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Il Consiglio federale ha
proceduto ad una modifica dell’ordinanza sulla previden-za professionale per
la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, che imporrà agli istituti di
previdenza di definire le regole che esse intendono applicare nell’esercizio
del proprio diritto di azionista. La modifica entrerà in vigore il 1° gennaio
2002.
Gli
istituti di previdenza devono garantire in ogni momento il mantenimento degli
impe-gni presi, vale a dire il compito di previdenza loro assegnato. In
quest’ambito sono loro stessi a darsi un sistema di finanziamento che si basa
in particolare sul reddito da patri-monio. I diritti di cui questi dispongono in
quanto azionisti, unitamente all’esercizio di tale diritto, costituiscono
quindi una parte preponderante nel finanziamento della previ-denza
professionale.
Un’inchiesta
sugli investimenti delle casse pensioni fatta tra il 1998 e il 2000 sottolinea
che più del 50 percento degli istituti di previdenza non esercita il proprio
diritto di voto in nessun caso. Solo il 5 percento vota in modo sistematico
durante le assemblee gene-rali, mentre i rimanenti votano solo sporadicamente, a seconda dei casi.
Volendo rimediare a questa situazione il Consiglio federale ha modificato l’Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità in modo che gli istituti di previdenza siano tenuti a stabilire, all’interno dei propri statuti e regolamenti, norme sul modo in cui intendono esercitare il proprio diritto di azionista. Le decisioni di voto dovranno essere prese dai membri del massimo organo dell’istituto, nel rispetto del principio della parità. Viste le numerose difficoltà che ciò solleverebbe, il Consiglio federale ha rinunciato ad introdurre criteri sociali e/o ecologici nell’esercizio del diritto di voto. Dovendo parlare di criteri dipendenti da fattori quali il tipo d’istituto, le sue dimensioni od il numero dei propri assicurati, diventa praticamente impossibile stabilire dei parametri comuni o globali.
Dipartimento
federale dell’interno
Servizio
stampa e informazione
Informazioni:
tel.
031/322 91 86
Erika Schnyder, caposezione
Sezione diritto e legislazione
Divisione previdenza professionale
Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Allegati : ordinanze e commenti
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