Calcoli come indipendente, dipendente o persone senza attività lucrativa I suoi contributi AVS/AI/IPG on-line. Le risposte le trova sotto le domande poste più di frequente in merito all'AVS.
- Novità
- Assicurazione nell'AVS
- Obbligo contributivo nell’AVS
- Contributi dei salariati
- Contributi e obblighi dei datori di lavoro
- Contributi degli independenti
- Contributi delle persone senza attività lucrativa e delle persone che esercitano un’attività lucrativa a tempo parziale
- Pagamento dei contributi
- Calcolo dei contributi on-line
- Conto individuale e certificato d'assicurazione
- Prestazioni
Le risposte alle FAQ, sommarie e di carattere generale, si riferiscono ai casi di applicazione più diffusi. La valutazione del singolo caso spetta però sempre alla cassa di compensazione competente.
Novità
In occasione della votazione popolare del 27 settembre 2020, Popolo e Cantoni hanno approvato l’introduzione del congedo di paternità. Il Consiglio federale ha fissato al 1° gennaio 2021 l’entrata in vigore della pertinente legge. Questo comporterà un aumento dei contributi IPG.
I nuovi tassi di contribuzione a partire dal 1° gennaio 2021
Salariati e datori di lavoro
Contributi del datore di lavoro |
Contributi del salariato | Totale | |
---|---|---|---|
AVS | 4,35 % | 4,35 % | 8,7 % |
AI | 0,7 % | 0,7 % | 1,4 % |
IPG | 0,25 % | 0,25 % | 0,5 % |
Totale | 5,3 % | 5,3 % | 10,6 % |
Indipendenti
AVS | 8,1 % |
---|---|
AI | 1,4 % |
IPG | 0,5 % |
Totale | 9,95 % |
Se il reddito annuo è uguale o inferiore a 57 400 franchi, si applica un'aliquota di contribuzione ridotta secondo la tavola scalare. Se il reddito annuo è inferiore a 9 600 franchi, viene riscosso il contributo minimo di 503 franchi.
Persone senza attività lucrativa
Il contributo minimo ammonta a 503 franchi. Il contributo massimo AVS/AI/IPG per le persone senza attività lucrativa corrisponde a 50 volte il contributo minimo e ammonta dunque a 25'150 franchi.
Una persona senza attività lucrativa è esonerata dall’obbligo contributivo se il coniuge è considerato come assicurato esercitante un’attività lucrativa ai sensi dell'AVS e ha versato contributi (insieme a quelli del datore di lavoro) pari almeno a 1006 franchi per anno civile (il doppio del contributo minimo).
La tabella dei contributi è adeguata e l'importo a partire dal quale è dovuto il contributo massimo ammonta a 8'550'000 franchi.
Assicurazione facoltativa
L'aliquota di contribuzione AVS/AI è pari al 10,1 per cento. Il contributo minimo nell'AVS/AI facoltativa ammonta a 958 franchi, quello massimo a 23'950 franchi. L'importo a partire dal quale è dovuto il contributo AVS/AI massimo ammonta a 8'550'000 franchi.
Assicurazione nell'AVS
L’AVS (assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti) svizzera affilia non solo le persone che esercitano un’attività lucrativa, ma per principio l’intera popolazione. Per legge è assicurato obbligatoriamente chi vive o lavora in Svizzera, a prescindere dalla sua cittadinanza. Sono dunque assicurate anche le persone senza attività lucrativa, quali ad esempio gli studenti, i pensionati, i disoccupati, le persone che si occupano dell’economia domestica e i bambini. Chi è assicurato nell’AVS lo è al contempo anche nell’AI (assicurazione invalidità) e nelle IPG (indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità).
Deroghe a questo principio derivano dal diritto internazionale, in particolare dal diritto dell’UE e da convenzioni di sicurezza sociale (v. domande successive).
Per principio, no. Sono tuttavia previste le eccezioni seguenti.
a) Breve soggiorno all’estero senza trasferimento del domicilio
Se ci si reca all’estero senza lavorarvi, per esempio per un giro del mondo o per motivi di studio, si continua di regola ad avere il domicilio in Svizzera e dunque a essere assicurati obbligatoriamente nell’AVS.
b) Impiego temporaneo all’estero per un datore di lavoro svizzero
Se il datore di lavoro distacca temporaneamente (al massimo per sei anni) un dipendente in uno Stato membro dell’UE, dell’AELS o in uno Stato con cui la Svizzera ha concluso una convenzione di sicurezza sociale, a determinate condizioni il dipendente rimane assicurato nell’AVS (v. domanda 4).
c) Assicurazione supplementare nell’AVS nonostante un’assicurazione obbligatoria all’estero
In certi casi, si può rimanere facoltativamente affiliati all’AVS, ma in aggiunta a un eventuale assoggettamento assicurativo obbligatorio all’estero. A determinate condizioni, questo è possibile in particolare per le persone che:
- non possono (più) essere distaccate, ma lavorano all’estero per un datore di lavoro in Svizzera che versa loro il salario (v. domanda 5);
- vivono in Svizzera, ma lavorano in uno Stato estero e (in base al diritto internazionale) sono assicurate in
quest’ultimo (v. domanda 6); - vivono in uno Stato al di fuori dell’UE/AELS (v. domanda 7);
- accompagnano all’estero il coniuge assicurato e non esercitano alcuna attività lucrativa (v. domanda 8).
L’accertamento della legislazione applicabile nei rapporti internazionali non è sempre facile. È pertanto opportuno rivolgersi per tempo alla competente cassa di compensazione.
Se il datore di lavoro distacca un dipendente temporaneamente, vale a dire al massimo per sei anni, in uno Stato membro dell’UE, dell’AELS o in uno Stato con cui la Svizzera ha concluso una convenzione di sicurezza sociale, il dipendente rimane assicurato nell’AVS durante questo periodo. A tal fine, il datore di lavoro gli procura un certificato di distacco presso la propria cassa di compensazione (o, in caso di impieghi di durata più lunga, presso l’UFAS), che il dipendente potrà presentare all’estero in modo da essere esonerato dall’obbligo assicurativo nello Stato in questione.
Il distacco è possibile negli Stati seguenti:
Australia, Austria, Belgio, Bosnia ed Erzegovina, Brasile, Bulgaria, Canada/Quebec, Cile, Cina, Cipro, Corea del Sud, Croazia, Danimarca, Estonia, Filippine, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Grecia, India, Irlanda, Islanda, Israele, Italia, Kosovo, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia del Nord, Malta, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, San Marino, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Turchia, Ungheria, Uruguay e USA.
