2° pilastro: il Consiglio federale disciplina le strategie d’investimento che possono essere scelte e il rimborso di capitale agevolato

Berna, 30.08.2017 - Dal 1° ottobre 2017, gli assicurati con un salario elevato affiliati presso una cassa pensioni che offre loro la possibilità di scegliere tra più strategie d’investimento, in caso di uscita dall’istituto di previdenza, non solo potranno ricevere da esso un notevole reddito derivante dall’investimento, ma dovranno anche farsi carico delle eventuali perdite connesse. Sempre dal 1° ottobre 2017, gli assicurati avranno la possibilità di rimborsare più facilmente il loro capitale LPP prelevato per acquistare un’abitazione propria. È quanto ha deciso il Consiglio federale nella sua seduta del 30 agosto 2017.

La prima modifica nell’ambito delle casse pensioni che il Consiglio federale ha posto in vigore con effetto dal 1° ottobre 2017 concerne solo gli istituti di previdenza che assicurano esclusivamente la parte del salario eccedente i 126 900 franchi e danno ai loro assicurati la possibilità di scegliere tra più strategie d’investimento (cosiddetti “piani 1e”). A seconda della strategia, il capitale di previdenza investito può generare redditi maggiori, ma al contempo cresce anche il rischio di perdite. In seguito alla modifica della legge sul libero passaggio e delle pertinenti disposizioni di ordinanza (OPP 2) posta in vigore, in caso di uscita di un assicurato dall’istituto di previdenza, quest’ultimo potrà non solo accreditargli eventuali utili, ma anche addebitargli le eventuali perdite d’investimento derivanti dalla strategia scelta. Così non saranno gli assicurati rimasti nel piano 1e a doversi accollare tali perdite.

Agli assicurati con simili piani di previdenza sarà però garantita anche una certa tutela: gli istituti di previdenza dovranno offrire loro almeno una strategia con investimenti a basso rischio. Conformemente al mandato del legislatore, il Consiglio federale ha definito gli investimenti a basso rischio, prestando particolare attenzione a un’elevata qualità degli investimenti e alla sicurezza. Tuttavia, il prezzo da pagare per questa maggiore sicurezza è il fatto che, considerata l’attuale situazione dei tassi d’interesse, tali investimenti risultano poco interessanti in termini di redditi. Le casse pensioni dovranno informare dettagliatamente gli assicurati sui rischi e sui costi derivanti dalla loro scelta.

Il Consiglio federale ha inoltre adeguato altre regolamentazioni in modo che i principi di base della previdenza professionale restino garantiti anche nei piani 1e. Gli istituti di previdenza potranno quindi proporre al massimo dieci strategie d’investimento per datore di lavoro affiliato (per cassa pensioni), secondo il principio della collettività. Per legge, inoltre, il 2° pilastro persegue lo scopo di consentire l’adeguata continuazione del tenore di vita abituale (rapporto tra l’attuale reddito e la futura prestazione assicurativa). Considerato che solo una previdenza adeguata può essere agevolata dal punto di vista fiscale, il Consiglio federale ha definito criteri semplici che consentano di misurare e controllare l’adeguatezza dei piani 1e nonostante le notevoli fluttuazioni dei redditi. È dunque prevista una procedura chiara ed economica per la valutazione dell’adeguatezza.

Il nuovo disciplinamento dei piani 1e dà seguito alla mozione Adeguamento della legislazione sul libero passaggio e sul fondo di garanzia (08.3702), depositata dal consigliere nazionale Jürg Stahl.

Si agevolerà il rimborso del capitale prelevato per l’acquisto di un’abitazione propria

La seconda modifica concerne gli assicurati che hanno effettuato un prelievo del capitale di previdenza nel quadro della promozione della proprietà d’abitazioni per acquistare un’abitazione propria e vogliono rimborsarlo alla cassa pensioni. Attualmente il rimborso è possibile in rate di almeno 20 000 franchi ciascuna, il che può indurre gli assicurati che non dispongono di notevoli mezzi finanziari a rinunciarvi. Dal 1° ottobre 2017, l’importo minimo sarà ridotto a 10 000 franchi, al fine d’incentivare gli assicurati a rimborsare maggiormente tali prelievi. Essi potranno così disporre di un avere di previdenza più elevato al momento del pensionamento. Questa decisione, che dà seguito al postulato Riduzione dell’importo minimo secondo l’ordinanza sulla promozione della proprietà d’abitazioni (14.3210), depositato dal consigliere nazionale Roberto Zanetti, sarà attuata mediante una modifica della pertinente ordinanza (OPPA).


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Ultima modifica 07.09.2006

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