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L'Accordo sulla libera circolazione delle persone fa parte del primo pacchetto di 7 accordi bilaterali conclusi tra la Svizzera e l'UE, entrati in vigore il 1° giugno 2002. L'accordo introduce progressivamente nei rapporti tra la Svizzera e l'UE le norme di libera circolazione applicate in seno all'UE. La libera circolazione delle persone è accompagnata e agevolata dal coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale e dal riconoscimento reciproco dei diplomi professionali.
L'accordo coordina i diversi sistemi nazionali di sicurezza sociale. Non comporta tuttavia alcuna uniformazione dei singoli sistemi. La struttura, il tipo e gli importi delle prestazioni assicurative di ogni singolo Stato sono mantenuti.
I punti principali dell'accordo sono la parità di trattamento tra cittadini svizzeri e cittadini degli Stati dell'UE e la riduzione o la soppressione delle ripercussioni negative che il trasferimento in un altro Stato per abitarvi o lavorarvi può avere sulla copertura assicurativa.
L'accordo si applica a tutti i settori della sicurezza sociale (vecchiaia, invalidità, decesso, malattia, maternità, infortuni professionali e malattie professionali, disoccupazione e assegni familiari). L'aiuto sociale non è compreso nell'accordo.
L'accordo si applica ai cittadini svizzeri o ai cittadini di uno Stato dell'UE che lavorano in uno Stato dell'UE o in Svizzera oppure si trasferiscono dalla Svizzera in uno Stato dell'UE o viceversa.
La Convenzione AELS riveduta, che ricalca l'Accordo sulla libera circolazione delle persone, si applica ai cittadini degli Stati dell'AELS.
Le persone senza attività lucrativa e quelle che non hanno né la cittadinanza svizzera né quella di uno Stato dell'UE (fatta eccezione per i familiari o i superstiti di un cittadino svizzero o di un cittadino di uno Stato dell'UE) non rientrano nel campo d'applicazione dell'accordo. Per loro continuano a valere le convenzioni di sicurezza sociale stipulate tra la Svizzera e i singoli Stati. Le casse di compensazione forniscono ulteriori informazioni.
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