A determinate condizioni, si può rimanere affiliati all’AVS, se si lavora all’estero per un datore di lavoro svizzero. Nella pratica, si possono presentare due casi: il periodo di distacco (v. domanda 4) è terminato oppure si lavora in uno Stato non contraente senza possibilità di distacco. In entrambi i casi, si tratta di un’assicurazione complementare (facoltativa), che va conclusa oltre a quella obbligatoria nello Stato estero.
Le condizioni per tale continuazione dell’assicurazione sono adempiute se:
- il datore di lavoro vi acconsente;
- la persona è stata assicurata nell’AVS per almeno cinque anni consecutivi immediatamente prima della partenza o della conclusione del periodo di distacco. Non è invece necessario avere anche versato contributi in questi cinque anni, basta essere stati assicurati (i minorenni e le persone senza attività lucrativa il cui coniuge esercitante un’attività lucrativa ha versato il doppio dell’importo minimo sono esonerati dall’obbligo contributivo);
- la richiesta di continuazione dell’assicurazione è inoltrata entro sei mesi dall’uscita dall’AVS;
- il salario è versato dal datore di lavoro svizzero. Se si è remunerati anche all’estero, i contributi sono dovuti anche su questi elementi del salario.
La continuazione dell’assicurazione vale solo per il lavoratore in questione, ma non per il coniuge (v. domanda 8).
In base al diritto internazionale (diritto dell’UE/AELS, convenzioni di sicurezza sociale), a seconda delle circostanze si è assoggettati a un’assicurazione sociale estera pur essendo domiciliati in Svizzera. È il caso, ad esempio, delle persone che vivono in Svizzera, ma lavorano come frontalieri in uno Stato confinante.
In tal caso si può aderire (a titolo complementare) all’AVS senza interruzioni, se ci si annuncia presso la cassa di compensazione del Cantone di domicilio entro sei mesi dall’assoggettamento all’estero. Se la dichiarazione di adesione viene inoltrata successivamente, l’assicurazione inizia il primo giorno del mese seguente l’inoltro della richiesta.
I cittadini svizzeri, come pure quelli di uno Stato dell’UE o dell’AELS, possono aderire all’assicurazione facoltativa, se lasciano la Svizzera e trasferiscono il domicilio in uno Stato al di fuori dell’UE/AELS. Possono aderire all’assicurazione facoltativa solo se immediatamente prima della partenza sono stati assicurati nell’AVS per almeno cinque anni consecutivi. Non è invece necessario che siano stati soggetti all’obbligo contributivo in questo periodo (i minorenni e le persone senza attività lucrativa il cui coniuge esercitante un’attività lucrativa ha versato il doppio dell’importo minimo sono esonerati dall’obbligo contributivo). La dichiarazione di adesione va inoltrata alla Cassa svizzera di compensazione a Ginevra o alla rappresentanza svizzera all’estero (ambasciata o onsolato) entro un anno dal momento dell’uscita dall’assicurazione obbligatoria. Scaduto questo termine non è più possibile aderire all’assicurazione facoltativa.
Normalmente no. La qualità d’assicurato è personale e di norma non si estende automaticamente al coniuge o al/alla partner registrato/a. Tuttavia, se una persona lavora all’estero ed è assicurata obbligatoriamente nell’AVS (anche in caso di continuazione dell’assicurazione, v. domanda 5), il coniuge o il/la partner registrato/a senza attività lucrativa che la accompagna all’estero può aderire all’AVS, indipendentemente dalla cittadinanza, dal luogo di dimora o dal periodo di assicurazione precedente.
In caso di distacco in determinati Stati, i coniugi o i partner registrati senza attività lucrativa sono però assicurati automaticamente con il coniuge/il partner registrato distaccato. Questo vale nei Paesi seguenti: Australia, Bosnia e Erzegovina, Brasile, Canada/Quebec, Cile, Cina, Corea del Sud, Filippine, Giappone, India, Islanda (solo per i cittadini di uno Stato dell’AELS), Kosovo, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Montenegro, Norvegia, Regno Unito, Serbia, Uruguay e USA.
Per poter aderire all’AVS facoltativa (v. domanda 7), il coniuge o il/la partner registrato/a in questione deve adempiere personalmente le condizioni d’assicurazione.
Per principio, si è assicurati nello Stato in cui si lavora (principio del luogo di lavoro), a prescindere dal luogo di residenza. La situazione è però diversa in caso di distacco (v. domanda 4).
Se si lavora simultaneamente in più Stati, si applicano le regolamentazioni speciali esposte di seguito.
- Vivo in Svizzera e lavoro sia qui che in uno Stato dell’UE o dell’AELS in qualità di salariato/a
Le persone in tale situazione sono assicurate in Svizzera per tutti i redditi conseguiti in entrambi i Paesi, se esercitano almeno il 25 per cento della loro attività in Svizzera. Come di consueto, il datore di lavoro svizzero effettua con la sua cassa di compensazione il conteggio dei contributi dovuti sul reddito conseguito in Svizzera. La cassa di compensazione rilascia ai lavoratori un certificato A1 che li esonera dall’obbligo assicurativo e contributivo all’estero e che essi presentano al loro datore di lavoro estero, il quale è tenuto a effettuare il conteggio dei contributi con l’AVS svizzera.
Le persone che esercitano meno del 25 per cento della loro attività lucrativa in Svizzera sono per principio assicurate nello Stato in cui ha sede il datore di lavoro estero. Fa eccezione il caso in cui queste persone lavorino al di fuori del proprio Stato di residenza presso più datori di lavoro aventi sede in diversi Stati: esse sono allora assicurate nello Stato di residenza.
Un datore di lavoro situato in uno Stato dell’UE o dell’AELS senza stabilimenti d’impresa in Svizzera può concordare con i suoi dipendenti impiegati in Svizzera che questi ultimi assumano gli obblighi del datore di lavoro per quanto concerne il pagamento dei contributi in Svizzera. In tal caso, le regole di coordinamento dell’UE prevedono che il datore di lavoro versi ai suoi dipendenti, oltre al salario, anche i suoi contributi. Il datore di lavoro rimane però debitore dei contributi.
- Non lavoro nello Stato in cui vivo, ma in altri due Stati dell’UE/AELS
I dipendenti che lavorano per lo stesso datore di lavoro in due o più Paesi, ma non in quello di residenza, sono assoggettati al sistema di sicurezza sociale dello Stato in cui ha sede il datore di lavoro. Ai dipendenti che lavorano per più datori di lavoro con sedi in Stati diversi si applica invece l’assoggettamento nello Stato di residenza per l’intero reddito conseguito.
- Lavoro al contempo come indipendente e come salariato/a
Chi lavora come indipendente in uno Stato e come salariato in un altro è assoggettato al sistema di sicurezza sociale dello Stato in cui esercita l’attività lucrativa salariata.
