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Convenzioni di sicurezza sociale
In virtù dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l'UE, alle relazioni con gli Stati membri dell'UE sono applicabili a partire dal 1° aprile 2012 le disposizioni del Regolamento (CE) n. 883/04 e del relativo Regolamento d'applicazione n. 987/09, che reggono il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale europei.
I Regolamenti (CEE) n. 1408/71 e n. 574/72 sono applicabili in seno all'AELS (Convenzione AELS).
Le iscrizioni degli Stati dell'AELS negli allegati non sono incluse.
Nei rapporti tra gli Stati dell'UE e la Svizzera, i Regolamenti (CEE) n. 1408/71 e n. 574/72 si applicano solo in alcuni casi a partire dal 1° aprile 2012 (cfr. le disposizioni transitorie dei Regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009).
La Svizzera ha concluso accordi di sicurezza sociale con 44 Stati. Scopo primario ne sono la parità di trattamento dei cittadini degli Stati contraenti, la definizione della legislazione applicabile e il versamento all'estero delle prestazioni finanziate mediante contributi.
I documenti d'informazione sulle convenzioni di sicurezza sociale con l'Australia, il Cile, il Canada, la Croazia e gli Stati Uniti d'America sono disponibili soltanto in tedesco, francese e inglese.
Convenzioni normative
La Svizzera è membro di diverse organizzazioni internazionali che si occupano di questioni sociali. Le disposizioni giuridiche elaborate in seno a queste organizzazioni, le cosiddette convenzioni normative, sono state ratificate in parte anche dalla Svizzera.
Le disposizioni delle convenzioni normative sono destinate agli Stati e non sono quindi, in generale, direttamente applicabili. Sono vincolanti soltanto per gli Stati che le hanno ratificate.
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