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In Svizzera il numero degli anziani è in costante aumento. Oggigiorno le persone anziane sono attive e si mantengono in forma, hanno numerosi interessi, sono creative e trovano nuove soluzioni per poter vivere il più a lungo possibile a casa propria (spesso fino in età molto avanzata), sono informate e mettono a profitto la loro esperienza di vita.
La Confederazione sostiene questa tendenza e diversi organi federali si occupano direttamente o indirettamente delle questioni legate alla vecchiaia. A livello pratico, gran parte della politica della vecchiaia è inoltre di competenza di Cantoni, Città e Comuni. Infine vi sono numerose organizzazioni non governative (ONG) che prestano assistenza alle persone anziane.
Per politica della vecchiaia s'intendono misure adottate dallo Stato (Confederazione, Cantoni e Comuni) che influiscono sulla vita della popolazione anziana. Rivestono particolare importanza la garanzia di un reddito adeguato e la promozione della partecipazione e integrazione sociale degli anziani.
In senso lato la politica della vecchiaia concerne numerosi temi e ambiti politici, quali ad esempio:
In senso più stretto la politica federale della vecchiaia comprende da una parte la previdenza finanziaria definita dal sistema dei tre pilastri (primo pilastro: AVS e prestazioni complementari; 2° pilastro: previdenza professionale [casse pensioni]; 3° pilastro: previdenza individuale), dall'altra si occupa della previdenza sanitaria, ovvero della prevenzione, dell'assicurazione malattie e del finanziamento delle cure di lunga durata.
Compete ai Cantoni e ai Comuni badare a che gli anziani dispongano dell'assistenza e delle cure necessarie sia a casa (SPITEX) sia negli istituti.
Una politica della vecchiaia che punta maggiormente sulle risorse degli anziani
La politica della vecchiaia mira a un maggiore riconoscimento del contributo dato dagli anziani alla società, al loro benessere e alla garanzia della loro sicurezza materiale. Intende inoltre promuovere l'autonomia e la partecipazione degli anziani e rafforzare la solidarietà tra le generazioni. Il rapporto approvato il 29 agosto 2007 dal Consiglio federale pone, sotto forma di direttive, le basi di questa politica. Non si tratta di un piano d'azione, bensì di una strategia che non si limita soltanto all'ambito di competenza della Confederazione, ma include quali attori anche i Cantoni, i Comuni e altri partner. Il rapporto è stato redatto in risposta al postulato Leutenegger Oberholzer del 3 ottobre 2003 (03.3541).
Il federalismo e la sussidiarietà costituiscono le condizioni quadro fondamentali della politica della vecchiaia in Svizzera. Questo significa che la Confederazione affida ai Cantoni e ai Comuni la competenza di tutti gli ambiti in cui possono adempiere da soli i compiti previsti e interviene solo in funzione integrativa e di promozione. Ad essere responsabili della politica concreta (assistenza e cure) sono in primo luogo i Cantoni, le Città e i Comuni. La Confederazione disciplina essenzialmente la previdenza anche finanziaria e sanitaria.
Oltre alla Confederazione e ai Cantoni, anche molte organizzazioni non governative (ONG) influiscono sulla politica della vecchiaia. Confederazione e Cantoni sostengono molte di queste attività. Svolgono inoltre un ruolo importante l'iniziativa personale, la previdenza individuale, l'aiuto nelle strutture familiari e il vicinato.
A livello federale diversi organi si occupano direttamente o indirettamente di questioni concernenti la vecchiaia. L'elenco seguente non è esaustivo né ne descrive in modo dettagliato le diverse attività.
La Confederazione disciplina principalmente la previdenza per la vecchiaia finanziaria e sanitaria.
L'Ambito Previdenza vecchiaia e superstiti dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) si occupa dell'AVS, della previdenza professionale e delle prestazioni complementari.
L'Ambito Famiglia, generazioni e società tratta questioni di politica sociale tenendo conto dell'evoluzione sociale, economica e demografica. È il centro di competenza a livello federale per i temi dell'infanzia e della gioventù, della famiglia, della vecchiaia nonché per le questioni di politica sociale in generale.
Il Settore Vecchiaia, generazioni e società dell'Ambito Famiglia, generazioni e società dell'UFAS concede sussidi per l'assistenza alle persone anziane alle istituzioni private di utilità pubblica attive a livello nazionale conformemente all'articolo 101bis della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.