Per principio si è assoggettati alle assicurazioni sociali nel luogo di lavoro ed è lì che si è tenuti a pagare contributi. È fatto salvo il caso del distacco (v. domanda 4). Le persone che lavorano sia in Svizzera che in uno Stato contraente sono assicurate di regola in entrambi gli Stati. In Svizzera sono tenute a versare contributi solo sul reddito che vi hanno realizzato. Vi è un’eccezione in particolare nelle relazioni con il Regno Unito.
Obbligo contributivo nell’AVS
Le persone che esercitano un’attività lucrativa sono tenute a pagare contributi dal 1° gennaio successivo al compimento dei 17 anni, fino a quando non smettono di lavorare. Alle persone in età di pensionamento (65 anni per gli uomini e 64 per le donne) si applica una franchigia, sulla quale non vanno versati contributi. La franchigia ammonta a 1400 franchi al mese, ovvero 16'800 franchi per anno civile.
Per le persone che non esercitano un’attività lucrativa l’obbligo contributivo inizia il 1° gennaio successivo al compimento dei 20 anni e termina al raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento (65 anni per gli uomini e 64 per le donne).
I contributi degli assicurati che esercitano un’attività lucrativa sono determinati in percentuale del reddito proveniente dall’attività dipendente e indipendente (v. domanda 12). I contributi degli assicurati che non esercitano un’attività lucrativa sono determinati in base alla sostanza e al reddito conseguito in forma di rendita (v. domanda 25).
Sono soggetti all’obbligo contributivo anche i coniugi senza redditi dell’attività lucrativa. Nel loro caso, tuttavia, i contributi sono considerati pagati, se sui propri redditi (insieme con i contributi del datore di lavoro) il coniuge esercitante un’attività lucrativa versa all’AVS, all’AI e alle IPG almeno il doppio del contributo minimo, ossia 992 franchi. Lo stesso vale per gli assicurati che collaborano nell’azienda nel coniuge, senza percepire un salario in contanti.
Le persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente devono versare i contributi seguenti:
- AVS 8,7 %
- AI 1,4 %
- IPG 0,5 %
A questi si aggiungono i contributi all’assicurazione contro la disoccupazione (AD): fino a 148'200 franchi si applica l’aliquota di contribuzione del 2,2 per cento del salario annuo determinante; sulle parti del salario eccedenti questo limite va versato ancora un contributo dell’1 per cento.
Il datore di lavoro preleva la metà dei contributi dal salario dei suoi dipendenti e versa questa parte, insieme con la sua, alla cassa di compensazione.
Le persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente devono versare i contributi seguenti:
- AVS 8,1 %
- AI 1,4 %
- IPG 0,5 %
Ai salari annui inferiori a 57'400 franchi si applica un'aliquota di contribuzione più basso, in applicazione della cosiddetta “tavola scalare”.
Chi consegue un reddito annuo inferiore a 9600 franchi paga il contributo minimo di 503 franchi.
Per le persone che non esercitano un’attività lucrativa, i contributi sono determinati in base alla sostanza e al reddito conseguito in forma di rendita (v. domanda 26) secondo una speciale tabella dei contributi.
Le persone che esercitano un’attività lucrativa sono tenute a versare contributi sulla totalità dei loro redditi dell’attività lucrativa. Questo vale anche per i redditi provenienti da attività accessorie od occasionali e per i redditi molto esigui.
Tuttavia, sulle retribuzioni che non superano i 2300 franchi per anno civile i contributi sono prelevati solo su richiesta. In caso di importo superiore, i contributi vanno invece pagati sull’intero reddito conseguito.
A questa regola sono previste le due eccezioni esposte di seguito.
- Chi ha un’occupazione in un’economia domestica privata (p. es. per attività di pulizia, lavori domestici o accudimento di anziani, bambini o animali) deve pagare i contributi in ogni caso, a prescindere dall’entità del reddito conseguito. Per contro, i salari fino a 750 franchi per anno e datore di lavoro percepiti da giovani fino a 25 anni occupati in economie domestiche private sono esenti da contributi.
- Il salario delle persone impiegate da produttori di danza e di teatro, orchestre, produttori di supporti audio o audiovisivi ed emittenti radiofoniche o televisive nonché da scuole del settore artistico vanno conteggiati integralmente.
Le persone che hanno raggiunto l’età di pensionamento (65 anni per gli uomini e 64 per le donne) ed esercitano un’attività lucrativa continuano a versare contributi all’AVS, all’AI e alle IPG. Tuttavia, viene applicata loro una franchigia, sulla quale non devono versare contributi. La franchigia ammonta a 1'400 franchi al mese, ovvero 16'800 franchi per anno civile.
I contributi versati dopo il raggiungimento dell’età legale di pensionamento non incidono più sulla rendita. La franchigia è applicata anche agli assicurati che hanno rinviato la riscossione della loro rendita.
È possibile pagare a posteriori contributi per periodi in cui si è stati assicurati nell’AVS (domicilio o svolgimento di un’attività lucrativa in Svizzera). Questo deve però avvenire entro cinque anni dalla conclusione dell’anno civile per il quale i contributi erano dovuti; scaduto questo termine essi cadono in prescrizione.
Il versamento volontario di contributi al fine di ricevere prestazioni più elevate non è ammesso nell’AVS.
Contributi dei salariati
Nel reddito dell’attività lucrativa soggetto all’obbligo contributivo, ovvero il cosiddetto “salario determinante”, rientrano tutti i redditi in contanti e in natura (p. es. anche vitto e alloggio), comprese gratifiche, provvigioni e tredicesima mensilità. Vi rientrano anche le prestazioni del datore di lavoro in caso di cessazione del rapporto di lavoro, a condizione che non siano escluse dal salario determinante per il loro carattere di prestazioni sociali.
Se il datore di lavoro si fa carico anche dei contributi del lavoratore (convenzione di salario netto), anche questa parte rientra nel salario determinante. Tali salari netti vanno convertiti in valori lordi ai fini del calcolo dei contributi.
Sì. Sono spese generali quelle cui il salariato deve far fronte nell’ambito della propria attività. Le spese devono essere giustificate da motivi professionali e necessarie per il conseguimento del salario. Il datore di lavoro o il salariato devono dimostrare, o quantomeno rendere verosimile, che le spese generali dichiarate siano state effettivamente sostenute. I rimborsi spese riconosciuti dal diritto fiscale secondo i certificati di salario e i rimborsi spese previsti da appositi regolamenti approvati da un’autorità fiscale vengono di regola riconosciuti anche nell’AVS.
A differenza di quanto avviene per le imposte, nell’AVS le indennità seguenti non sono considerate spese generali:
- indennità periodiche per gli spostamenti del salariato dal luogo di domicilio al luogo di lavoro abituale;
- indennità periodiche per i pasti usuali presi a domicilio o sul luogo di lavoro abituale.
