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Gli uffici AI non sono solo al servizio degli invalidi, ma intendono anche instaurare una collaborazione attiva con le imprese. Un'impresa che impiega persone invalide può rivolgersi agli specialisti AI per qualunque chiarimento. La consulenza è particolarmente importante se
devono essere introdotte nell'impresa persone invalide o che in precedenza beneficiavano di una rendita AI.
Il rilevamento tempestivo di persone a rischio d'invalidità e l'adozione per tempo di provvedimenti preventivi sono decisivi per una reintegrazione durevole, che è sia nell'interesse del datore di lavoro che in quello del salariato. Se un dipendente ha presentato ininterrottamente un'incapacità al lavoro per almeno 30 giorni o, nell'arco di un anno, ha dovuto assentarsi dal lavoro, per motivi di salute, ripetutamente e per brevi periodi, il datore di lavoro può comunicare il caso all'AI per il rilevamento tempestivo. Tuttavia, prima di effettuare la comunicazione, egli deve informare il dipendente. Il modulo di comunicazione è disponibile presso gli uffici AI e le casse di compensazione o può essere scaricato all'indirizzo Internet:
La comunicazione per il rilevamento tempestivo ad opera del datore di lavoro e la collaborazione con l'ufficio AI non hanno nessun effetto sul rapporto di lavoro esistente (ad es. sul diritto di licenziamento del datore di lavoro).
Se nel corso del rilevamento tempestivo ciò si rivela utile, si raccomanda al lavoratore di annunciarsi all'AI. Dopo l'annuncio, gli specialisti dell'ufficio AI possono avviare rapidamente e senza pastoie burocratiche provvedimenti adeguati affinché la persona interessata possa mantenere, nel limite del possibile, il posto di lavoro attuale o essere integrata in un altro. Tra questi provvedimenti rientrano i corsi di formazione, gli adeguamenti del posto di lavoro, l'affiancamento di un coach al dipendente ecc. Il datore di lavoro viene affiancato da un interlocutore diretto presso l'ufficio AI, viene informato regolarmente e coinvolto attivamente nel processo d'integrazione.
Gli uffici AI offrono al datore di lavoro consulenza e informazioni per quanto concerne l'integrazione degli assicurati interessati e le relative questioni di diritto delle assicurazioni sociali.
In futuro un numero sempre maggiore di candidati si presenterà per un impiego dopo un'assenza prolungata dal mercato del lavoro. Per sostenere l'integrazione di queste persone sono state introdotte nuove offerte per i datori di lavoro. Le aziende che decideranno di collaborare all'attuazione di provvedimenti di reinserimento riceveranno un contributo finanziario per l'assistenza prestata agli assicurati. Nell'ambito del lavoro a titolo di prova, che non costituisce un rapporto di lavoro, il datore di lavoro ha la possibilità di verificare il rendimento di una persona per un periodo di al massimo 180 giorni. Se un'azienda assume un ex beneficiario di rendita AI, il rischio legato all'aumento dei contributi della previdenza professionale obbligatoria e dell'assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia è ridotto al minimo, in quanto l'assicurazione versa un'indennità se, nell'arco di tre anni, l'assicurato ricollocato ridiventa incapace al lavoro per motivi di salute e, all'insorgere della nuova incapacità al lavoro, il rapporto di lavoro è durato più di tre mesi.
Se una persona ha trovato un posto di lavoro grazie al collocamento e all'inizio le sue capacità effettive non corrispondono ancora al salario convenuto, durante il periodo d'introduzione l'ufficio AI può versare al datore di lavoro un assegno per una durata massima di 180 giorni. In tal modo si vuole ridurre il rischio finanziario del datore di lavoro.
Per maggiori informazioni segnaliamo la Guida all'integrazione professionale pubblicata dall'UFAS, dalla Conferenza degli uffici AI, dall'Unione svizzera degli imprenditori e dall'Unione svizzera delle arti e mestieri. La guida presenta un quadro sintetico degli strumenti d'integrazione attualmente offerti dall'assicurazione invalidità e illustra il sostegno tecnico e finanziario offerto ai datori di lavoro. L'opuscolo può essere ordinato via Internet:
La comunicazione per il rilevamento tempestivo ad opera del datore di lavoro e la collaborazione con l'ufficio AI non hanno nessun effetto sul rapporto di lavoro esistente (ad es. sul diritto di licenziamento del datore di lavoro).
