In caso di fallimento di una banca, i titolari di conti di libero passaggio e di conti del pilastro 3a sono privilegiati. Essi hanno diritto al rimborso dei loro crediti privilegiati fino a concorrenza di 100'000 franchi:
http://www.admin.ch/ch/i/as/2011/3919.pdf
Chi percepisce da un unico datore di lavoro un salario annuo superiore a 21'330 franchi fino al 2020 (dal 2021: 21'510 fr.) sottostà obbligatoriamente alla LPP. Per i rischi di decesso e d'invalidità l'assicurazione inizia il 1° gennaio successivo al giorno in cui l'interessato ha compiuto 17 anni. Il rischio di vecchiaia è assicurato a partire dal 1° gennaio successivo al 24° compleanno.
Se non sa più dove si trovano i Suoi averi LPP, può contattare l'Ufficio centrale del 2° pilastro (ente competente per fornire informazioni in merito agli "averi LPP dimenticati in giacenza").
Vedi anche pagina Averi di libero passaggio non reclamati
L'assicurato può richiedere il versamento in contanti dell'avere di vecchiaia del 2° pilastro se dimostra di lasciare la Svizzera in modo definitivo. Tuttavia, se l'interessato si stabilisce in uno Stato membro dell'Unione europea (Austria, Belgio, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria), in Islanda o in Norvegia e continua ad esservi assicurato a titolo obbligatorio contro i rischi di vecchiaia, decesso e invalidità, il versamento in contanti dell'avere accumulato in virtù della LPP non sarà più possibile a partire del 1° giugno 2007 (in caso di partenza per la Bulgaria e la Rumania, il versamento in liquido non sarà più possibile a partire del 1° giugno 2009). Il capitale sovraobbligatorio, contrariamente all'avere minimo LPP, potrà continuare ad essere versato in contanti. In caso di trasferimento in un altro Paese, il versamento rimarrà possibile anche oltre il 1° giugno 2007. Infine, se l'assicurato si stabilisce nel Liechtenstein, il versamento in contanti è già escluso.
Conseguenze della BREXIT sul pagamento in contanti: Il Regno Unito ha lasciato l‘UE il 31 gennaio 2020. La nuova
convenzione tra la Svizzera e il Regno Unito non copre il libero passaggio nell’ambito della previdenza professionale, ragion per cui a partire dal 1° novembre 2021 continuerà a essere applicabile il diritto nazionale. Di conseguenza anche in futuro sia le persone che hanno già trasferito il loro domicilio nel Regno Unito sia quelle che lasceranno la Svizzera per trasferirsi nel Regno Unito potranno chiedere il versamento in contanti dell’intera prestazione di libero passaggio (regimi obbligatorio e sovraobbligatorio).
In caso di divorzio il 2° pilastro va suddiviso tra i coniugi. La suddivisione concerne gli averi accumulati da ciascun coniuge durante il matrimonio. Gli averi acquisiti anteriormente non entrano in linea di conto.
La revisione del conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio è entrata in vigore il 1° gennaio 2017. A partire da quella data si procederà a un conguaglio anche quando uno dei coniugi percepisce una rendita d’invalidità o una rendita di vecchiaia del 2° pilastro.
Il coniuge divorziato è equiparato alla persona vedova dopo la morte dell'ex coniuge a condizione che il matrimonio sia durato almeno dieci anni e al momento del divorzio gli sia stata assegnata un contributo di mantenimento o un'indennità adeguata sotto forma di rendita.
L'assicurato può richiedere il versamento in contanti della prestazione di libero passaggio se decide di avviare un'attività indipendente e di conseguenza non sottostà più alla LPP obbligatoria. A questo scopo deve fornire al suo istituto di previdenza i documenti che attestano l'avvio dell'attività indipendente (contratto di affitto dei locali, fatture o scontrini di cassa per l'acquisto di materiale, attestato AVS, iscrizione al registro di commercio ecc.). L'assicurato deve presentare la richiesta presso l'istituto di previdenza nell'anno successivo all'inizio dell'attività indipendente. Se l'assicurato è sposato, è necessario l'accordo scritto del coniuge.