Contributi e obblighi dei datori di lavoro
Di regola è considerato datore di lavoro chiunque versi una retribuzione a persone obbligatoriamente assicurate. Possono essere datori di lavoro anche le economie domestiche private e gli stabilimenti d’impresa.
I datori di lavoro devono annunciarsi in quanto tali alla competente cassa di compensazione. È competente una cassa di compensazione professionale, se il datore di lavoro è membro della relativa associazione fondatrice, altrimenti la cassa di compensazione del Cantone in cui il datore di lavoro ha la propria sede o il proprio domicilio.
A ogni versamento del salario il datore di lavoro deve dedurre i contributi del salariato e versarli periodicamente, insieme con i propri, alla propria cassa di compensazione. Inoltre, deve comunicare alla cassa i dati personali e il numero d’assicurato dei propri dipendenti. All’inizio dell’anno successivo effettua con essa il conteggio dei contributi dovuti sui salari pagati. A seconda della somma dei salari, i datori di lavoro versano mensilmente o trimestralmente contributi d’acconto, fissati dalla cassa di compensazione in base alla somma dei salari presumibile. Una volta effettuato il conteggio annuale dei salari, la cassa di compensazione fissa l’ammontare definitivo dei contributi dovuti dal datore di lavoro e procede al conguaglio con i contributi d’acconto già versati.
In un’economia domestica privata vengono spesso pagati salari per svariate attività, come ad esempio la pulizia, la custodia di bambini, l’aiuto per i compiti e i lavori domestici. Tali attività sono considerate attività lucrative dal punto di vista del diritto delle assicurazioni sociali.
Chi impiega personale domestico è tenuto a effettuare il conteggio dei contributi AVS, anche se il salario pagato (in contanti o in natura) è inferiore a 2300 franchi l’anno (v. domanda 13).
In particolare per i rapporti di questo genere, si può ricorrere a una procedura di conteggio semplificata. Inoltre, in molti Cantoni sono previste ulteriori procedure che includono anche il pagamento dei contributi AVS (p. es Service Check, chèque-emploi).
Contributi degli independenti
Sono considerate come indipendenti per l’AVS le persone che, da un lato, lavorano a proprio nome e per proprio conto e, dall’altro, lavorano autonomamente dal punto di vista economico-aziendale e sostengono personalmente il rischio economico dell’attività. Si sostiene personalmente il rischio economico dell’attività quando si effettuano investimenti significativi per scopi professionali, si dispone di propri locali aziendali, si impiega personale, ci si procura personalmente i mandati e si assumono le spese generali e il rischio d’incasso. Gli indipendenti possono organizzare il proprio lavoro liberamente e autonomamente: stabiliscono il proprio orario di lavoro e possono affidare mandati a terzi.
Eventuali accordi contrattuali stipulati con i mandatari in base ai quali questi ultimi sono considerati come indipendenti e devono effettuare personalmente il conteggio dei contributi con la cassa di compensazione non sono determinanti per l’AVS.
La qualità di indipendente o salariato nell’AVS viene stabilita caso per caso dalla cassa di compensazione.
Nel caso degli assicurati che esercitano simultaneamente più attività, per ogni reddito dell’attività lucrativa va verificato se provenga da un’attività indipendente o salariata. È anche possibile che un assicurato lavori al contempo come salariato per un’impresa e come indipendente per un’altra. L’AVS non considera gli assicurati esclusivamente come dipendenti o esclusivamente come indipendenti.
Chi vuole affiliarsi all’AVS in qualità di indipendente deve annunciarsi alla competente cassa di compensazione AVS e fornirle tutti i documenti comprovanti la sua attività lucrativa indipendente (p. es. contratto di locazione di locali di lavoro, giustificativi di mandati, fatture di investimenti effettuati, contratti di lavoro, documentazione delle firme, biglietti da visita, listini dei prezzi ecc.).
È competente la cassa del Cantone di domicilio o del Cantone in cui ha sede l’impresa. I membri di un’associazione fondatrice di una cassa di compensazione professionale devono annunciarsi a quest’ultima.
Le persone che sono considerate indipendenti ai sensi dell’AVS non dispongono di un’assicurazione contro la disoccupazione né di un’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e non rientrano nemmeno nel regime obbligatorio della previdenza professionale.
I contributi sono calcolati sull’attività lucrativa in base all’ultima tassazione fiscale per l’imposta federale diretta. Se l’anno civile e l’esercizio annuo non coincidono, si considera il reddito conseguito nell’anno della fine dell’esercizio.
Ai fini dell’imposizione fiscale, gli indipendenti possono dedurre i contributi AVS/AI/IPG versati personalmente. Nell’AVS, invece, questa deduzione non è ammessa. Ai fini della determinazione dei contributi, essa viene dunque aggiunta al reddito comunicato dalle autorità fiscali.
Dal capitale proprio impegnato nell’azienda al 31 dicembre dell’anno di contribuzione viene dedotto un interesse. L’aliquota viene fissata ogni anno in primavera per l’anno precedente. L’aliquota d’interesse ammontava:
- nel 2018 allo 0,5 %
- nel 2019 allo 0 %
- nel 2020 allo 0 %
- nel 2021 allo 0 %
Nell’anno corrente si pagano trimestralmente contributi d’acconto, che la cassa di compensazione fissa in base al reddito presumibile. Dopo aver ricevuto la comunicazione fiscale (reddito secondo la tassazione dell’imposta federale diretta), essa stabilisce l’ammontare definitivo dei contributi dovuti e procede al conguaglio con i contributi d’acconto già versati. Questo avviene sotto forma di decisione contro la quale l’assicurato può opporsi in caso di disaccordo.
Contributi delle persone senza attività lucrativa e delle persone che esercitano un’attività lucrativa a tempo parziale
Per l’AVS sono considerate senza attività lucrativa tutte le persone domiciliate in Svizzera che non conseguono alcun reddito dell’attività lucrativa o ne conseguono solo uno esiguo. Si tratta, per esempio, di persone andate in pensione anticipatamente, beneficiari di rendite AI, studenti, persone che intraprendono un giro del mondo, disoccupati che hanno esaurito il diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione, persone vedove o che si occupano dell’economia domestica.
Anche chi lavora a tempo parziale può essere considerato, a seconda delle circostanze, senza attività lucrativa: per gli assicurati che non esercitano durevolmente un’attività lucrativa a tempo pieno viene effettuato un calcolo comparativo. Sono considerate non esercitanti durevolmente un’attività lucrativa a tempo pieno le persone che lavorano meno di nove mesi all’anno o meno del 50 per cento del tempo di lavoro usuale. Se i contributi dovuti per questa attività, inclusi i contributi del datore di lavoro, rappresentano meno della metà dei contributi che si sarebbero dovuti versare in qualità di persona senza attività lucrativa, si è considerati senza attività lucrativa per l’AVS. In tal caso, gli assicurati possono chiedere alla loro cassa di compensazione di dedurre i contributi pagati sul reddito dell’attività lucrativa dai contributi dovuti a titolo di persone non esercitanti un’attività lucrativa.
