Al momento dell’assunzione
Innanzitutto dovete rilevare i dati personali della persona che avete assunto in base al certificato AVS o alla tessera dell’assicurazione malattie. L’identificazione è necessaria in vista del conteggio annuale dei salari. Se la persona in questione non dispone né dell’uno né dell’altra, dovete rivolgervi alla vostra cassa di compensazione affinché le fornisca un certificato. Inoltre, se il suo salario annuo supera i 22 680 franchi (stato: 2025) e l’avete assunta per oltre tre mesi o a tempo indeterminato, dovete affiliarla anche alla cassa pensioni.
Comunicazione dei salari
L’ammontare approssimativo della massa salariale va comunicato alla cassa di compensazione, che si basa su di esso per calcolare gli acconti. Una variazione rilevante dei salari nel corso dell’anno deve essere comunicata tempestivamente alla cassa di compensazione, per permetterle di adeguare i contributi d’acconto. Alla fine dell’anno, o al più tardi il 31 gennaio dell’anno seguente, dovete comunicare l’importo effettivo per la determinazione esatta dei contributi dovuti. Questo vale, in linea di massima, anche per l’AINF. Le piccole imprese con una massa salariale esigua beneficiano di una procedura di conteggio semplificata.
Per quel che concerne il secondo pilastro, all’inizio dell’anno o del rapporto di lavoro dovete comunicare alla cassa pensioni l’importo approssimativo del salario. L’assicurazione si basa su questa indicazione. In caso di variazione del grado d’occupazione o dello stipendio, occorre chiarire con la cassa pensioni se debbano essere cambiati i dati assicurativi. Nella prassi il guadagno assicurato è modificato quando la variazione dello stipendio assicurato corrisponde a +/- 10 per cento.
Versamento dei contributi
I contributi AVS/AI/IPG e quelli all’AD sono versati per metà dai datori di lavoro e per metà dai lavoratori.I contributi alla cassa pensioni sono di regola suddivisi allo stesso modo. Il regolamento può tuttavia prevedere una ripartizione diversa più favorevole ai lavoratori.
I contributi per gli assegni familiari sono a carico dei datori di lavoro (ad eccezione del Vallese, dove anche i salariati partecipano al loro finanziamento).
I contributi all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni professionali sono a carico dei datori di lavoro. I contributi all’assicurazione contro gli infortuni non professionali possono essere addebitati ai lavoratori.Se è stata conclusa un’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia le cui prestazioni vanno al di là dell’obbligo legale di continuare a versare il salario, i premi possono essere versati per metà dai datori di lavoro e per metà dai lavoratori. È il caso quando l’indennità giornaliera assicurata ammonta all’80 per cento del salario.
I lavoratori non versano mai direttamente i contributi sociali. Sono i datori di lavoro a dedurli dal salario e a trasferirli alle varie assicurazioni.
Scioglimento del rapporto di lavoro
La partenza di una persona deve essere comunicata unicamente alla cassa pensioni. Questa calcola la prestazione di libero passaggio e la trasferisce al nuovo istituto di previdenza o apre secondo le istruzioni della persona in questione un conto o una polizza di libero passaggio. Dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro la persona è coperta per i rischi di decesso e invalidità ancora per un mese. Il datore di lavoro non è tenuto a comunicare la partenza alle altre assicurazioni sociali.Il datore di lavoro deve informare la persona che lascia il posto della possibilità di prolungare a titolo individuale l’assicurazione contro gli infortuni e l’assicurazione d’indennità giornaliera. I contributi sono a carico della persona in questione.
Se la persona che lascia il posto si annuncia all’AD per percepire indennità giornaliere, il datore di lavoro è tenuto a fornire a quest’ultima informazioni conformi alla verità (art. 20 cpv. 2 e 88 LADI; art. 28 LPGA). In particolare, su domanda della persona assicurata deve trasmetterle l’attestato di lavoro entro una settimana.
Il caso particolare dei lavoratori indipendenti
I lavoratori indipendenti non percepiscono un salario: il loro reddito corrisponde all’utile proveniente dall’attività. I loro contributi AVS/AI/IPG sono pertanto calcolati in base al reddito comunicato alla cassa di compensazione dalle autorità fiscali. Dovete dunque comunicare alla cassa di compensazione l’importo presumibile del reddito per l’anno di contribuzione in questione, in funzione del quale saranno prelevati i contributi d’acconto. Una variazione rilevante del reddito presumibile nel corso dell’anno deve essere comunicata tempestivamente alla cassa di compensazione, per permetterle di adeguare i contributi d’acconto.
Se una persona che esercita un’attività indipendente si affilia a una cassa pensioni, a un’assicurazione contro gli infortuni o a un’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia, l’ammontare dei contributi è stabilito in base alla stima del reddito preventivamente dichiarata. Salvo eccezioni, le assicurazioni non effettuano un conteggio finale in base all’utile effettivamente realizzato.