Coronavirus: il Consiglio federale adegua l’ordinanza casi di rigore e l’ordinanza perdita di guadagno

Bern, 18.12.2020 - Nella seduta del 18 dicembre 2020 il Consiglio federale ha deciso di modificare sia l’ordinanza COVID-19 casi di rigore che l’ordinanza COVID-19 perdita di guadagno in esecuzione delle modifiche della legge COVID-19 adottate dal Parlamento. Nel caso dei provvedimenti cantonali per i casi di rigore, l’adeguamento prevede di ridurre la soglia della cifra d’affari che dà diritto agli aiuti nei casi di rigore da 100 000 a 50 000 franchi. Per quanto riguarda l’indennità di perdita di guadagno per COVID-19, gli aventi diritto devono ora registrare una diminuzione della cifra d’affari pari al 40 per cento, invece del 55 per cento, per beneficiare delle prestazioni. Il Consiglio federale ha inoltre incaricato il Dipartimento federale delle finanze (DFF) di verificare, insieme ai Cantoni, la necessità di allentare le condizioni per avere diritto ai provvedimenti per i casi di rigore.

Per arginare i danni economici causati dai provvedimenti di polizia sanitaria, l’11 dicembre 2020 il Consiglio federale ha deciso di aumentare considerevolmente gli aiuti finanziari del programma per i casi di rigore. Ha quindi chiesto al Parlamento di incrementare gli aiuti di 1,5 miliardi a complessivamente 2,5 miliardi. La quota assunta dalla Confederazione ammonta a 1,9 miliardi. Il Parlamento ha approvato tale incremento.

L’ordinanza COVID-19 casi di rigore è in vigore già dal 1° dicembre 2020. Nella sessione invernale 2020 le Camere federali hanno approvato alcuni adeguamenti della base legale (art. 12 della legge COVID-19), che impongono una modifica dell’ordinanza. Inoltre, per quanto riguarda le disposizioni cantonali in materia di casi di rigore, l’approvazione da parte della Segreteria di Stato dell’economia (SECO) è stata sostituita dalla possibilità per i Cantoni di concludere contratti con la Confederazione. Il Consiglio federale ha modificato l’ordinanza come segue:

  • cifra d’affari minima: la cifra d’affari minima di un’impresa come condizione per ricevere gli aiuti finanziari passa da 100 000 franchi a 50 000 franchi;
  • divieto di doppio contributo: ora è possibile accordare diversi tipi di aiuti finanziari (ad es. un aiuto per i casi di rigore e parallelamente un aiuto a sostegno della cultura) se le attività in diversi settori di un’impresa sono chiaramente delimitabili;
  • considerazione dei costi fissi: oltre alla situazione patrimoniale e alla dotazione di capitale complessive, nella valutazione dei casi di rigore ora si tiene conto anche della parte di costi fissi non coperti di un’impresa. Hanno diritto al sostegno soltanto le imprese che sono in grado di confermare al Cantone che dal calo della cifra d’affari a fine anno risulta una quota di costi fissi non coperti che compromette la loro solidità economica;
  • divieto di distribuire dividendi: ora l’esclusione dagli aiuti per i casi di rigore non riguarda più soltanto il momento in cui un’impresa distribuisce dividendi, bensì già quando prende la decisione di distribuirli;
  • dispositivo di sorveglianza tra Confederazione e Cantoni: invece della presentazione della regolamentazione cantonale e della relativa verifica da parte della SECO, quest’ultima conclude ora contratti di diritto pubblico con i Cantoni. Il Cantone precisa che tipo di provvedimento vuole adottare e in che modo intende garantire che alla Confederazione vengano addebitati esclusivamente provvedimenti conformi ai requisiti posti dall’ordinanza. La Confederazione conferma al Cantone la sua partecipazione finanziaria ai provvedimenti fino a concorrenza degli importi massimi previsti dal Cantone in questione.

Il Consiglio federale ritiene che le prime tre tranche del programma per i casi di rigore pari a un totale di 1,75 miliardi di franchi siano per il momento sufficienti per contenere gli attuali casi di rigore e permettano anche di coprire i casi che potrebbero sorgere a seguito di ulteriori possibili chiusure o provvedimenti di polizia sanitaria. I Cantoni stanno lavorando intensamente ai loro programmi. In ben due terzi dei Cantoni è già possibile presentare richieste di contributi, mutui e/o finanziamenti transitori.

Tuttavia, l’Esecutivo ha incaricato il DFF di accertare entro la fine di gennaio 2021, in collaborazione con il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) e i Cantoni, sia il fabbisogno concreto di allentare conformemente all’articolo 12 capoverso 5 della legge COVID-19 le condizioni che danno diritto agli aiuti sia la forma che tali allentamenti dovrebbero assumere. Inoltre, il Consiglio federale ha incaricato il DFF, il DEFR e il Dipartimento federale dell’interno di elaborare quanto prima insieme ai Cantoni ulteriori varianti di possibili misure per attenuare le perdite finanziarie subite dalle imprese e dai lavoratori direttamente e indirettamente toccati dalla crisi.

I Cantoni non saranno ostacolati da questa verifica ma potranno attuare rapidamente i loro programmi per i casi di rigore. Per il momento i fondi della prima tranche sono sufficienti.

In occasione dei dibattiti sulla legge COVID-19, il Parlamento ha inoltre deciso che i lavoratori indipendenti e le persone la cui posizione è assimilabile a quella di un datore di lavoro che registrano una diminuzione della cifra d’affari mensile pari al 40 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019 potranno beneficiare di un’indennità di perdita di guadagno per COVID-19 (finora la diminuzione della cifra d’affari doveva essere almeno del 55 %). Questa modifica è stata integrata nell’ordinanza COVID-19 perdita di guadagno.

A chi posso inviare una richiesta di aiuti finanziari per casi di rigore?

L’impostazione concreta degli aiuti finanziari nei casi di rigore è di responsabilità dei Cantoni, che esamineranno anche le richieste nei singoli casi. Le domande relative alla presentazione delle richieste devono essere rivolte al Cantone nel quale l’impresa aveva la propria sede il 1° ottobre 2020. I dati di contatto dei servizi cantonali sono disponibili su covid19.easygov.swiss. L’ordinanza federale disciplina le modalità di ripartizione dei fondi della Confederazione ai Cantoni nonché le condizioni che devono essere adempiute affinché la Confederazione partecipi ai costi delle regolamentazioni cantonali sui casi di rigore.


Indirizzo cui rivolgere domande

Amministrazione federale delle finanze AFF,
tel. +41 58 465 16 06, kommunikation@efv.admin.ch

Indennità di perdita di guadagno: Comunicazione, Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS,
tel. +41 58 462 77 11, kommunikation@bsv.admin.ch



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Il Consiglio federale
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Ultima modifica 07.09.2006

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