I contributi dovuti a titolo di persone senza attività lucrativa sono determinati in base alla sostanza al 31 dicembre e al reddito conseguito in forma di rendita nell’anno di contribuzione. Per la sostanza, la cassa di compensazione si fonda sulla tassazione fiscale cantonale.
Il concetto di reddito conseguito in forma di rendita è molto ampio: non è determinante che le prestazioni in questione presentino più o meno le caratteristiche di una rendita, ma piuttosto il fatto che concorrano al mantenimento dell’assicurato, vale a dire che si tratti di elementi del reddito che incidono sulle condizioni sociali della persona senza attività lucrativa.
Per contro, non fanno parte del reddito conseguito in forma di rendita le prestazioni dell’AI, i redditi patrimoniali e le rendite per orfani e per figli, se i figli vi hanno un diritto proprio. I redditi conseguiti in forma di rendita vengono moltiplicati per 20 e poi aggiunti all’eventuale sostanza. Per le persone sposate, va tenuto conto della sostanza e dei redditi conseguiti in forma di rendita di entrambi i coniugi, a prescindere dal regime matrimoniale. I contributi dovuti a titolo di persone non esercitanti un’attività lucrativa sono quindi calcolati sulla base di un’apposita tabella dei contributi.
Gli studenti e gli assicurati che beneficiano del sostegno di enti pubblici o di terzi pagano generalmente il contributo minimo, attualmente pari a 503 franchi. Per gli studenti è competente la cassa di compensazione del luogo in cui si trova l’istituto frequentato. Gli istituti scolastici notificano alle competenti casse di compensazione gli studenti che hanno compiuto 20 anni nel corso dell’anno civile precedente.
Nell’anno corrente si pagano trimestralmente contributi d’acconto, che la cassa di compensazione fissa in base al reddito presumibile alla fine dell’anno e al prevedibile reddito conseguito in forma di rendita. Dopo aver ricevuto la comunicazione fiscale, essa stabilisce l’ammontare definitivo dei contributi dovuti e procede al conguaglio con i contributi d’acconto già versati. Questo avviene sotto forma di decisione contro la quale l’assicurato può opporsi in caso di disaccordo.
I coniugi delle persone che sono considerate esercitanti un’attività lucrativa ai sensi dell’AVS e che (insieme con i contributi del datore di lavoro) pagano il doppio dell’importo minimo, ossia 1006 franchi, non sono tenuti a pagare contributi propri. Questa regola vale anche se la persona che lavora ha già raggiunto l’età ordinaria di pensionamento (65 anni per gli uomini e 64 per le donne). Se queste condizioni non sono adempiute, entrambi i coniugi sono tenuti a pagare contributi. Il diritto ad accrediti per compiti educativi non esonera dall’obbligo contributivo.
Chi percepisce una rendita AI resta soggetto all’obbligo contributivo anche se non esercita più alcuna attività lucrativa. I beneficiari di rendita AI sono tenuti a pagare contributi a titolo di persone non esercitanti un’attività lucrativa (v. domanda 25) e devono annunciarsi alla cassa di compensazione cantonale o alla sua agenzia comunale nel luogo di residenza.
Per i beneficiari di indennità giornaliere dell’AI le casse di compensazione prelevano dalle stesse la metà dei contributi all’AVS, all’AI, alle IPG ed eventualmente all’AD e trasferiscono questo importo all’AVS, insieme con l’altra metà assunta dall’AI. L’aliquota di contribuzione è uguale a quella applicata a un rapporto di lavoro dipendente. Grazie a questa regolamentazione, le persone che percepiscono indennità giornaliere dell’AI non devono temere l’insorgere di lacune contributive durante il periodo di riscossione. Nel momento in cui non hanno più diritto a un’indennità giornaliera, devono annunciarsi alla cassa di compensazione cantonale o alla sua agenzia comunale nel luogo di residenza per essere registrate come persone senza attività lucrativa.
In questo caso si applica la stessa regolamentazione valida per le indennità giornaliere dell’AI (v. domanda 28). Se, una volta terminata la riscossione delle indennità, non si esercita più alcuna attività lucrativa, di regola si è tenuti a pagare contributi in qualità di persone senza attività lucrativa (v. domanda 24).
Se il datore di lavoro continua a versare il salario durante un’assenza dovuta a malattia o infortunio, vanno pagati i contributi come di consueto. Le prestazioni assicurative, in particolare le indennità giornaliere dell’assicurazione malattie o di quella contro gli infortuni, sono invece esenti da contributi. Attenzione: tali indennità giornaliere possono essere versate anche tramite il datore di lavoro. Se si percepiscono prestazioni assicurative per un lungo periodo (diversi mesi), si corre il rischio che sorgano lacune contributive. Per evitare questa situazione, in tal caso, a seconda delle circostanze, vanno pagati contributi a titolo di persone senza attività lucrativa. Se del caso, o in caso di dubbio, conviene annunciarsi alla cassa di compensazione AVS cantonale o all’agenzia comunale del luogo di residenza.
Pagamento dei contributi
I datori di lavoro e gli indipendenti membri di un’associazione fondatrice di una cassa di compensazione professionale sono affiliati a quest’ultima. I membri di più associazioni fondatrici possono scegliere una delle casse di compensazione in questione.
Tutti gli altri datori di lavoro e indipendenti nonché le persone senza attività lucrativa sono affiliati alla cassa di compensazione del loro Cantone di domicilio o di quello in cui l’impresa ha la propria sede legale. Le succursali sono affiliate alla cassa di compensazione della sede legale.
A partire dall’anno civile in cui compiono 58 anni, le persone andate in pensione anticipatamente continuano a essere affiliate alla cassa di compensazione competente fino a quel momento. Quest’ultima è competente anche per la riscossione dei contributi dovuti dai loro coniugi senza attività lucrativa.
I datori di lavoro, gli indipendenti e le persone senza attività lucrativa che non sono ancora affiliati ad alcuna cassa di compensazione devono annunciarsi alla cassa di compensazione cantonale.
Chi desidera verificare se il suo datore di lavoro abbia effettivamente versato alla cassa di compensazione i contributi prelevati sul suo salario o se la sua durata di contribuzione presenti interruzioni può chiedere un estratto dei propri conti individuali a tutte le casse di compensazione che ne gestiscono uno, vale a dire a tutte le casse presso le quali è stato iscritto durante la sua vita. È anche possibile chiedere a un’unica cassa tutti gli estratti dei conti individuali gestiti a suo nome. Gli estratti possono essere ordinati via posta e via Internet.
