Coronavirus: prolungamento del diritto all’indennità di perdita di guadagno anche per i lavoratori indipendenti e le persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro indirettamente colpiti

Berna, 04.11.2020 - Molti lavoratori indipendenti o in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro continuano o tornano a essere fortemente colpiti dai provvedimenti per combattere il coronavirus, anche se non sono costretti a chiudere la loro impresa. Queste persone potranno continuare a richiedere l’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus, dato che con la nuova legge COVID-19 il Parlamento ha prolungato e ampliato questo sostegno. Nella sua seduta del 4 novembre 2020, il Consiglio federale ha adottato le relative modifiche di ordinanza. Il nuovo disciplinamento entra in vigore con effetto retroattivo dal 17 settembre 2020 e ha una durata limitata al 30 giugno 2021.

La legge COVID-19 disciplina la prosecuzione dei provvedimenti volti a indennizzare le persone che subiscono una perdita di guadagno. Il diritto all’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus è previsto per le seguenti persone la cui attività lucrativa subisce una limitazione a causa di provvedimenti adottati per far fronte all’epidemia di COVID-19:

  • Persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro, in caso di chiusura di strutture
    In futuro anche le persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro (titolari di Sagl o SA) avranno diritto all’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus, se hanno dovuto interrompere la loro attività lucrativa su ordine delle autorità. Il diritto derivante dalla chiusura di strutture sussiste per il periodo della chiusura.
         
  • Persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro, in caso di divieto di svolgere manifestazioni
    In futuro anche le persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro (titolari di Sagl o SA) avranno diritto all’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus in caso di divieto di svolgere manifestazioni ordinato dalle autorità, se avrebbero fornito prestazioni per la manifestazione in questione.
  • Lavoratori indipendenti e persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro con una diminuzione considerevole della cifra d’affari
    In futuro avranno diritto all’indennità di perdita di guadagno le persone la cui attività lucrativa subisce una limitazione considerevole a causa di provvedimenti adottati per far fronte all’epidemia di COVID-19 e che subiscono una perdita salariale o di guadagno. Per limitazione considerevole s’intende una diminuzione della cifra d’affari pari almeno al 55 per cento rispetto alla cifra d’affari media degli anni 2015–2019. Le persone interessate devono dichiarare la diminuzione della cifra d’affari e spiegare com’è riconducibile ai provvedimenti adottati per combattere l’epidemia di COVID-19. Le indicazioni fornite saranno verificate mediante controlli a campione.

Le persone che subiscono una perdita di guadagno e si trovano in una delle situazioni menzionate devono presentare una richiesta alla loro cassa di compensazione AVS. Gli appositi moduli sono disponibili sui siti Internet delle casse di compensazione. Le persone interessate possono presentare la richiesta sin da ora, ma sono pregate di pazientare per il versamento delle prestazioni.

Provvedimenti per attenuare l’impatto economico

Dal 20 marzo 2020 in poi il Consiglio federale ha preso una serie di provvedimenti per attenuare le ripercussioni economiche della lotta al coronavirus per le imprese e i lavoratori colpiti. Uno di questi provvedimenti è l’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus, il cui versamento è terminato il 16 settembre 2020 per tutti gli aventi diritto.

Il 26 settembre è entrata in vigore la legge COVID-19. La legge disciplina la prosecuzione mirata dei provvedimenti per attenuare le ripercussioni economiche della lotta al coronavirus. Oltre al prolungamento del diritto all’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus, sono previsti anche provvedimenti di sostegno specifici per i settori dello sport e della cultura. Inoltre, le imprese continueranno a poter disporre degli strumenti dell’assicurazione contro la disoccupazione: il Consiglio federale ha infatti prolungato la durata massima di riscossione dell’indennità per lavoro ridotto da 12 a 18 mesi.

Per le imprese che necessitano di un aiuto supplementare, è prevista la possibilità di un sostegno nel quadro della regolamentazione dei casi di rigore. In virtù della legge COVID-19 la Confederazione può partecipare per metà ai provvedimenti cantonali a sostegno delle imprese particolarmente colpite, che sono sostanzialmente quelle attive nell’organizzazione di eventi, i baracconisti, gli operatori del settore dei viaggi e le aziende turistiche. Al momento l’ordinanza d’esecuzione della legge è in fase di elaborazione.


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Ultima modifica 07.09.2006

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