Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS

Inizio selezione lingua



Inizio zona contenuto

Inizio navigatore

Fine navigatore



Terzo pilastro

Oltre all'AVS e alla previdenza professionale (secondo pilastro) esiste anche la previdenza individuale, chiamata terzo pilastro. Essendo il risparmio personale per la vecchiaia promosso per legge, i contributi previdenziali a favore del terzo pilastro - o, più precisamente, del pilastro 3a - fino a un determinato importo sono esenti da imposte.

Contributo massimo al pilastro 3°

Persone affiliate a una cassa pensioni:

  • fr. 6739.- all'anno (limite valido dal 2013)

Persone non affiliate a una cassa pensioni:

  • 20 per cento del reddito annuo, ma non più di fr. 33°696.- (limite valido dal 2013).

Il pilastro 3a, vale a dire la previdenza individuale vincolata, è aperto a tutta la popolazione attiva; vi sono tuttavia differenze tra le persone già affiliate ad un istituto di previdenza e quelle non affiliate. I lavoratori indipendenti che non sono affiliati a nessun istituto di previdenza possono versare un importo nettamente più elevato sul pilastro 3a rispetto alle persone che già versano contributi a una cassa pensioni.

Il pilastro 3a è la classica forma di previdenza per i lavoratori indipendenti. Lo svantaggio di questa soluzione è che  non offre alcuna garanzia contro i rischi di decesso e invalidità. Questi rischi devono quindi essere coperti stipulando in aggiunta al pilastro 3a anche un'assicurazione specifica (polizza previdenziale) oppure un'assicurazione aggiuntiva sulla vita.

È possibile prelevare denaro dal pilastro 3a:

  • se si intraprende un'attività lucrativa indipendente (per chi prima era salariato),
  • se si cessa un'attività indipendente e se ne intraprende una nuova (per chi era già indipendente),
  • se si acquista un'abitazione propria,
  • se si lascia definitivamente la Svizzera,
  • se si percepisce una rendita d'invalidità intera dell'AI,
  • dal compimento dei 60 anni (donne 59 anni); le prestazioni di vecchiaia sono esigibili al raggiungimento dell'età pensionabile ordinaria dell'AVS (65 anni per gli uomini e 64 per le donne). Se l'assicurato dimostra di continuare ad esercitare un'attività lucrativa anche dopo aver raggiunto l'età pensionabile ordinaria dell'AVS, può continuare a versare contributi al pilastro 3a. La riscossione delle prestazioni può essere rinviata fino a un massimo di cinque anni oltre il raggiungimento dell'età pensionabile ordinaria dell'AVS.

Qualsiasi prelievo di denaro dal terzo pilastro è soggetto a imposta.

È inoltre possibile prelevare denaro dal pilastro 3a per riscattare quote del secondo. Chi al momento di cambiare lavoro in base alle disposizioni disciplinari della nuova cassa pensioni deve riscattarne le quote, può disporre così del denaro necessario.

La previdenza vincolata del pilastro 3a deve essere praticata in base a forme ufficialmente riconosciute.

Al riguardo la legge prevede due possibilità:

  • un conto previdenziale presso una fondazione bancaria;
  • una polizza previdenziale presso un'assicurazione.

Non esistono altri organismi o forme di previdenza.


Ultimo aggiornamento: 01.01.2013

Fine zona contenuto

Ricerca a testo integrale



Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS)
Contatto | Basi legali
http://www.bsv.admin.ch/kmu/ratgeber/00889/index.html?lang=it