Messaggio concernente una nuova Convenzione di sicurezza sociale con il Kosovo

Berna, 30.11.2018 - Le relazioni tra la Svizzera e il Kosovo nell’ambito delle assicurazioni sociali saranno nuovamente disciplinate nel quadro di una Convenzione. Nella sua seduta del 30 novembre 2018 il Consiglio federale ha adottato un messaggio in tal senso all’attenzione del Parlamento. Il nuovo accordo coordina in particolare la previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità degli Stati contraenti e disciplina il versamento delle rendite all’estero.

Con questa Convenzione viene nuovamente disciplinato il coordinamento delle assicurazioni sociali tra la Svizzera e il Kosovo dopo un’interruzione di diversi anni.

Sul piano del contenuto, l’accordo corrisponde alle altre convenzioni di sicurezza sociale concluse dalla Svizzera e agli standard internazionali in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. La nuova Convenzione coordina in particolare la previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità degli Stati contraenti (vale a dire l’AVS e l’AI in Svizzera), al fine di evitare che i cittadini di uno Stato vengano penalizzati o discriminati rispetto a quelli dell’altro Stato. La Convenzione garantisce pertanto un’ampia parità di trattamento tra gli assicurati e regola l’esportazione delle rendite. Essa prevede inoltre una disposizione concernente la lotta agli abusi.

Il Kosovo è l’unico Stato successore dell’ex Jugoslavia con cui la Svizzera non intrattiene relazioni in materia di sicurezza sociale. Dal 1° aprile 2010 la Convenzione di sicurezza sociale conclusa a suo tempo con la Jugoslavia non viene più applicata al Kosovo. Al momento, dunque, i cittadini kosovari non possono farsi versare le rendite AVS e AI svizzere all’estero. Invece del versamento di rendite di vecchiaia o per superstiti, su richiesta è però possibile ottenere il rimborso dei contributi AVS.

A partire dall’entrata in vigore della nuova Convenzione, i cittadini kosovari in età di pensionamento che non avranno richiesto il rimborso dei contributi potranno chiedere il versamento della rendita all’estero, ma non potranno far valere retroattivamente diritti per il periodo precedente.

La Convenzione, negoziata tra gli Stati contraenti, è stata siglata l’8 giugno 2018. Per entrare in vigore, dev’essere prima approvata dai rispettivi Parlamenti.


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Ambito Affari internazionali, Settore Convenzioni
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Ultima modifica 07.09.2006

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