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1. Quando è stata introdotta?
L'indennità di maternità è stata introdotta il 1° luglio 2005 in seguito alla modifica della legge sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG), approvata in votazione popolare il 26 settembre 2004 con il 55,4 per cento di voti favorevoli. È stato così adempiuto il mandato di creare un'assicurazione maternità, iscritto nella Costituzione federale dal 1945. Nel 1984, nel 1987 e nel 1999 erano stati respinti in votazione popolare diversi progetti volti ad introdurre un'indennità di maternità. Informazioni particolareggiate sulla genesi di questa prestazione sono disponibili all'indirizzo Internet http://www.parlament.ch/i/homepage/do-archiv/do-mutterschaftsversicherung.htm.
2. Come viene finanziata?
L'indennità di maternità è finanziata mediante i contributi alle IPG, prelevati unitamente ai contributi all'AVS. Sono soggetti all'obbligo di versare i contributi i datori di lavoro, i salariati, i lavoratori indipendenti e le persone senza attività lucrativa. Per le persone esercitanti un'attività lucrativa l'aliquota di contribuzione ammonta attualmente allo 0,3 per cento del guadagno lordo. Per i salariati il datore di lavoro deve prendere a carico la metà dei contributi. Le persone soggette all'obbligo contributivo che non esercitano un'attività lucrativa versano un importo annuo compreso tra 13 e 300 franchi. I poteri pubblici non partecipano al finanziamento di questa prestazione.
3. Chi ne ha diritto?
Hanno diritto all'indennità di maternità solo le donne che fino alla nascita del bambino hanno svolto un'attività lucrativa o quelle che, in seguito a disoccupazione o per motivi di salute, hanno dovuto cessare l'attività lucrativa prima del parto.
Al momento della nascita del bambino la madre deve quindi soddisfare una delle condizioni seguenti:
La madre deve inoltre soddisfare le due condizioni seguenti:
1. essere stata assicurata obbligatoriamente ai sensi della legge sull'AVS durante i nove mesi immediatamente precedenti il parto e
2. durante questo periodo avere esercitato un'attività lucrativa per almeno cinque mesi.
Se il parto avviene prima della fine del nono mese di gravidanza, il periodo di assicurazione richiesto è ridotto.
Esso è di
a. 8 mesi se il parto avviene tra l'ottavo e il nono mese di gravidanza;
b. 7 mesi se il parto avviene tra il settimo e l'ottavo mese di gravidanza;
c. 6 mesi se il parto avviene prima del settimo mese di gravidanza.
In caso di adozione, invece, non vi è alcun diritto all'indennità di maternità.
4. Da quando viene versata e per quanto tempo?
L'indennità di maternità è versata a partire dal giorno della nascita di un neonato vitale durante al massimo 98 giorni, vale a dire 14 settimane. Vengono versate 7 indennità giornaliere alla settimana. Nel caso di un neonato che nasce morto o che decede alla nascita, il diritto all'indennità è riconosciuto se la gravidanza è durata almeno 23 settimane.
5. A quanto ammonta e come viene calcolata?
L'indennità di maternità ammonta all'80 per cento del reddito lordo medio conseguito prima del parto, ma al massimo a 196 franchi al giorno (2009).
Esempi di calcolo
1. Lavoratrici salariate
Annette B. lavora a tempo pieno come segretaria in un'azienda di servizi. Prima del parto percepiva un salario medio di 5400 franchi al mese. L'indennità di maternità ammonta quindi a 144 franchi al giorno (5400 franchi x 0,8 : 30 giorni = 144 franchi al giorno).
2. Lavoratrici indipendenti
Karin C. svolge un'attività indipendente: gestisce un salone di parrucchiera. L'indennità di maternità è calcolata sulla base del reddito annuo determinante per l'ultimo contributo AVS fissato prima del parto, convertito in un importo giornaliero. Il reddito annuo (che nel caso di Karin C. ammonta a 45 000 franchi) è diviso per 360 giorni e moltiplicato per 0,8. L'indennità di maternità è quindi di 100 franchi al giorno (45 000 franchi : 360 giorni x 0.8 = 100 franchi al giorno).
6. Si può ricevere nel contempo un'indennità di maternità e un'indennità giornaliera di un'altra assicurazione?
Finché viene versata un'indennità di maternità, non vi è alcun diritto al versamento di un'indennità giornaliera dell'assicurazione contro la disoccupazione, dell'AI o dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Lo stesso vale per le indennità giornaliere dell'assicurazione militare o per le indennità per perdita di guadagno per chi presta servizio.
Di regola le indennità giornaliere di altre assicurazioni vengono ridotte se, sommate all'indennità di maternità, superano un determinato importo (guadagno assicurato o perso). Il contratto d'assicurazione stabilisce le modalità della riduzione nel caso singolo.
7. Come bisogna procedere per riceverla?
Il versamento dell'indennità di maternità non avviene automaticamente, ma deve essere richiesto esplicitamente presso la competente cassa di compensazione. Il modulo di richiesta può essere scaricato dalla pagina Internet:
Il diritto all'indennità di maternità può essere esercitato dalle seguenti persone:
8. A chi e quando viene versata?
Se, durante il congedo di maternità, la madre continua a percepire il salario, l'indennità di maternità è versata al datore di lavoro. Negli altri casi è versata direttamente alla madre. Analogamente al salario, è versata alla fine del mese. Se inferiore ai 200 franchi mensili, è versata alla fine del congedo di maternità.
9. Esistono anche un'indennità in caso di adozione o un congedo di paternità pagato?
A livello federale non esistono ancora né un'indennità in caso di adozione né un congedo di paternità pagato. Tali prestazioni possono invece essere previste dal contratti di lavoro (individuali o collettivi), dai regolamenti aziendali o dal diritto cantonale.
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