Le persone fuggite dall’Ucraina possono richiedere lo statuto di protezione S, in modo da ottenere il diritto di soggiorno in Svizzera. Con questo statuto hanno anche la possibilità di esercitare un’attività lucrativa.
Persone fuggite dall’Ucraina
Le persone provenienti dall'Ucraina che arrivano in Svizzera e richiedono lo statuto di protezione S sono assoggettate all’assicurazione malattie obbligatoria dal momento della presentazione della loro richiesta in Svizzera. Anche la copertura contro gli infortuni è fornita dall'assicurazione malattie. Se la persona inizia a lavorare, il datore di lavoro stipula un'assicurazione contro gli infortuni.
Ulteriori informazioni sull'assicurazione contro gli infortuni sono disponibili presso l'Ufficio federale della sanità pubblica: Chi è soggetto all’obbligo di assicurazione?
I titolari di uno statuto di protezione S non devono pagare contributi ad AVS, AI e IPG fintantoché non esercitano alcuna attività lucrativa e non hanno un permesso di dimora.
Se lei assume una persona con lo statuto S, deve pagare i contributi ad AVS, AI, IPG e AD. Di regola, l’obbligo contributivo si applica a partire da un salario annuo di 2 300 franchi. Tuttavia, se lei impiega dei lavoratori domestici, lei deve pagare i contributi in tutti i casi, anche su salari inferiori a questo limite. L’annuncio deve essere fatto presso la sua cassa di compensazione.
Quale datore di lavoro, lei è tenuta ad assicurare la persona assunta anche contro gli infortuni. Se essa guadagna almeno 21 510 franchi all’anno, lei deve inoltre affiliarsi a una cassa pensioni della previdenza professionale.
Le persone fuggite dall’Ucraina che hanno versato contributi all’AVS, all’AI e alla previdenza professionale hanno per principio diritto a prestazioni di queste assicurazioni. La cassa di compensazione, l’ufficio AI o l’istituto di previdenza competente può fornire ulteriori informazioni al riguardo.
I cittadini ucraini e i loro superstiti che lasciano definitivamente la Svizzera possono chiedere il rimborso dei contributi pagati all’AVS, se questi sono stati versati complessivamente per almeno un anno intero e non danno diritto a una rendita. Per quanto riguarda l’avere di previdenza del 2° pilastro, gli assicurati che lasciano definitivamente la Svizzera possono rivolgersi all’istituto di previdenza per richiederne il pagamento in contanti.
Per principio le madri esercitanti un’attività lucrativa hanno diritto all’indennità di maternità, se prima del parto sono state assicurate per nove mesi ad AVS/AI/IPG e durante questo periodo hanno esercitato un’attività lucrativa per almeno cinque mesi. Per i dettagli in proposito si veda la risposta alla domanda Chi vi ha diritto? sotto «FAQ Indennità di perdita di guadagno in caso di maternità».
I titolari di uno statuto di protezione S hanno diritto agli assegni familiari solo se esercitano un’attività lucrativa.
Ripercussioni delle sanzioni nei confronti della Russia
Il 28 febbraio 2022 il Consiglio federale ha deciso di riprendere le sanzioni dell’Unione europea (UE). Le sanzioni mirate nei confronti del sistema bancario e finanziario russo e nei confronti di alcuni individui e organizzazioni hanno un impatto anche sulle assicurazioni sociali.
Le rendite e le pensioni non possono essere versate ai beneficiari residenti in Russia su conti di istituti bancari russi oggetto di sanzioni. L’Ufficio centrale di compensazione a Ginevra sta cercando di contattare le persone interessate per trovare una soluzione. Nell’ambito della previdenza professionale si raccomanda di rivolgersi all’istituto di previdenza competente.
Se è impossibile trasferire i contributi in Svizzera, le persone interessate non sono escluse dall’assicurazione facoltativa. Lo stesso vale per gli assicurati a titolo facoltativo che non possono versare i contributi per cause di forza maggiore.
Gli investimenti del Fondo AVS e degli istituti di previdenza in Russia sono bloccati, ma il loro volume è relativamente modesto.
Le provvedimenti relative alla situazione in Ucraina vietano, (art. 15 comma 2 UKR-Vo) fornire averi alle persone fisiche, alle imprese e alle organizzazioni oppure mettere altrimenti a loro disposizione, direttamente o indirettamente, averi e risorse economiche.
Questo divieto si applica anche agli organismi di assicurazione sociale che versano prestazioni in denaro
Ultima modifica 07.04.2022