Il Consiglio federale mette in vigore la riforma strutturale e le disposizioni sul finanziamento degli istituti di previdenza degli enti pubblici

Berna, 14.06.2011 - Il Consiglio federale ha approvato le disposizioni esecutive della riforma strutturale della previdenza professionale il 10 giugno 2011. I punti principali previsti dalla riforma sono il miglioramento della trasparenza, della governance e dell'indipendenza nel secondo pilastro nonché il rafforzamento e la riorganizzazione del sistema di vigilanza con l’istituzione di una commissione di alta vigilanza indipendente dall’amministrazione. Insieme alla riforma strutturale, il Consiglio federale ha messo in vigore anche le disposizioni in materia di finanziamento volte a garantire la sicurezza finanziaria degli istituti di previdenza delle corporazioni di diritto pubblico.

Il 19 marzo 2010, il Parlamento ha approvato la riforma strutturale della previdenza professionale. Con questa revisione parziale della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità intende migliorare la trasparenza e la governance nella gestione degli istituti di previdenza e nell’amministrazione del loro patrimonio. Un altro obiettivo fondamentale è quello rendere più indipendenti i principali attori del secondo pilastro. La vigilanza diretta sugli istituti di previdenza, attualmente di competenza della Confederazione, sarà affidata ad autorità di vigilanza cantonali o regionali. Per l’alta vigilanza sarà invece istituita una commissione decisionale indipendente dotata di una propria segreteria.

Disposizioni esecutive della riforma strutturale

Il Consiglio federale ha ora emanato le disposizioni esecutive della riforma strutturale: l’attuale ordinanza concernente la vigilanza sugli istituti di previdenza e la loro registrazione (OPP1) è abrogata e sostituita da una nuova OPP1 intitolata «ordinanza concernente la vigilanza nella previdenza professionale». È inoltre parzialmente riveduta l’ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPP2). Infine è emanata una nuova ordinanza sulle fondazioni di investimento (OFond).

Dalla vasta consultazione condotta su queste ordinanze è emerso un consenso di fondo sugli obiettivi e sui contenuti della riforma strutturale. Le opinioni divergevano tuttavia riguardo alle disposizioni esecutive. Per questa ragione, al termine della consultazione le ordinanze sono state ampiamente rielaborate. Di nuovo consultate al termine della rielaborazione dei testi, le commissioni della sicurezza sociale e della sanità delle due Camere (CSSS-N e CSSS-S) finalmente non hanno raccomandato alcun’altra modifica. La commissione consultiva LPP è stata consultata complessivamente tre volte: alla fine tutti gli adeguamenti sono stati approvati all’unanimità o a stragrande maggioranza.

Considerati i risultati della consultazione e dei colloqui svolti con diversi attori, le ordinanze sono state sottoposte a una massiccia rielaborazione. Hanno subito modifiche sostanziali:

  • gli articoli 1, 3, 7, 12, 17, 18, 19 e 20 dell’ordinanza concernente la vigilanza nella previdenza professionale (OPP 1):
    p. es. è stato precisato il campo d’applicazione dell’OPP 1; per la fase di fondazione degli istituti si è rinunciato all’esame preliminare da parte dell’autorità di vigilanza dei progetti dei contratti d’amministrazione, d’amministrazione del patrimonio e di lavoro; è stata prevista la possibilità di riconoscere come garanzia i contratti di assicurazione integrale; la scadenza per le elezioni paritetiche è stata ridotta a un anno a contare dall’emanazione della decisione relativa all’assunzione della vigilanza;
  • gli articoli 34, 35, 40, 46, 48a, 48b, 48c, 48f, 48g, 48h, 48i, 48j, 48k, 48l, III Disposizioni transitorie dell’ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPP 2):
    p. es. è stato deciso di ritenere sufficiente un controllo interno adeguato alle dimensioni e alla complessità dell’istituto; sono stati snelliti i requisiti d’indipendenza degli uffici di revisione e dei periti in materia di previdenza professionale; è stato soppresso il divieto generale di stipulare contratti di durata; è stato espressamente precisato che le modalità e l’importo della retribuzione delle persone o istituzioni incaricate della gestione, amministrazione o amministrazione patrimoniale dell’istituto di previdenza professionale devono essere definite inequivocabilmente per iscritto e che tutti i vantaggi patrimoniali eccedenti la retribuzione convenuta vanno imperativamente ceduti all’istituto di previdenza; dirigenti e gestori patrimoniali saranno ora tenuti a dichiarare i loro rapporti d'interesse all'organo supremo e non all'ufficio di revisione; per l’adeguamento dei regolamenti, dei contratti e dell’organizzazione degli istituti di previdenza è stato previsto un termine transitorio, che scadrà il 31 dicembre 2012;
  • gli articoli 7, 10, 17, 23, 24, 26, 27, 28 dell’ordinanza sulle fondazioni d‘investimento (OFond):
    conformemente alla volontà del Legislatore è stata sostanzialmente codificata la prassi vigente; alcune disposizioni sono state rese meno restrittive, p. es. in relazione all’esame preliminare (ora necessario solo per gli statuti e i regolamenti) o al raggio d’azione dei gruppi d’investimento (si considera ora lo scostamento percentuale dall’indice, non più il tracking error);
  • le risorse umane a disposizione della Commissione di alta vigilanza e della sua segreteria sono state ridotte a 25,5 posti a tempo pieno (assai meno dei 29,8 previsti a suo tempo dal messaggio del Consiglio federale sulla riforma strutturale); grazie a questo correttivo, i costi annuali per assicurato potranno essere ridotti da un franco a 80 centesimi.

