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (art. 48f OPP 2) ed entreranno in vigore il 1° gennaio 2014.
Migliora la situazione finanziaria, ma restano differenze tra le casse pensioni con e senza garanzia dello Stato
In occasione della pubblicazione del suo primo rapporto di attività, la Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale (CAV PP), operativa dal 1º gennaio 2012, ha presentato anche le cifre riguardanti la situazione finanziaria degli istituti di previdenza alla fine del 2012. Dai risultati del rilevamento, effettuato per la prima volta precocemente e secondo parametri paragonabili basati sui rischi, emerge che, sebbene mediamente il rendimento del patrimonio sia superiore al 7 per cento, persistono notevoli differenze tra le casse pensioni con e senza garanzia dello Stato. Infatti, mentre il 90 per cento degli istituti di previdenza senza garanzia dello Stato presenta un grado di copertura almeno del 100 per cento, tale copertura è raggiunta solo dal 27 per cento degli istituti con garanzia.
La Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale (CAV PP) ha reso molto più restrittivi i requisiti per la trasparenza delle spese, in particolare per gli investimenti collettivi, stabilendone le modalità d’indicazione nei conti annuali delle casse pensioni. Per quest’ultime le misure previste comporteranno un carico amministrativo accettabile. L’onere graverà invece sugli operatori finanziari, che, se in futuro non forniranno le informazioni richieste sulle spese, vedranno i loro prodotti qualificati come non trasparenti.
Dal rapporto annuale sulla situazione finanziaria degli istituti di previdenza emerge che la situazione a fine 2011 è peggiorata rispetto agli anni precedenti, con un aumento del numero di casse pensioni in situazione di copertura insufficiente. Tuttavia, visti gli attuali buoni rendimenti degli investimenti è possibile prevedere che lo scoperto degli istituti di previdenza si ridurrà entro la fine del 2012.
Per ragioni di continuità, la Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale (CAV PP), in collaborazione con l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), presenta ancora una volta i risultati di questa rilevazione annuale. Dal prossimo anno, tuttavia, il rapporto sarà impostato su una base di valutazione più attuale e significativa. In particolare, il rilevamento del tasso d’interesse tecnico dovrebbe rendere possibile un confronto effettivo tra i singoli gradi di copertura.
Il Consiglio federale ha definito le linee guida di una previdenza per la vecchiaia adeguata al futuro, ponendo così le basi per l’ampia riforma «Previdenza per la vecchiaia 2020». L’Esecutivo persegue un approccio globale considerando le prestazioni del 1° e del 2° pilastro nel loro insieme e coordinandole tra loro. La riforma è incentrata sui bisogni degli assicurati, che devono avere la sicurezza che la loro rendita non diminuisca e sia finanziata sul lungo termine. Il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale dell’interno DFI di elaborare in base alle linee guida e di sottoporgli entro la prossima estate i parametri della riforma «Previdenza per la vecchiaia 2020».
Per l’anno prossimo, il Consiglio federale ha deciso di mantenere invariato all’1,5% il tasso d’interesse minimo della previdenza professionale. Per fissare il tasso d’interesse minimo sono determinanti il rendimento delle obbligazioni della Confederazione nonché l’evoluzione del rendimento di azioni, obbligazioni e immobili. A inizio settembre, pure la Commissione federale della previdenza professionale si era espressa per il mantenimento dello statu quo.
Il 1° gennaio 2013 le rendite per superstiti e d’invalidità della previdenza professionale obbligatoria il cui versamento è iniziato nel 2009 saranno adeguate per la prima volta all’evoluzione dei prezzi. Il tasso di adeguamento è dello 0,4 per cento.
Se un assicurato sceglie individualmente la strategia d’investimento del proprio avere di previdenza, al momento dell’uscita la sua cassa pensioni non sarà più tenuta a versargli l’importo minimo garantito secondo la legge sul libero passaggio. Inoltre, le autorità d’incasso dovranno poter bloccare tempestivamente il capitale di previdenza dei debitori di alimenti, se questi richiedono la liquidazione in capitale dell’avere della cassa pensioni. Il Consiglio federale ha posto in consultazione queste due modifiche di legge nell’ambito della previdenza professionale. La procedura terminerà l’11 febbraio 2013.
La tendenza all’aumento dei pensionamenti anticipati, riscontrabile in Svizzera fino a qualche anno fa, sta rallentando. Viceversa, aumenta il numero delle persone che lavorano oltre l’età di pensionamento AVS. Chi decide di lavorare più a lungo lo fa soprattutto perché svolge un’attività non logorante e gode di condizioni di lavoro e di un clima aziendale buoni. Ritenendo che l’occupazione di lavoratori anziani sia necessaria e sensata soltanto per determinate funzioni, la maggioranza dei datori di lavoro non attua sistematicamente una politica del personale volta a promuovere l’occupazione di questa categoria di persone. È quanto emerge dal rapporto di ricerca Pensionamento nel contesto dell’evoluzione demografica, commissionato dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Il Consiglio federale ha deciso di adeguare a partire dal 1° gennaio 2013 le rendite AVS e AI e l’importo delle prestazioni complementari destinato alla copertura del fabbiso-gno vitale all’attuale evoluzione dei prezzi e dei salari (indice misto). Di conseguenza saranno aggiornati anche gli importi limite della previdenza professionale, tra cui la deduzione di coordinamento.