Se nel corso del rilevamento tempestivo ciò si rivela utile, si raccomanda al lavoratore di annunciarsi all'AI. Dopo l'annuncio, gli specialisti dell'ufficio AI possono avviare rapidamente e senza pastoie burocratiche provvedimenti adeguati affinché la persona interessata possa mantenere, nel limite del possibile, il posto di lavoro attuale o essere integrata in un altro. Tra questi provvedimenti rientrano i corsi di formazione, gli adeguamenti del posto di lavoro, l'affiancamento di un coach al dipendente ecc. Il datore di lavoro viene affiancato da un interlocutore diretto presso l'ufficio AI, viene informato regolarmente e coinvolto attivamente nel processo d'integrazione.
Gli uffici AI offrono al datore di lavoro consulenza e informazioni per quanto concerne l'integrazione degli assicurati interessati e le relative questioni di diritto delle assicurazioni sociali.
In futuro un numero sempre maggiore di candidati si presenterà per un impiego dopo un'assenza prolungata dal mercato del lavoro. Per sostenere l'integrazione di queste persone sono state introdotte nuove offerte per i datori di lavoro. Le aziende che decideranno di collaborare all'attuazione di provvedimenti di reinserimento riceveranno un contributo finanziario per l'assistenza prestata agli assicurati. Nell'ambito del lavoro a titolo di prova, che non costituisce un rapporto di lavoro, il datore di lavoro ha la possibilità di verificare il rendimento di una persona per un periodo di al massimo 180 giorni. Se un'azienda assume un ex beneficiario di rendita AI, per un periodo di tre anni (periodo di protezione) l'AI copre o riduce al minimo il rischio legato all'aumento dei premi della cassa pensioni e dell'assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia .
Se una persona le cui condizioni di salute sono migliorate, cerca una nuova attività lavorativa, durante il periodo d'introduzione l'ufficio AI può versare al datore di lavoro un assegno per una durata massima di 180 giorni. Se, nel corso dei due anni successivi al ricollocamento, l'assicurato ridiventa incapace al lavoro, a partire dal terzo mese di assenza l'AI versa un'indennità per sopperire all'aumento dei contributi della previdenza professionale obbligatoria e dell'assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia. Il diritto all'indennità sussiste per i tre anni successivi all'inizio del rapporto di lavoro. In tal modo si vuole ridurre il rischio finanziario del datore di lavoro.
Per maggiori informazioni segnaliamo la Guida all'integrazione professionale pubblicata dall'UFAS, dalla Conferenza degli uffici AI, dall'Unione svizzera degli imprenditori e dall'Unione svizzera delle arti e mestieri. La guida presenta un quadro sintetico degli strumenti d'integrazione attualmente offerti dall'assicurazione invalidità e illustra il sostegno tecnico e finanziario offerto ai datori di lavoro. L'opuscolo può essere ordinato via Internet:
AVS/AI/IPG/AD: tutti coloro che ottengono un salario dall'esercizio di un'attività lucrativa devono versare contributi all'AVS/AI/IPG/AD. Anche gli invalidi che esercitano un'attività lucrativa devono quindi versare i contributi ordinari all'AVS/AI/IPG e AD. I contributi vengono versati per metà dal lavoratore e per metà dal datore di lavoro.
Assicurazione malattie: persone di salute cagionevole o invalide hanno spesso difficoltà ad assicurarsi individualmente contro le perdite di guadagno causate da malattie. Risulta quindi vantaggiosa un'assicurazione d'indennità giornaliera collettiva aziendale. Se il contratto assicurativo prevede limitazioni all'obbligo di prestazioni, i collaboratori devono esserne informati.
Assicurazione contro gli infortuni: l'assicurazione contro gli infortuni non prevede limitazioni per le persone invalide. Sia i datori di lavoro sia i lavoratori invalidi sono tenuti a versare i contributi all'assicurazione contro gli infortuni professionali e all'assicurazione contro gli infortuni non professionali.
Previdenza professionale: in linea di massima le persone invalide sono sottoposte all'assicurazione obbligatoria secondo la LPP, a condizione che il loro salario annuo superi l'importo minimo del salario coordinato. Ciò non vale tuttavia per gli aventi diritto a una rendita AI intera.
Se un'impresa intende assumere persone invalide, per verificare se soddisfa le condizioni necessarie all'integrazione di una persona invalida, può rifarsi alla seguente lista di controllo:
L'Unione svizzera degli imprenditori, diverse organizzazioni attive nell'ambito della disabilità e della salute, alcuni assicuratori malattie e infortuni e l'AI hanno collaborato al lancio di un portale informativo dedicato all'integrazione professionale dei disabili e destinato soprattutto ai datori di lavoro:
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