Assegni di formazione: non è necessario aumentare il limite di età

Berna, 15.02.2017 - In adempimento di due postulati, il Consiglio federale ha esaminato la legislazione relativa agli assegni familiari, giungendo alla conclusione che il limite di età di 25 anni per il diritto all’assegno di formazione non va aumentato. È inoltre del parere che le prestazioni familiari versate dalle organizzazioni internazionali ai propri impiegati in Svizzera siano compatibili con il principio secondo cui per un figlio può essere versato un solo assegno. Nella sua seduta del 15 febbraio 2017, il Consiglio federale ha adottato un rapporto su queste due questioni.

La legge federale sugli assegni familiari disciplina due tipi di assegni: l’assegno per i figli, cui danno diritto i figli fino al compimento dei 16 anni, e l’assegno di formazione, cui danno diritto, fino al compimento dei 25 anni, i figli che hanno compiuto 16 anni e svolgono una formazione. Per ciascun figlio può essere versato un solo assegno.

Il limite di età di 25 anni per l’assegno di formazione non va aumentato

Nel rapporto adottato, il Consiglio federale si interroga sulla necessità di aumentare il limite di età di 25 anni, giungendo alla conclusione che questo non sarebbe opportuno. Dall’analisi condotta emerge che, se si aumentasse il limite di età, molti studenti beneficerebbero dell’assegno di formazione senza averne realmente bisogno. Inoltre, questo comporterebbe un notevole aumento delle prestazioni da esportare negli Stati dell’UE o dell’AELS per i figli in formazione. Nel confronto europeo, infatti, il limite di età di 25 anni applicato in Svizzera è già uno dei più elevati. Inoltre, esso è coordinato nel quadro del diritto svizzero delle assicurazioni sociali, in quanto vale anche ad esempio per le rendite per figli e per orfani dell’AVS.

Cumulo con le prestazioni familiari di organizzazioni internazionali è possibile

Secondo il diritto vigente, per un figlio può essere versato un solo assegno familiare. Questa regola è prevista in particolare per il caso in cui entrambi i genitori esercitino un’attività lucrativa o abbiano più datori di lavoro. Il Consiglio federale ha esaminato la situazione dei funzionari impiegati presso organizzazioni internazionali che ricevono prestazioni familiari da queste ultime e hanno un partner che nel contempo percepisce assegni familiari in virtù del diritto svizzero. La conclusione cui è giunto è che non si tratta di un cumulo illecito di prestazioni. Le prestazioni familiari delle organizzazioni internazionali sono infatti prestazioni del datore di lavoro comparabili a quelle volontarie erogate anche da datori di lavoro svizzeri. Dal confronto internazionale emerge inoltre che in altri Paesi il versamento degli assegni familiari statali ai partner di funzionari che esercitano un’attività lucrativa è disciplinato come in Svizzera.

Con il rapporto adottato, il Consiglio federale adempie il postulato 12.3973 della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale e il postulato 14.3797 della consigliera agli Stati Maury Pasquier.


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Ultima modifica 07.09.2006

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