La Commissione LPP raccomanda al Consiglio federale un tasso d’interesse minimo dello 0,75 per cento

Berna, 04.09.2018 - Per il 2019, la Commissione federale della previdenza professionale (Commissione LPP) raccomanda al Consiglio federale di abbassare il tasso d’interesse minimo della previdenza professionale dall’attuale 1 allo 0,75 per cento. Questo tasso è il tasso minimo che deve essere corrisposto sull’avere di vecchiaia nel regime obbligatorio della previdenza professionale.

Le proposte dei membri della Commissione andavano dallo 0,25 all’1,25 per cento. Sono state prese in considerazione diverse varianti. Nella votazione finale, la Commissione si è pronunciata a stretta maggioranza a favore della riduzione del tasso allo 0,75 per cento e contro il suo mantenimento all’1 per cento. I parametri fondamentali per la decisione finale sono il rendimento medio a lungo termine delle obbligazioni della Confederazione e l’andamento di azioni, obbligazioni e immobili.

In primavera la Commissione LPP ha approvato una nuova procedura per l’elaborazione della sua raccomandazione all’attenzione del Consiglio federale (v. rapporto sul tasso d’interesse minimo, disponibile solo in tedesco e francese). La formula finora applicata dalla maggioranza della Commissione LPP si basava su una media a lungo termine delle obbligazioni della Confederazione con scadenza a sette anni. Inoltre teneva conto, mediante un supplemento, delle altre possibilità di investimento in azioni, obbligazioni e immobili. Poiché il tasso d’interesse medio è tendenzialmente in calo, questa formula produceva valori di regola sempre più bassi a prescindere dall’andamento dei mercati finanziari. La Commissione LPP ha dunque deciso di adeguare la sua formula, scegliendo quale base il tasso attuale delle obbligazioni della Confederazione con scadenza a dieci anni. Inoltre la nuova formula considera l’evoluzione delle altre possibilità di investimento in misura leggermente superiore, e non solo quale supplemento, ma – in caso di andamento negativo – anche quale deduzione. La nuova formula si basa dunque essenzialmente sullo stesso principio di quella precedente, ma tiene maggiormente conto dell’evoluzione attuale dei tassi d’interesse. Poiché con la nuova procedura di calcolo si ottiene un risultato atteso leggermente più elevato che con la formula precedente, per almeno tre anni la Commissione LPP terrà conto di entrambe le formule nelle sue considerazioni.

Oltre alla nuova formula, con cui a fine luglio del 2018 si otteneva un valore dello 0,78 per cento, vengono presi in considerazione anche altri fattori. Tra questi va menzionata la sostenibilità del tasso per gli istituti di previdenza rispetto agli utili che questi ultimi possono registrare sui mercati finanziari. Inoltre gli istituti devono anche essere in grado di raggiungere l’obiettivo in materia di prestazioni, in modo da accumulare un avere di vecchiaia sufficiente per i singoli assicurati.

Occorre anche considerare che i redditi di un istituto di previdenza non possono essere utilizzati interamente per corrispondere il tasso d’interesse minimo. Gli istituti di previdenza hanno infatti anche l’obbligo di onorare i loro impegni legali nei confronti dei beneficiari di rendite e di costituire riserve di fluttuazione e accantonamenti. Essi devono inoltre coprire i costi amministrativi dell’istituto di previdenza, se non sono finanziati altrimenti.

Nel formulare la sua raccomandazione, la Commissione ha tenuto conto del fatto che quello proposto è un tasso d’interesse minimo. Questo significa che l’organo supremo paritetico degli istituti può fissare un tasso superiore, se la situazione finanziaria lo permette. Spesso, tuttavia, gli istituti di previdenza che assicurano soltanto il regime obbligatorio della previdenza professionale e risentono quindi dell’aliquota di conversione elevata non hanno questa possibilità.

La decisione in merito al tasso d’interesse minimo spetta al Consiglio federale.


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Christine Egerszegi-Obrist
Presidente della Commissione LPP
Tel.: +41 79 217 64 26



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Ultima modifica 07.09.2006

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