Se si constata che negli estratti i dati relativi al rapporto di lavoro attuale o a quelli passati sono incompleti o errati, occorre inviare alla cassa di compensazione AVS una copia dei relativi conteggi salariali e chiedere una verifica. Va tenuto presente che nella ricapitolazione dei conti potrebbero non figurare ancora i redditi dell’anno corrente, poiché i datori di lavoro hanno tempo fino all’anno successivo per trasmettere alla competente cassa di compensazione AVS l’insieme delle dichiarazioni di salario.
Se il datore di lavoro non ha adempiuto i suoi obblighi legali e non ha pagato i contributi, non risulta alcun pregiudizio per il salariato, in quanto i redditi dell’attività lucrativa conseguiti da un salariato dai quali il datore di lavoro ha dedotto i contributi legali vengono iscritti nel conto individuale anche se il datore di lavoro non ha versato i contributi alla cassa di compensazione. Questo deve però essere comprovato mediante conteggi salariali dai quali risultino le deduzioni effettuate. Se non può essere comprovato che il datore di lavoro ha effettivamente dedotto i contributi dal salario dei suoi dipendenti, la cassa di compensazione non può iscrivere i redditi in questione.
Le rendite AVS e tutte le altre prestazioni dell’AVS, dell’AI e delle IPG sono finanziate mediante l’afflusso continuo dei contributi incassati. Le assicurazioni sociali non accumulano i contributi per finanziare prestazioni future. Per questo motivo è importante che i contributi pervengano immediatamente all’AVS.
Al di là di questo, non è giusto che gli importi dedotti dai salari dei lavoratori rimangano per un certo periodo a disposizione del datore di lavoro senza fruttare interessi. I lavoratori hanno diritto a che i loro contributi giungano immediatamente all’AVS.
In fin dei conti, contrariamente ad altri creditori, l’AVS non può scegliersi i partner con cui “trattare”, ma deve collaborare con tutti coloro che sono soggetti all’obbligo contributivo, anche se sono morosi o inadempienti. Di norma, l’AVS non può nemmeno chiedere l’esecuzione in via di fallimento. Non può pertanto far altro che riscuotere i contributi rapidamente e senza eccezioni.
In caso di fatture emesse sotto forma di acconti: se i contributi non si trovano sul conto della cassa di compensazione al più tardi il 30° giorno (e quindi non il 31°) dopo la scadenza del periodo di conteggio, sono dovuti interessi di mora pari al 5 per cento all’anno, con effetto retroattivo al primo giorno successivo al periodo di conteggio.
In caso di fatture di conguaglio (p. es. conteggi annui e intermedi, fatture conseguenti a controlli dei datori di lavoro, conteggi per indipendenti e persone senza attività lucrativa): se i contributi non si trovano sul conto della cassa di compensazione al più tardi il 30° giorno dalla data della fattura, sono dovuti interessi di mora pari al 5 per cento all’anno, con effetto retroattivo alla data della fattura.
In caso di pagamento o conteggio effettuato in ritardo, gli interessi di mora vengono riscossi indipendentemente dall’esistenza di una colpa o dalla notifica di una diffida.
Conviene quindi in ogni caso versare puntualmente i contributi.
«Con effetto retroattivo» significa che se il termine di pagamento non è rispettato, gli interessi cominciano a decorrere non dalla scadenza, ma già dal primo giorno del termine (p. es. dal 1° marzo se i contributi devono trovarsi sul conto della cassa di compensazione il 30 marzo). Non si tratta di una procedura usuale. Perché dunque l’AVS ha scelto questa prassi?
Il credito contributivo nasce in fondo già nel momento in cui viene conseguito un reddito. Nel caso dei lavoratori dipendenti, questo momento corrisponde alla data del versamento del salario. Tuttavia non sarebbe pratico se i contributi dovessero essere versati sempre in questo preciso momento. Per questo motivo l’AVS fissa l’inizio della decorrenza del termine a date successive, ad esempio al primo giorno del mese seguente, e concede un’ulteriore scadenza per il versamento. Non si può pretendere dall’AVS una generosità ancora maggiore quando anche quest’ultimo termine non viene rispettato. Gli interessi di mora, inoltre, non sono calcolati dal giorno della realizzazione del reddito, ma dall’inizio della decorrenza del termine di pagamento.
Se nel corso di un anno un datore di lavoro versa contributi d’acconto troppo modesti e, una volta effettuato il conteggio, paga la differenza all’inizio dell’anno successivo, il versamento della differenza è in linea di principio tardivo. Tuttavia, se la differenza è versata sul conto della cassa di compensazione entro il termine di 30 giorni, l’AVS rinuncia a riscuotere interessi con effetto retroattivo. Se però questa scadenza non viene rispettata, essa applica regole più severe: in tal caso l’interesse decorre retroattivamente dall’inizio del termine di pagamento (ma anche in questo caso non già dalla data della realizzazione del reddito).
L’AVS è finanziata secondo il cosiddetto principio di ripartizione. Questo significa che i contributi prelevati vengono ridistribuiti nello stesso arco di tempo sotto forma di prestazioni agli aventi diritto, quindi «ripartiti».
Un termine di pagamento è considerato rispettato soltanto se i contributi si trovano sul conto della cassa di compensazione al più tardi alla sua scadenza. È infatti solo a partire da questo momento che l’AVS ha a disposizione e può quindi utilizzare questo denaro, non prima.
Le casse di compensazione segnalano costantemente questo fatto alle persone soggette all’obbligo contributivo. Essendo informati, gli assicurati possono comportarsi di conseguenza e calcolare una riserva di giorni sufficiente per effettuare il pagamento. Non deve certo essere l’AVS, infatti, a fare le spese dei ritardi dovuti a una durata eccessiva dei trasferimenti bancari o postali.
L’AVS ci tiene molto a essere trasparente. Non devono esservi favoritismi e dunque tutti vanno trattati allo stesso modo.
L’AVS non vuole taciti accordi volti ad evitare la riscossione degli interessi di mora nei casi in cui la scadenza è stata superata di poco o a riservare, per un qualsiasi motivo, trattamenti di favore a determinati assicurati tenuti all’obbligo contributivo. Tutti devono sapere che tutti saranno trattati allo stesso modo. L’AVS può garantire la parità di trattamento solo rinunciando rigorosamente a concedere giorni di tolleranza. Le scadenze accordate sono sufficienti.
