Termini di disdetta
Se né il CCL né il contratto di lavoro contengono indicazioni in merito, si applicano i termini di disdetta legali, stabiliti dal CO. Durante il periodo di prova questo termine è di sette giorni.
La disdetta può essere data per la fine del mese seguente durante il primo anno lavorativo, per la fine del secondo mese seguente se il rapporto di lavoro dura da più di un anno e per la fine del terzo mese seguente a partire dal nono anno.
In caso di malattia, infortunio, gravidanza o servizio militare per il datore di lavoro sussiste un divieto di licenziamento per un certo periodo, che varia in funzione della durata del rapporto di lavoro. Di comune accordo, il datore di lavoro e la persona in questione possono sciogliere il rapporto di lavoro in ogni momento. I contributi sociali devono essere versati fino alla fine del rapporto di lavoro.
Doveri dei datori di lavoro
In caso di scioglimento del contratto i datori di lavoro devono comunicare alla cassa pensioni la partenza della persona in questione e indicare all’istituto un conto su cui trasferire la prestazione di libero passaggio. Se la persona in questione percepiva assegni familiari, il datore di lavoro deve comunicare la sua partenza alla CAF entro dieci giorni lavorativi, in modo da poter adeguare la registrazione nel registro degli assegni familiari. Il datore di lavoro non è invece tenuto a comunicare la partenza alle altre assicurazioni sociali.
Doveri del datore di lavoro in caso di disoccupazione
Se alla rescissione del contratto una persona diventa disoccupata, su sua richiesta il datore di lavoro deve compilare il modulo dell’AD «Attestato del datore di lavoro», nel quale vanno indicati, tra l’altro, la durata del rapporto di lavoro, il motivo dello scioglimento e i salari versati. La mancata compilazione del modulo è punibile.
Segnalazione della possibilità di stipulare un’assicurazione individuale
I datori di lavoro che hanno concluso un’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera devono segnalare ai dipendenti uscenti che hanno diritto di mantenere l’assicurazione a titolo individuale. Questo diritto deve essere esercitato entro tre mesi dal ricevimento della comunicazione.
Il datore di lavoro deve inoltre informare la persona in merito alla fine della copertura in caso d’infortunio e alla possibilità di mantenere, previo accordo e per un massimo di sei mesi, la copertura contro gli infortuni non professionali presso il suo assicuratore-infortuni.
Infine, i lavoratori beneficiano ancora per un mese, a partire dalla cessazione del rapporto di lavoro, della copertura della previdenza professionale contro i rischi di decesso e invalidità.