I sussidi sono versati sotto forma di contratti di prestazioni. Al momento sono in vigore i contratti di prestazioni seguenti:
Fino all'entrata in vigore della NPC (nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), prevista per il 2008, verranno concessi sussidi AVS su tutto il territorio svizzero alle organizzazioni SPITEX per le cure e l'assistenza a domicilio e per i servizi pasti e agli istituti diurni.
Weitere Bundesämter
L'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) è competente per l'assicurazione malattie, il finanziamento delle cure di lunga durata, la prevenzione e la promozione della salute.
L'Amministrazione federale delle finanze (AFF) esamina le conseguenze sulle finanze pubbliche dei presumibili cambiamenti demografici.
L'Ufficio federale di statistica (UST) elabora scenari demografici e previsioni a lungo termine.
L'Ufficio federale di giustizia (UFG) è competente per il nuovo diritto di protezione degli adulti.
L'Ufficio federale della migrazione (UFM) è competente per le questioni concernenti i migranti anziani. Informa anche sulle questioni che si pongono quando una persona che ha raggiunto l'età pensionabile intende andare a vivere all'estero.
L'Ufficio federale dello sport (UFSPO) è competente per lo sport per gli anziani e in particolare per la formazione dei monitori di sport per gli anziani.
La Direzione del lavoro della Segreteria di Stato dell'economia (SECO) tratta questioni concernenti i lavoratori anziani.
L'Ufficio federale delle abitazioni (UFAB) è competente per la costruzione di alloggi per anziani.
L'Ufficio federale delle strade (USTRA) è incaricato del diritto della circolazione stradale e tratta questioni relative alla patente per gli anziani.
L'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE) si occupa di questioni d'insediamento in generale, dei diversi gruppi della popolazione e delle ripercussioni dei cambiamenti demografici.
A livello cantonale vi sono servizi che si occupano di questioni della vecchiaia. Esistono notevoli differenze riguardo al tipo e all'intensità dell'attività. Taluni Cantoni hanno allestito rapporti sulla vecchiaia.
Le politiche cantonali della vecchiaia in Svizzera
Su incarico dell'UFAS il Centro di gerontologia dell'Università di Zurigo ha allestito un inventario delle forme ed espressioni delle politiche della vecchiaia nei Cantoni. La ricerca è stata condotta in relazione con il rapporto del Consiglio federale "Strategia in materia di politica della vecchiaia".
Anche la fondazione Promozione Salute Svizzera ha analizzato le politiche cantonali della vecchiaia.
Il lavoro con gli anziani ha una forte connotazione comunale. Incombe infatti ai Comuni provvedere a mettere a disposizione degli anziani le istituzioni necessarie (SPITEX, istituti diurni, servizio pasti, case per anziani o di cura). Per quanto riguarda l'offerta vi sono differenze sia dal punto di vista quantitativo che da quello qualitativo. L'organo cui si inoltra la richiesta di prestazioni complementari si trova nei Comuni; di regola è l'agenzia comunale AVS. Sul sito dello SPITEX Verband Schweiz si può immettere il nome del Comune per ottenere informazioni sul servizio di cure e assistenza a domicilio competente. Il sito Internet di CURAVIVA (Associazione degli istituti sociali e di cura svizzeri) dà informazioni sugli istituti.
Nell'ambito della politica della vecchiaia sono attive numerose ONG. In parte sussidiate dallo Stato, svolgono compiti specifici. In particolare la Confederazione può promuovere l'aiuto alla vecchiaia mediante i fondi dell'AVS stipulando contratti di prestazioni.
A livello mondiale ed europeo esistono numerose organizzazioni che si occupano di questioni della vecchiaia. Sui siti Internet del Centro di gerontologia dell'Università di Zurigo e della Società svizzera di gerontologia troverete link a numerose organizzazioni estere e internazionali.
Finora l'ONU ha organizzato tre conferenze mondiali sull'invecchiamento. La prima si è tenuta a Vienna nel 1982, la seconda a Madrid nel 2002, la terza a León nel novembre del 2007. La Svizzera ha partecipato a tutte le conferenze.
La Conferenza dei ministri della Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa (UNECE) sull'invecchiamento (León, 6-8 novembre 2007) si è occupata dell'attuazione della strategia di applicazione regionale del Piano d'azione internazionale di Madrid sull'invecchiamento (2002). La delegazione svizzera era guidata dalla consigliera di Stato del Cantone di Zugo Manuela Weichelt-Picard.