L'assicurato può richiedere, al massimo ogni 5 anni, il versamento anticipato dell'avere di previdenza per l'acquisto di proprietà d'abitazioni, la restituzione di prestiti ipotecari o l'acquisizione di partecipazioni a proprietà di abitazioni. L'importo del versamento anticipato è limitato a partire dall'età di 50 anni. Se l'assicurato è sposato, è necessario l'accordo scritto del coniuge. In caso di vendita dell'alloggio vi è l'obbligo di rimborsare l'importo versato anticipatamente.
Chi lavora a metà tempo è assicurato obbligatoriamente alla LPP se il suo salario annuale supera 21'330 franchi nel 2020 e dal 2021: 21'510 franchi. Nel quadro della previdenza minima obbligatoria secondo la LPP, il salario assicurato corrisponde al salario annuo meno 24'885 franchi (deduzione di coordinamento nel 2020 e dal 2021: 25'095 franchi). Nel quadro della previdenza più estesa, gli istituti di previdenza, se lo desiderano, possono prevedere una riduzione inferiore in funzione del tasso di attività professionale o assicurare la persona sin dal primo franco di salario.
Innanzitutto bisogna verificare se uno dei salari percepiti supera l'importo annuale minimo di 21'330 franchi fino al 2020 (dal 2021: 21'510 fr.). In questo caso, il salario in questione sarà assoggettato alla LPP a titolo obbligatorio. Se nessuno dei salari supera i 21'330 franchi fino al 2020 (dal 2021: 21'510 fr.), ma la loro somma sì, l'interessato ha la possibilità di assicurarsi a titolo facoltativo o presso l'istituto collettore LPP o presso l'istituto di previdenza di uno dei datori di lavoro, qualora il relativo regolamento lo preveda. La persona già assicurata a titolo obbligatorio per uno dei suoi salari presso un istituto di previdenza può concludere un'assicurazione complementare per i salari versati dagli altri datori di lavoro presso lo stesso istituto, se il relativo regolamento lo prevede. In caso contrario può rivolgersi all'istituto collettore LPP.
Chi percepisce indennità di disoccupazione e ha un salario giornaliero superiore a 81,90 franchi fino al 2020 (dal 2021: 82,60 fr.) è assicurato obbligatoriamente presso l'istituto collettore LPP per i rischi d'invalidità e di decesso, ma non per quello di vecchiaia. L'assicurato e l'assicurazione contro la disoccupazione pagano ciascuno la metà dei contributi. La prestazione d'uscita delle persone disoccupate deve essere versata presso una fondazione di libero passaggio (banca o assicurazione) o direttamente presso l'istituto collettore LPP.
Per la vecchiaia, è possibile mantenere la copertura a titolo facoltativo. Spetta all’istituto di previdenza informare le persone interessate su questa possibilità. L’assicurazione può essere mantenuta sia presso lo stesso istituto di previdenza, se le disposizioni regolamentari lo permettono (il che è raro), sia presso l’istituto collettore. I costi derivanti dal mantenimento della previdenza a titolo facoltativo sono interamente a carico degli assicurati.
Il coniuge superstite ha diritto a una rendita vedovile se al momento del decesso dell'assicurato adempie una delle due condizioni seguenti:
- ha almeno un figlio a carico;
- ha almeno 45 anni ed è sposato almeno da 5 anni.
La rendita minima LPP corrisponde al 60% della rendita di vecchiaia o della rendita intera d'invalidità. Il coniuge superstite che non adempie alcuna delle condizioni summenzionate ha diritto a un'indennità unica pari a tre rendite annue.
I lavoratori dipendenti affiliati a un istituto di previdenza possono versare al massimo nel 2020 6'826 franchi all’anno sul loro conto del pilastro 3a e dal 2021: 6'883 franchi . I lavoratori indipendenti che non sono affiliati a un istituto di previdenza possono versare il 20 per cento del loro reddito annuo ma al massimo nel 2020 34'128 franchi all’anno e dal 2021: 34'416 franchi.
Ultima modifica 15.11.2021