Coronavirus: la Confederazione estende il sostegno fornito con i programmi per i casi di rigore

Berna, 13.01.2021 - Il 13 gennaio 2021 il Consiglio federale ha allentato le condizioni che un’impresa deve soddisfare per percepire gli aiuti destinati ai casi di rigore. Ora le imprese che a partire dal 1° novembre 2020 hanno dovuto chiudere la loro attività per almeno 40 giorni su ordine delle autorità, sono da considerarsi casi di rigore senza dovere dare prova di un calo della cifra d’affari. Inoltre si può tenere conto anche del calo della cifra d’affari registrato nel 2021. Il limite massimo per i contributi a fondo perduto viene aumentato al 20 per cento della cifra d’affari o a 750 000 franchi per impresa. La modifica dell’ordinanza consente di sostenere i casi di rigore su larga scala. Già nel mese di gennaio più della metà dei Cantoni versa aiuti per i casi di rigore, in febbraio quasi tutti i Cantoni dovrebbero essere in grado di fornire questo tipo di sostegno.

Dall’inizio della pandemia di coronavirus il Consiglio federale ha deciso una serie di provvedimenti di ampia portata per attenuare le conseguenze economiche. L’indennità per lavoro ridotto e l’indennità di perdita di guadagno coprono, a seconda del settore, tra la metà e i due terzi delle perdite della cifra d’affari, detratte le prestazioni preliminari. Nella sessione invernale, entrambi i provvedimenti sono stati rafforzati in modo sostanziale. Con il programma di crediti COVID-19, in primavera la Confederazione ha concesso alle imprese mutui garantiti da fideiussioni per un valore complessivo di 17 miliardi di franchi.

Nei Cantoni sono stati avviati programmi che mettono a disposizione dei casi di rigore complessivamente circa 2,5 miliardi di franchi, a cui la Confederazione partecipa per ben due terzi (1,9 mia.). Già nel mese in corso più della metà dei Cantoni versa i primi aiuti per i casi di rigore. In febbraio, tutti i Cantoni, con poche eccezioni, saranno in grado di concedere contributi tramite un programma per i casi di rigore. I programmi cantonali sono pertanto adatti a fornire un rapido aiuto alle imprese particolarmente colpite dalla pandemia di COVID-19.

In considerazione dei danni economici causati dai provvedimenti sanitari, il Consiglio federale ha ulteriormente allentato le condizioni che le imprese devono soddisfare per avere diritto ai fondi destinati ai casi di rigore e ha adeguato il calcolo degli aiuti. La modifica dell’ordinanza consente ai Cantoni di sostenere i casi di rigore su larga scala. Le modifiche sono state elaborate d’intesa con i Cantoni. In tal modo la Confederazione sostiene i Cantoni nella rapida attuazione dei loro programmi. I punti principali delle modifiche sono i seguenti:

  • in caso di chiusura dell’attività non è più necessario provare il calo della cifra d’affari: tutte le imprese che a partire dal 1° novembre 2020 hanno dovuto chiudere la loro attività per almeno 40 giorni a causa di provvedimenti adottati dalle autorità (segnatamente ristoranti, bar, discoteche, strutture per il tempo libero e imprese d’intrattenimento) sono ora considerate automaticamente casi di rigore e non dovranno più fornire la prova di aver subito un calo della cifra d’affari del 40 per cento;
  • è preso in considerazione il calo della cifra d’affari del 2021: le imprese che nel periodo compreso tra i mesi di gennaio 2021 e giugno 2021 registrano un calo della cifra d’affari correlato ai provvedimenti ordinati dalle autorità per combattere l’epidemia di COVID-19 possono ora utilizzare come base di calcolo la cifra d’affari degli ultimi 12 mesi anziché la cifra d’affari del 2020. In tal modo, se la stagione invernale dovesse andare male, a molte imprese turistiche attive nelle regioni di montagna si potrebbe applicare la regolamentazione sui casi di rigore;
  • riduzione della durata del divieto di distribuzione dei dividendi: la durata del divieto di distribuire dividendi o tantièmes e di restituire gli apporti di capitale dei proprietari è ridotta a 3 anni o fino al rimborso degli aiuti percepiti;
  • sgravi amministrativi: le imprese cui viene ordinata la chiusura della loro attività devono presentare meno giustificativi rispetto alle imprese che rientrano nei «normali» casi di rigore;
  • aumento dei limiti massimi per i contributi a fondo perduto: i Cantoni possono ora versare a tutte le imprese contributi fino al 20 per cento della cifra d’affari annuale (finora 10 %) e fino a 750 000 franchi (finora: 500 000 fr.). Questo aumento è inteso a considerare meglio le imprese con una quota elevata di costi fissi. In tal modo è pure possibile coprire un’eventuale proroga delle chiusure oltre la fine di febbraio 2021. I Cantoni possono addirittura aumentare il limite massimo assoluto degli aiuti fino a 1,5 milione di franchi, a condizione che i proprietari apportino almeno in ugual misura capitale proprio supplementare o i finanziatori rinuncino ai loro crediti.

L’Esecutivo ha deciso di utilizzare la «riserva del Consiglio federale» di 750 milioni di franchi prevista dal Parlamento nella legge COVID-19 anche per i programmi cantonali sui casi di rigore e quindi di completare le prime tre tranche dei fondi. Tuttavia, intende decidere in un secondo momento la ripartizione tra i Cantoni.

Inoltre, al fine di garantire la liquidità e sostenere l’economia, il Consiglio federale valuterà sotto forma di una pianificazione previsionale se sia opportuno riattivare il programma di fideiussioni COVID-19 nel caso di una terza ondata che implica un netto peggioramento della situazione economica e come impostare tale programma.

Per favorire la ripresa dopo la crisi, la Confederazione dispone di una serie di strumenti come i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro o vari programmi di promozione dell’innovazione.

A chi posso inviare una richiesta di aiuti finanziari per casi di rigore?

L’impostazione concreta degli aiuti finanziari nei casi di rigore è di responsabilità dei Cantoni, che esaminano anche le richieste nei singoli casi. Le domande relative alla presentazione delle richieste devono essere rivolte al Cantone nel quale l’impresa aveva la propria sede il 1° ottobre 2020. I dati di contatto dei servizi cantonali sono disponibili su covid19.easygov.swiss. L’ordinanza federale disciplina le modalità di ripartizione dei fondi della Confederazione ai Cantoni nonché le condizioni che devono essere adempiute affinché la Confederazione partecipi ai costi delle regolamentazioni cantonali sui casi di rigore.


Indirizzo cui rivolgere domande

Comunicazione, Dipartimento federale delle finanze
Tel. 058 462 60 33, info@gs-efd.admin.ch



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Il Consiglio federale
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Dipartimento federale delle finanze
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Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca
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Ultima modifica 07.09.2006

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