Il Consiglio svizzero degli anziani (CSA) difende gli interessi economici e sociali delle persone anziane nei confronti di Confederazione, associazioni, istituzioni, media e opinione pubblica. Il CSA è sostenuto con sussidi giusta l'articolo 101bis LAVS nell'ambito di un contratto di prestazioni.
Anziani in Internet
Assistenza e cure a domicilio
Istituti diurni
Abitare in case per anziani o di cura
Migranti anziani in Svizzera
Il forum nazionale "anzianità e migrazione" si impegna per il miglioramento della situazione sanitaria e sociale dei migranti anziani in Svizzera.
Costituzione federale (SR 101)
Articolo 8 Uguaglianza giuridica
Giusta il capoverso 2, nessuno può essere discriminato a causa dell'età.
Articolo 111 Previdenza vecchiaia, superstiti e invalidità
Giusta il capoverso 1, la Confederazione prende provvedimenti per una previdenza sufficiente. In questo capoverso è sancito il sistema dei tre pilastri: assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (AVS/AI), previdenza professionale e previdenza individuale.
Articolo 112 Assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità
L'articolo 112 contiene i principi relativi all'AVS e all'AI.
Articolo 112a Prestazioni complementari
Confederazione e Cantoni versano prestazioni complementari alle persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dalle prestazioni dell'AVS e dell'AI.
Articolo 112c Aiuto agli anziani e ai disabili
L'articolo prescrive la ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni dall'entrata in vigore della NPC: i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio, mentre la Confederazione sostiene sforzi a livello nazionale a favore degli anziani. A questo scopo può attingere ai fondi dell'AVS. Questo articolo funge da base per la concessione di sussidi alle istituzioni private di utilità pubblica attive a livello nazionale conformemente all'articolo 101bis LAVS.
Articolo 113 Previdenza professionale
L'articolo contiene i principi relativi alla previdenza professionale (2° pilastro, casse pensioni).
Leggi federali
Per la politica della vecchiaia rivestono particolare importanza le leggi seguenti:
Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS), RS 831.10
Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP), RS 831.40
Legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC), RS 831.30
Queste tre leggi disciplinano i diversi rami assicurativi e trattano in particolare le condizioni assicurative, il finanziamento, le prestazioni, le forme di organizzazione e le procedure giuridiche. L'articolo 101bis LAVS disciplina anche i sussidi per l'aiuto alla vecchiaia a livello nazionale.
Troverete ulteriori informazioni nella rubrica AVS (consulenza) e nei promemoria pubblicati dal Centro d'informazione AVS/AI.
La legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) RS 832.10
La LAMal disciplina in particolare il rimborso delle spese di malattia, il finanziamento e le modalità di riduzione dei premi. Il finanziamento delle cure di lunga durata dispensate a domicilio o in un istituto di cura si svolge in coordinamento con le prestazioni complementari.
Il nuovo ordinamento del finanziamento delle cure è entrato in vigore il 1° gennaio 2011.
Il Codice civile svizzero (CC) RS 210
Il CC disciplina il diritto successorio (art. 457-640) e il diritto tutorio (art. 360 segg.). Il diritto tutorio vigente sarà sostituito dal nuovo diritto di protezione degli adulti presumibilmente a partire dal 1° gennaio 2013. Per l'ambito della vecchiaia rivestono particolare importanza il mandato precauzionale, le direttive anticipate del paziente, le possibilità di rappresentanza e le regole di protezione in caso di soggiorno in una casa per anziani o di cura.
Informazioni particolareggiate sulla revisione del diritto tutorio sono disponibili sul sito dell'Ufficio federale di giustizia.
Il Codice penale svizzero (CP) RS 311.0
Le disposizioni concernenti l'assistenza alla morte contenute nel CP sono importanti. Mentre l'eutanasia attiva (art. 114) diretta è punibile, l'eutanasia attiva indiretta, l'eutanasia passiva e l'assistenza al suicidio sono ammesse se compiute senza motivi egoistici. Per contro, l'istigazione e l'aiuto al suicidio (art. 115) sono punibili se compiuti per motivi egoistici.
Poiché i Cantoni, le Città e i Comuni sono competenti per numerosi ambiti della politica della vecchiaia, esistono diverse basi legali anche a questo livello.
Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC) all'1.1.2008. Ripercussioni sui sussidi per l'assistenza alle persone anziane: art. 101bis LAVS, art. 222-225 OAVS
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