Questo modo di procedere può comportare dure conseguenze in singoli casi, ma permette una gestione dell’amministrazione limpida e conforme alla legge. Ciononostante se l’ammontare degli interessi di mora è irrilevante, le casse di compensazione possono rinunciare a riscuoterli, il che è ragionevole.
Calcolo dei contributi on-line
Conto individuale e certificato d'assicurazione
In seguito all’armonizzazione dei registri e all’introduzione della nuova tessera d’assicurato dell’assicurazione malattie nel 2010, la maggioranza degli assicurati AVS dispone sia di un certificato di assicurazione dell’AVS che di una tessera d’assicurazione malattie. Le informazioni del certificato sono identiche a quelle della tessera. In formato carta di credito, la seconda è dotata di un chip che contiene numerose informazioni supplementari utili in caso di ricorso a prestazioni mediche e per l’amministrazione interna della cassa malati. Per gli assicurati che possiedono una tessera d’assicurazione malattie, il certificato di assicurazione AVS non apporta quindi alcun valore aggiunto. Dal 1° gennaio 2017, pertanto, esso non viene più rilasciato automaticamente a tutti, ma solo agli assicurati che non sono affiliati all’assicurazione malattie in Svizzera. In tal caso, infatti, l’assicurato deve disporre di un documento su cui figuri il suo numero AVS e che gli consenta di fornirlo per gli iter amministrativi. Inoltre, un certificato di assicurazione può essere rilasciato su richiesta di una cassa di compensazione. L’assicurato mantiene così la possibilità di chiedere il rilascio di un certificato di assicurazione tramite la sua cassa di compensazione.
La perdita del certificato AVS non è un problema, in quanto non influisce in alcun modo sui Suoi diritti nei confronti dell’AVS. Per ricevere la rendita, per esempio, non è necessario mostrare il certificato AVS. Non occorre possedere un certificato di assicurazione: il numero AVS figura sulla tessera d’assicurazione malattie.
Se però ha perso il certificato e desidera sostituirlo, ne comunichi lo smarrimento alla Sua cassa di compensazione e ne richieda uno nuovo.
Dal 1° luglio 2008, per motivi tecnici e di protezione dei dati, viene utilizzato il nuovo numero d’assicurato a 13 cifre.
Completamente anonimo e generato in modo casuale, esso non permette di risalire alle singole persone e soddisfa quindi le esigenze in materia di protezione dei dati. Viene assegnato una sola volta e rimane invariato per tutta la vita, anche in caso di cambiamento dello stato civile, ad esempio in seguito a matrimonio.
La figura seguente mostra com’è strutturato il numero AVS.

Il conto individuale (CI) è la base su cui si fonda il calcolo della rendita. I redditi annui, su cui gli assicurati versano i contributi all'AVS, fungono da base per il futuro calcolo delle rendite.
Per ogni persona iscritta all'AVS ogni cassa di compensazione gestisce un conto individuale, nel quale sono riportati tutti i redditi e i periodi di contribuzione per i quali l'assicurato o il suo datore di lavoro ha versato contributi all'AVS. Per calcolare correttamente l'importo della rendita sono necessari i dati di tutti i conti individuali.
Come possono informarsi gli assicurati sullo stato del loro conto individuale ?
Solo tramite una richiesta personale scritta.
Le registrazioni dei conti individuali possono essere verificate richiedendo a una qualsiasi cassa di compensazione AVS una ricapitolazione delle registrazioni di tutti i conti individuali. La richiesta può essere effettuata via Internet o via posta.
In caso di contestazioni riguardo alle registrazioni effettuate su un conto individuale occorre rivolgersi alla cassa di compensazione AVS competente e inoltrare documenti che comprovino la rettifica desiderata.
- Fino al giugno del 2008 era utilizzato il "vecchio" certificato AVS, cioè la carta grigia su cui ogni cassa di compensazione che gestisce un conto a Suo nome timbrava il suo numero. Consultando l'apposito sito Internet può trovare gli indirizzi e i numeri di telefono di tutte le "Sue" casse di compensazione.
- A partire dal gennaio del 2009 potrà trovare su Internet l'elenco delle casse che gestiscono i Suoi conti. Fino ad allora potrà chiedere la ricapitolazione dei conti a una cassa di compensazione qualsiasi.
Prestazioni
La 10a revisione AVS, entrata in vigore il 1° gennaio 1997, ha preso in considerazione l'importante compito dell'educazione dei figli, limitando tuttavia il computo degli accrediti per compiti educativi solo per il periodo di tempo durante il quale un assicurato ha esercitato l'autorità parentale su uno o più figli di età inferiore ai 16 anni.
Documenti ufficiali permettono di stabilire facilmente a chi incomba l'autorità parentale. Diversa è invece la situazione per quanto riguarda i rapporti di affiliazione. Siccome gli accrediti per compiti educativi sono computati solo al momento del calcolo della rendita, è sovente difficile verificare retroattivamente tanto la presenza di un rapporto di affiliazione risalente, secondo i casi, ad anni addietro quanto la sua gratuità.
Tuttavia, nei due casi di affiliazione più importanti, non è necessaria un'esplicita normativa. Infatti, pur se i figli del coniuge non danno diritto ad accrediti, il coniuge non subisce alcun pregiudizio giacché gli accrediti per compiti educativi attribuiti alla madre o al padre durante gli anni di matrimonio sono divisi per metà tra i coniugi, analogamente a quanto avviene per il reddito da lavoro. La questione dell'accredito per compiti educativi non si pone neanche in caso di accoglimento di un minore in vista di una futura adozione poiché quest'ultima, facendo insorgere retroattivamente il rapporto di filiazione, permette di riconoscere retroattivamente gli accrediti.
Alle persone assicurate possono essere conteggiati accrediti per compiti assistenziali per gli anni in cui hanno assistito parenti bisognosi di cure. Tuttavia, il familiare bisognoso di cure deve vivere, se non nella stessa economia domestica dell'assicurato, almeno nelle vicinanze. La condizione è adempiuta se la persona che dispensa le cure abita al massimo a 30 chilometri di distanza o a un'ora di viaggio dal familiare bisognoso. Per gli anni per i quali possono essere conteggiati accrediti per compiti educativi non si ha diritto ad accrediti per compiti assistenziali. L'accredito per compiti assistenziali ammonta al triplo della rendita minima annua. Per le persone coniugate l'accredito è suddiviso a metà durante gli anni civili di matrimonio. La media degli accrediti per compiti assistenziali si ottiene dividendo la somma degli accrediti per compiti assistenziali per la durata di contribuzione complessiva.
Importante: la persona che fa valere il diritto all'accredito per compiti assistenziali deve annunciarsi ogni anno alla cassa cantonale di compensazione competente per il luogo in cui il parente bisognoso di cure è domiciliato.
