Ordinanza esecutiva relativa alla nuova legge sugli assegni familiari

Berna, 31.10.2007 - Il Consiglio federale ha preso atto dei risultati della procedura di consultazione sul disegno d’ordinanza sugli assegni familiari (OAFami) e approvato l’ordinanza. Le disposizioni esecutive del Consiglio federale concernono in particolare le condizioni del diritto agli assegni. Inoltre verrà esaminata la questione della creazione di un registro centrale dei figli e dei beneficiari di assegni familiari.

In virtù della nuova legge sugli assegni familiari (LAFam) in tutti i Cantoni ai salariati e alle persone senza attività lucrativa di reddito modesto saranno versati un assegno per i figli di almeno 200 franchi per ogni figlio di età inferiore ai 16 anni e un assegno di formazione di almeno 250 franchi per ogni figlio di età compresa tra i 16 e i 25 anni. Anche in caso di attività a tempo parziale verranno versati assegni interi.

Dopo aver analizzato i risultati della procedura di consultazione il Consiglio federale ha approvato le disposizioni esecutive della nuova legge. L’OAFami disciplina in particolare i punti seguenti:

  • Gli assegni per figli domiciliati all’estero sono esportati soltanto verso i Paesi dell’UE e dell’AELS e verso alcuni altri Paesi con cui la Svizzera ha concluso una convenzione che prevede tale obbligo.
  • Il concetto di formazione è stato definito analogamente a quello dell’AVS (per il diritto a una rendita per orfani o per figli). Sono quindi considerati formazione in particolare gli apprendistati, ma anche i corsi e le lezioni scolastiche destinati ad una formazione professionale specifica o all'acquisizione di conoscenze di cultura generale. Tuttavia gli assegni familiari vengono versati solo se il reddito del giovane in formazione è inferiore alla rendita di vecchiaia massima completa dell’AVS (2210 franchi al mese).
  • L’assegno di nascita - che non è previsto dalla LAFam, ma può essere introdotto a livello cantonale - viene versato soltanto se al momento del parto la madre vive in Svizzera.
  • I figliastri danno diritto agli assegni familiari unicamente se vivono nell’economia domestica del patrigno o della matrigna; per gli affiliati vengono versati assegni solo se i genitori affilianti si sono assunti durevolmente e gratuitamente il loro mantenimento e la loro educazione.
  • In caso d’impedimento al lavoro (ad es. in seguito a malattia o a infortunio), gli assegni familiari sono versati durante il mese in corso e ancora per tre mesi, anche dopo l’estinzione del diritto al salario. Le diverse scale cantonali non saranno prese come riferimento.
  • Hanno diritto agli assegni familiari in virtù della LAFam le persone senza attività lucrativa il cui reddito imponibile non supera una volta e mezzo l’importo massimo della rendita di vecchiaia completa dell’AVS (3315 franchi al mese). L’ordinanza precisa che questo diritto non sussiste né per i beneficiari di rendite AVS né per i coniugi di persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente. Per le persone senza attività lucrativa i Cantoni possono stabilire regolamentazioni più favorevoli rispetto a quelle previste a livello federale.

Per quanto riguarda le disposizioni concernenti le casse di compensazione per assegni familiari sono state prese in considerazione le critiche mosse dai Cantoni: l’organizzazione e il finanziamento di dette casse rimangono prevalentemente di competenza cantonale. Questo permetterà loro di adottare soluzioni che tengano conto delle strutture esistenti.

Creazione di un registro dei figli e dei beneficiari di assegni familiari

La maggior parte dei partecipanti alla consultazione ritiene necessario creare un registro centrale dei figli e dei beneficiari di assegni familiari per far rispettare il divieto di percepire due volte un assegno per lo stesso figlio. Il Consiglio federale ha pertanto incaricato il DFI di procedere ai necessari accertamenti e di presentargli proposte sui prossimi passi da compiere.

La nuova legge sugli assegni familiari e l’ordinanza essecutiva (OAFami) entreranno in vigore il 1° gennaio 2009. I Cantoni avranno così abbastanza tempo per adeguare la loro legislazione.


Indirizzo cui rivolgere domande

Tel. 031 322 90 79, Marc Stampfli, Capo Settore Questioni familiari, Ufficio federale delle assicurazioni sociali



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Ultima modifica 07.09.2006

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