In virtù della legge federale sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani, la Confederazione può concedere aiuti finanziari a:
- singole organizzazioni che operano nell'ambito delle attività giovanili extrascolastiche e degli scambi giovanili a livello nazionale o in una determinata regione linguistica, per lo svolgimento di attività regolari;
- istituzioni private, per la formazione e il perfezionamento di giovani che esercitano a titolo volontario funzioni direttive, consultive o di assistenza;
- istituzioni private, per progetti di durata limitata d'importanza nazionale che fungono da modello o favoriscono la partecipazione attiva dei giovani (progetti modello / progetti di partecipazione attiva);
- istituzioni private, per l'attuazione di progetti destinati a promuovere la partecipazione politica a livello federale;
- Cantoni e Comuni, per progetti di durata limitata d'importanza nazionale che fungono da modello per l'ulteriore sviluppo delle attività extrascolastiche;
- associazioni mantello e piattaforme di coordinamento a livello nazionale, per la gestione delle loro strutture e per attività regolari e
- ai Cantoni, per programmi cantonali volti a fondare e sviluppare la politica dell'infanzia e della gioventù.
Gli aiuti finanziari ammontano al massimo al 50 per cento delle spese computabili. La loro entità è stabilita tenendo conto dei criteri seguenti:
- struttura e grandezza dell'istituzione richiedente,
- genere e importanza dell'attività o del progetto,
- possibilità di codecisione dei fanciulli e dei giovani,
- considerazione delle esigenze dei fanciulli e dei giovani con un particolare bisogno di promozione,
- grado di parità fra i sessi,
- prestazioni dell'istituzione medesima e contributi di terzi,
- misure adottate per garantire la qualità.
Un'ulteriore condizione per la concessione degli aiuti finanziari secondo la LPAG è l'accesso non discriminatorio alle attività extrascolastiche per tutti i bambini e i giovani.