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Il Consiglio federale intende assicurare un elevato grado di sicurezza nell'utilizzazione di organismi geneticamente modificati e patogeni. A tale proposito ha decretato l'entrata in vigore di tre nuove ordinanze. Le nuove normative introducono lobbligo di notifica, procedure dautorizzazione nonché misure di prevenzione e di protezione.
L'ordinanza sull'impiego confinato (OIConf) e l'ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente (OEDA) hanno quale obiettivo la protezione dell'uomo e dell'ambiente. L'ordinanza sulla protezione dei lavoratori dal pericolo derivante da microrganismi (OPLM) prescrive speciali misure di sicurezza per le persone che, sul loro posto di lavoro, vengono a contatto con microrganismi geneticamente modificati o patogeni. Le tre ordinanze sono in gran parte state armonizzate fra loro e formeranno il corpo legislativo centrale nel settore della sicurezza biologica.
Per ogni lavoro svolto impiegando organismi geneticamente modificati o patogeni occorre preparare una valutazione dei rischi. A seconda dei possibili rischi per l'uomo e per l'ambiente è necessario adottare misure di sicurezza sul piano tecnico e organizzativo e sussiste un obbligo di notifica o d'autorizzazione. Inoltre, occorre garantire il finanziamento della responsabilità civile prevista dalla legge. La Confederazione intende istituire presso l'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAFP) un centro di contatto "Biotecnologia" con funzione di interfaccia fra il richiedente e le autorità. Se, in un'attività, il rischio che prevale è quello per l'uomo, sarà l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) a decidere in merito a una notifica o a un'autorizzazione. In tutti gli altri casi, invece, è competente l'UFAFP.
Per i lavoratori che, sul posto di lavoro, vengono a contatto con microrganismi geneticamente modificati o patogeni, sono stabilite misure di sicurezza. I provvedimenti prescritti sono di diverso tipo:
| fisico | p. es. interventi edili e tecnici sulla configurazione del posto di lavoro |
| organizzativo | p. es. norme per la redazione di direttive aziendali |
| personale | p. es. adozione di indumenti di protezione |
| biologico | p. es. utilizzazione di organismi con proprietà capaci di ridurre i pericoli |
Tali prescrizioni vanno a completare le regolamentazioni in parte già contenute nell'ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e nell'ordinanza 3 concernente la legge sul lavoro.
L'emissione sperimentale di organismi geneticamente modificati è autorizzata soltanto quando dalla valutazione dei rischi risulta che, secondo lo stato attuale delle conoscenze scientifiche, non vi è da aspettarsi alcun pericolo per l'uomo e per l'ambiente. Competenti per il rilascio dell'autorizzazione sono l'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAFP), l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), l'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) e l'Ufficio federale di veterinaria (UFVET). Essi esaminano le domande in stretta collaborazione fra loro e, prima di rilasciare l'autorizzazione, sono tenuti ad approvare il progetto.
Sono vietate le emissioni sperimentali di organismi che possono diffondere malattie pericolose per l'uomo oppure che possono portare ad alterazioni ecologiche intollerabili.
Una domanda d'autorizzazione concernente un'emissione sperimentale deve includere delle proposte per un programma di sorveglianza ambientale (monitoraggio). In questo modo si possono ricavare conoscenze circa le ripercussioni sull'ambiente di tale disseminazione. L'autorità può vincolare il rilascio dell'autorizzazione a indagini di sicurezza complementari oppure a un monitoraggio costante dell'ambiente.
Le tre nuove ordinanze concretizzano le disposizioni di legge vigenti attualmente nel settore ambientale e migliorano la protezione della salute sul posto di lavoro. Ulteriori prescrizioni sull'utilizzazione di organismi geneticamente modificati saranno contenute nel progetto Gen-Lex che il Consiglio federale sottoporrà ancora quest'anno alle Camere. Tra qualche anno, la Gen-Lex richiederà che le disposizioni dell'OIConf e dell'OEDA vengano completate.
DFI Dipartimento federale dell'interno, Servizio stampa
Dipartimento federale dell'Ambiente, dei Trasporti, dell'Energia e delle Comunicazioni, Servizio stampa
Protezione della popolazione e dell'ambiente (OIConf/OEDA)
Protezione dei lavoratori (OPLM):
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