(Per maggiori dettagli sulle modifiche si veda il foglio d’informazione 1, pagg. 3 e 4).

La vigilanza sui gestori patrimoniali (disciplinata all'art. 48f cpv. 3 OPP 2 del progetto) sarà prossimamente oggetto di una decisione separata del Governo. Le disposizioni sulla trasparenza e la governance entreranno in vigore il 1° agosto 2011. Gli istituti di previdenza avranno tempo fino alla fine del 2012 per adeguare, se necessario, la loro organizzazione e i loro regolamenti. Il 1° gennaio 2012 entreranno in vigore le disposizioni sulla nuova struttura di vigilanza e la commissione di alta vigilanza inizierà la sua attività operativa.

Preservare e rafforzare la fiducia nel secondo pilastro

L’inasprimento delle disposizioni della LPP sulla governance e la trasparenza è ora precisato nell’ordinanza (OPP 2).

In futuro le persone incaricate di gestire gli istituti di previdenza o di amministrarne il patrimonio dovranno rispondere a ben precisi requisiti in materia di integrità e lealtà (buona reputazione, attività irreprensibile, inammissibilità dei conflitti d’interesse). I negozi giuridici conclusi dagli istituti di previdenza con persone a loro vicine dovranno essere dichiarati. Le persone o istituzioni che nell’esercizio della loro attività per l’istituto di previdenza ottengono da terzi vantaggi patrimoniali dovranno cederne obbligatoriamente all’istituto di previdenza la parte eccedente l’indennizzo preventivamente pattuito per iscritto.

Oltre al cosiddetto front running saranno in futuro vietati anche il parallel running e l’after running (esecuzione di operazioni di borsa sulla base di informazioni riservate acquisite nell’ambito dell’attività svolta per l’istituto di previdenza). Nel conto annuale, le spese di amministrazione generale e di amministrazione del patrimonio dovranno essere dichiarate in modo più dettagliato rispetto a oggi. Per conferire maggior peso alle disposizioni sulla governance, sono state apportate le necessarie aggiunte alle disposizioni penali della LPP.

Sono inoltre stati precisati i compiti dell’ufficio di revisione, del perito in materia di previdenza professionale e dell’organo supremo degli istituti di previdenza.

L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali, che attualmente esercita la vigilanza diretta sugli istituti di previdenza operanti a livello nazionale o internazionale, cederà questo compito ai Cantoni. L’alta vigilanza sarà invece affidata a una commissione di alta vigilanza indipendente, dotata di una segreteria specializzata. La commissione avrà il compito di garantire una prassi di vigilanza uniforme e la stabilità del sistema del secondo pilastro. Le autorità di vigilanza cantonali dovranno diventare istituti di diritto pubblico con personalità giuridica propria indipendenti dall’amministrazione.

La riforma strutturale estende per la prima volta il campo d’applicazione della legge anche alle fondazioni d’investimento. Conformemente alle disposizioni della legge, la nuova ordinanza sulle fondazioni di investimento (OFond) disciplina la cerchia degli investitori, l’alimentazione e l’impiego del patrimonio, il suo investimento, la contabilità, il rendiconto, la revisione, i diritti degli investitori e diversi aspetti organizzativi. Le disposizioni riflettono sostanzialmente l’attuale prassi. Le fondazioni d’investimento saranno sorvegliate dalla commissione di alta vigilanza.

Finanziamento degli istituti di previdenza delle corporazioni di diritto pubblico

Il 17 dicembre 2010, il Parlamento ha approvato le disposizioni volte a garantire la sicurezza finanziaria degli istituti di previdenza delle corporazioni di diritto pubblico. La modifica prevede l’introduzione del modello del grado di copertura differenziato e prescrive agli istituti il raggiungimento di un grado di finanziamento dell’80 per cento entro 40 anni. Le casse andranno inoltre rese autonome dall’amministrazione sotto il profilo giuridico, organizzativo e finanziario.

La pertinente modifica della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità entrerà in vigore il 1° gennaio 2012. Gli istituti di previdenza avranno tempo fino alla fine del 2013 per conformarsi ai nuovi requisiti in materia di organizzazione.


Indirizzo cui rivolgere domande

031 322 90 57, Martin Kaiser, direttore supplente, Responsabile Previdenza vecchiaia e superstiti, Ufficio federale delle assicurazioni sociali



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Ultima modifica 07.09.2006

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