Il diritto a una rendita di vecchiaia nasce il primo giorno del mese successivo al raggiungimento dell'età di pensionamento. Di regola le rendite vengono versate all'avente diritto al più tardi entro il 20 del mese sul suo conto postale o bancario.
La rendita di vecchiaia può essere riscossa uno o due anni prima dell'età pensionabile (64/65). L'anticipazione può essere domandata solo per anni interi e non per frazioni mensili. Scegliendo l'anticipazione della rendita di vecchiaia si accetta una diminuzione del suo importo per tutta la durata del pensionamento. Questa diminuzione è calcolata in maniera da non provocare costi supplementari all'AVS. Infatti, le rendite di vecchiaia percepite prima dell'età ordinaria di pensionamento sono automaticamente finanziate dalla riduzione a vita delle stesse. Attualmente, la rendita anticipata è ridotta del 6,8% per ogni anno d'anticipazione.
Nonostante l'anticipazione della rendita, l'obbligo contributivo è mantenuto. I contributi AVS devono essere versati fino al raggiungimento dell'età pensionabile ordinaria.
Le persone che hanno raggiunto l'età di pensionamento ordinaria possono rinviare da un minimo di 1 anno a un massimo di 5 anni la riscossione della loro rendita. A quest'ultima sarà così aggiunto, una volta che se ne beneficerà, un supplemento mensile. Durante il periodo in cui la rendita è posticipata si può revocare il rinvio in ogni momento e dare avvio alla riscossione della rendita. Per questa ragione non è necessario fissare anticipatamente la durata del rinvio. Il rinvio dev'essere fatto valere al massimo entro 1 anno dall'insorgenza del diritto alla rendita ordinaria. La rendita posticipata provoca anche il rinvio delle rendite per i figli.
Il calcolo anticipato è determinato in base alla situazione personale attuale del richiedente (stato civile, composizione della famiglia, ecc.) e al diritto applicabile al momento del calcolo. Cambiamenti nella situazione personale o nel diritto in vigore possono avere ripercussioni significative sul diritto ad una rendita o sull'ammontare di quest'ultima. Per questa ragione, un calcolo vincolante delle rendite può essere eseguito solo all'insorgenza dell'evento assicurato (vecchiaia, invalidità, decesso).
Nel calcolare le rendite di vecchiaia e d'invalidità, a ciascun coniuge è attribuita la metà della somma dei redditi d'attività lucrativa che essi hanno conseguito durante gli anni di matrimonio comune. Questa ripartizione dei redditi è denominata splitting. Le regole dello splitting sono applicate in maniera analoga alle coppie legate da un'unione domestica registrata.
La ripartizione dei redditi è tuttavia limitata agli anni civili durante i quali entrambi i coniugi erano assicurati all'AVS/AI.
La ripartizione si esegue solo per i redditi conseguiti fino al 31 dicembre precedente l'insorgenza di un caso d'assicurazione per ragioni d'età, il decesso di uno dei coniugi o lo scioglimento del matrimonio. I redditi realizzati dai coniugi nell'anno di conclusione del matrimonio e in quello del suo scioglimento non sono ripartiti.
La ripartizione dei redditi delle persone sposate è realizzata solo quando entrambi i coniugi hanno diritto a una rendita dell'AI o dell'AVS.
Dato che sono rari i casi in cui entrambi i coniugi maturano contemporaneamente il diritto a una rendita, di norma, la rendita versata al coniuge che per primo ne acquisisce il diritto, è calcolata esclusivamente sulla base dei suoi redditi. Solo dal momento in cui anche il secondo coniuge matura un diritto personale alla rendita, entrambe le rendite sono calcolate sulla base dei redditi non ripartiti conseguiti prima del matrimonio e dei redditi ripartiti relativi agli anni di matrimonio. I redditi che un coniuge ha conseguito negli anni in cui era già al beneficio di una rendita non sono tuttavia ripartiti.
Nel caso di vedovanza, i redditi sono ripartiti solo dal momento in cui nasce, per una vedova o un vedovo, un diritto personale a una rendita d'invalidità o di vecchiaia. La ripartizione dei redditi interviene ugualmente se la persona vedova si è già risposata nel momento in cui nasce il suo diritto a una rendita.
Per le persone che non sono più sposate, lo splitting è realizzato dopo lo scioglimento del matrimonio per divorzio o per dichiarazione di nullità.
Cosa succede in caso di divorzio?
Le persone divorziate possono domandare a una delle casse di compensazione che ha incassato i loro contributi AVS d'eseguire la ripartizione dei redditi. È loro raccomandato di depositare la domanda in comune e, nei limiti del possibile, subito dopo il divorzio. In questo modo, la procedura potrà essere avviata rapidamente, garantendo una più elevata affidabilità ed evitando eventuali rallentamenti nei successivi calcoli delle rendite. Se i coniugi divorziati omettono d'introdurre la domanda di splitting, le casse di compensazione procederanno automaticamente alla ripartizione dei redditi nel momento in cui sarà calcolata la prima rendita spettante a uno degli ex-coniugi interessati.
Pur se lo splitting è stato introdotto con la 10a revisione AVS (1997), devono essere ripartiti anche i redditi delle coppie che erano già divorziate prima della sua entrata in vigore.
Nessuna prestazione senza richiesta.
No. Chi desidera riscuotere la sua rendita di vecchiaia, deve inoltrarne richiesta. Si raccomanda d'inoltrare la domanda 3-4 mesi prima del raggiungimento dell'età di pensionamento. Senza richiesta scritta le casse di compensazione non possono calcolare né versare alcuna prestazione, perché
- non conoscene l'indirizzo dei loro assicurati,
- lo stato civile influenza le rendite e può variare,
- gli assicurati devono comunicare alla cassa se desiderano ricevere la rendita in anticipo o differirla e
- gli assicurati devono rendere note le modalità di pagamento
I moduli di richiesta sono disponibili presso ogni cassa di compensazione AVS e le loro agenzie.
Una persona che ha lavorato in più Stati riceve, raggiunta la vecchiaia, una rendita parziale da ciascuno dei Paesi in cui ha lavorato. Deve essere stato compiuto il periodo minimo d'assicurazione di ogni singolo Stato; allo scopo, tuttavia, vengono se necessario considerati i periodi d'assicurazione trascorsi in tutti gli Stati. Ha diritto a una rendita AVS svizzera chi ha compiuto il periodo minimo di contribuzione richiesto in Svizzera (pari a un anno) e soddisfa le rimanenti condizioni.
All'interno dell'area Svizzera/CE, le rendite devono essere versate in qualsiasi Paese di residenza. Nella maggior parte dei casi, la Svizzera versa le sue rendite anche in Paesi terzi. Ulteriori informazioni sono disponibili nelle pagine seguenti:
Ultima modifica 07.04.2022