Versare più a lungo l’indennità di maternità alle madri di neonati malati

Berna, 02.03.2018 - Nella sua seduta del 2 marzo 2018, il Consiglio federale ha posto in consultazione un progetto di modifica della legge sulle indennità di perdita di guadagno, con il quale, dando seguito a un mandato parlamentare, prevede di prolungare il diritto delle madri all’indennità di maternità, se il neonato deve rimanere in ospedale per più di tre settimane dopo il parto. Al contempo, il Consiglio federale ha adempiuto un postulato che chiedeva un rapporto sulla situazione delle donne incinte che interrompono l’attività professionale prima del parto per motivi di salute. In quest’ambito il Consiglio federale non ritiene necessario intervenire.

La legge federale sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità (legge sulle indennità di perdita di guadagno, LIPG) prevede già oggi che l’inizio del diritto all’indennità di maternità possa essere differito, se un neonato deve rimanere in ospedale per più di tre settimane direttamente dopo il parto. La LIPG non contempla però alcuna indennità di perdita di guadagno per la madre per la durata di questo soggiorno ospedaliero e non disciplina la durata massima del rinvio. Secondo il Codice delle obbligazioni, in questo lasso di tempo la madre ha diritto al pagamento continuato del salario per un determinato periodo, in funzione degli anni di servizio, ma la situazione giuridica non è chiaramente definita.

Prolungamento dell’indennità di maternità per le madri esercitanti un’attività lucrativa

Con la modifica della LIPG, posta in consultazione dal Consiglio federale fino al 12 giugno 2018, si attua il mandato della mozione 16.3631 della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati. La nuova regolamentazione proposta non creerebbe una nuova prestazione e non modificherebbe nemmeno le condizioni di diritto per l’indennità di maternità. La durata del diritto all’indennità sarebbe semplicemente prolungata di al massimo 56 giorni (da 98 a 154 giorni), nei casi in cui il neonato deve rimanere in ospedale per più di tre settimane direttamente dopo il parto. Il diritto al prolungamento sarebbe limitato alle madri che riprendono a lavorare dopo il congedo di maternità. Con un prolungamento del diritto di al massimo 56 giorni, la perdita di guadagno delle madri che devono assistere il figlio in ospedale sarebbe compensata in circa l’80 per cento dei casi. In tal modo sarebbero inoltre coperte anche le otto settimane di divieto di occupazione previste dopo il parto. Infine, l’avamprogetto prevede un adeguamento del Codice delle obbligazioni, al fine di tenere conto del prolungamento di fatto del congedo di maternità nei casi in questione e di prolungare la protezione dal licenziamento.

Le spese supplementari per l’ordinamento delle indennità di perdita di guadagno sono stimate a 5,5 milioni di franchi l’anno, finanziabili con le attuali entrate delle IPG. L’indennità di maternità versata durante il soggiorno ospedaliero del neonato sgraverebbe i datori di lavoro.

Congedo di maternità prenatale: nessuna necessità d’intervento

Al contempo, il Consiglio federale ha adempiuto il postulato 15.3793 Interruzione dell’attività professionale prima del parto e congedo prenatale, depositato dalla consigliera agli Stati Maury Pasquier. Il rapporto del Consiglio federale si basa su uno studio sul tema «interruzione dell’attività professionale prima del parto», redatto su incarico dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Per lo studio si è tra l’altro chiesto a 2800 madri quale fosse la loro situazione professionale prima del parto, ovvero se avessero dovuto smettere di lavorare e, se sì, per quali motivi, per quanto tempo e con quale reddito o indennità sostitutiva.

Dall’indagine è emerso che circa il 95 per cento delle donne interpellate interessate ha ricevuto tra l’80 e il 100 per cento del proprio salario nel periodo dell’incapacità al lavoro per motivi di salute. Le perdite di reddito sono dunque rare e perlopiù legate a forme e condizioni di lavoro particolari. Attualmente, pertanto, le interruzioni dell’attività professionale dovute a una gravidanza sono coperte adeguatamente. Un congedo di maternità prenatale pagato potrebbe persino comportare un peggioramento della situazione finanziaria per le donne interessate che hanno diritto a più dell’80 per cento del loro salario, dato che le IPG compensano solo questa percentuale del salario. Il numero delle donne che potrebbero trarre un vantaggio finanziario da un congedo di maternità prenatale sarebbe quindi molto esiguo. Per questi motivi, il Consiglio federale non ritiene necessario introdurre un congedo di maternità prenatale.


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Ultima modifica 07.09.2006

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