Precisati i requisiti per gli amministratori patrimoniali nella previdenza professionale

Berna, 08.05.2013 - Il Consiglio federale ha precisato le disposizioni concernenti le persone e le istituzioni incaricate di investire e amministrare il patrimonio nel settore della previdenza professionale. Le nuove disposizioni riguardano i requisiti previsti dall’ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (art. 48f OPP 2) ed entreranno in vigore il 1° gennaio 2014.

Le prestazioni della previdenza professionale sono un pilastro centrale della previdenza per la vecchiaia. Per garantirne la stabilità, gli amministratori patrimoniali attivi in questo settore devono soddisfare requisiti esigenti in materia di qualifiche e professionalità, secondo quanto prescritto dalla riforma strutturale della previdenza professionale, approvata dal Parlamento nel 2010. Di conseguenza, fino all’inizio dell’anno prossimo gli amministratori patrimoniali esterni dovranno per principio essere sottoposti a un’autorità di vigilanza oppure disporre di un’abilitazione per poter svolgere la loro attività. Con le sue decisioni odierne, il Consiglio federale ha perfezionato le disposizioni di attuazione in materia.

Al contempo, ha anche stabilito quali attori non sono interessati dalle nuove disposizioni in quanto non possono essere considerati amministratori patrimoniali esterni oppure la loro vigilanza è già disciplinata in altro modo, ovvero le imprese di assicurazione di diritto pubblico secondo l’articolo 67 capoverso 1 della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP), i datori di lavoro che amministrano il patrimonio del loro istituto di previdenza nonché le associazioni di datori di lavoro e di salariati che amministrano il patrimonio dell’istituto di previdenza della loro associazione, gli istituti di previdenza registrati secondo l’articolo 48 LPP e le fondazioni d’investimento secondo l’articolo 53g LPP.


Indirizzo cui rivolgere domande

Colette Nova, vicedirettrice
Ufficio federale delle assicurazioni sociali
031 322 90 70 / colette.nova@bsv.admin.ch



Pubblicato da

Il Consiglio federale
https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale.html

Dipartimento federale dell'interno
http://www.edi.admin.ch

Ufficio federale delle assicurazioni sociali
http://www.ufas.admin.ch

Ultima modifica 07.09.2006

Inizio pagina

https://www.bsv.admin.ch/content/bsv/it/home/pubblicazioni-e-servizi/medieninformationen/nsb-anzeigeseite-unter-aktuell.msg-id-48799.html