Elementi essenziali dell’accordo sui diritti dei cittadini tra la Svizzera e il Regno Unito nell’ambito della sicurezza sociale
L’accordo si prefigge di cambiare il meno possibile la situazione delle persone soggette all’ALC e di tutelare i loro diritti acquisiti.
L’accordo prevede che i regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 rimangano applicabili per le persone seguenti:
- i cittadini della Svizzera e degli Stati membri dell'UE che al 31.12.2020 risiedono e lavorano nel Regno Unito;
- i cittadini britannici che al 31.12.2020 risiedono e lavorano in Svizzera;
- i cittadini della Svizzera e degli Stati membri dell'UE che al 31.12.2020 risiedono in Svizzera e lavorano nel Regno Unito;
- i cittadini del Regno Unito e degli Stati membri dell’UE che al 31.12.2020 risiedono nel Regno Unito e lavorano in Svizzera.
Per queste persone non vi è alcun cambiamento finché si trovano in una situazione transfrontaliera, ossia finché sussiste un rapporto con i due Stati sulla base della loro cittadinanza, della loro attività lucrativa o del loro luogo di soggiorno. Sono protette anche le situazioni transfrontaliere in cui esiste un legame con gli Stati membri dell'UE; ciò riguarda situazioni diverse da quelle sopra menzionate.
I regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 rimangono applicabili anche alle persone che non si trovano o non si trovano più in una situazione transfrontaliera finché queste hanno il diritto di lavorare o di risiedere nell’altro Stato. Si tratta, ad esempio, dei cittadini svizzeri che, al termine del loro distacco, rimangono a lavorare nel Regno Unito o di coloro che cessano la loro attività lucrativa nel Regno Unito e continuano a vivervi.
Concretamente, riguardo alle situazioni transfrontaliere iniziate prima del 01.01.2021 ciò significa quanto segue:
Assoggettamento all’assicurazione:
Lo stesso Stato rimane competente per le assicurazioni sociali, riscuote i contributi e versa le prestazioni, senza alcuna discriminazione. I certificati A1 relativi alle situazioni iniziate prima del 1° gennaio 2021 rimarranno dunque validi fintantoché durerà la situazione transfrontaliera o fino alla data di fine indicata su questi documenti.
La Informativa n. 430 per le casse di compensazione AVS e gli organi esecutivi PC spiega la protezione dei diritti acquisiti nei settori dell’assoggettamento all'assicurazione e delle prestazioni del 1° pilastro.
Assicurazione malattie:
Anche l’accesso alle cure mediche è garantito senza discriminazioni. In caso di residenza nello Stato non competente, l’assicurato ha diritto alle prestazioni di malattia a carico dello Stato competente. I diritti legati alla tessera europea di assicurazione malattia rimangono validi per i soggiorni (vacanze, studi, ecc.) nell’altro paese; tuttavia, per far valere nella pratica la tutela dei diritti, occorre richiedere all'assicuratore malattie svizzero un certificato sostitutivo provvisorio specifico.
I lavoratori transfrontalieri, i beneficiari di una rendita svizzera o di un'indennità di disoccupazione svizzera e i lavoratori distaccati che risiedono nel Regno Unito rimangono soggetti all'assicurazione malattie in Svizzera.
Per i turisti e gli studenti che soggiornano nel Regno Unito il 31.12.2020, i diritti associati alla tessera europea di assicurazione malattia (European Health Insurance Card; EHIC) sono mantenuti per tutta la durata del loro soggiorno. Tuttavia, non è sufficiente presentare la EHIC quando si sottopone a trattamento nel Regno Unito dopo il 31.12.2020. Un certificato sostitutivo provvisorio specifico che copra il trattamento nel Regno Unito dopo tale data deve essere richiesto all'assicuratore malattie svizzero.
I beneficiari di rendite che, al 31.12.2020, percepiscono una rendita di uno Stato e risiedono nell’altro e hanno diritto al rimborso delle cure mediche da parte dello Stato che versa loro la rendita continuano ad avere diritto al rimborso. Le persone la cui rendita risulta dalla totalizzazione dei periodi di assicurazione compiuti nei due Stati rimangono soggette alle disposizioni fissate dai regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 nell’ambito dell’assicurazione malattie.
I trattamenti pianificati iniziati prima del 01.01.2021 possono essere proseguiti e sono rimborsati.
La newsletter dell'UFSP dell'8 dicembre 2020 fornisce informazioni dettagliate (disponibile in tedesco e francese):