Coronavirus: la Confederazione assume i costi dei test sulle persone senza sintomi e adatta le regole sulla quarantena

Berna, 27.01.2021 - Nella seduta del 27 gennaio 2021, il Consiglio federale ha preso diverse decisioni per far fronte alla pandemia e contenerne la diffusione. Per proteggere meglio le persone particolarmente a rischio e combattere per tempo i focolai locali, la Confederazione assume i costi dei test sulle persone senza sintomi. Sono inoltre adeguate le regole sulla quarantena, che potrà durare meno degli attuali dieci giorni se dopo sette giorni la persona interessata si sottopone a un test e risulta negativa. Il Consiglio federale ha per altro deciso che possono essere inflitte multe disciplinari a chi non rispetta determinati provvedimenti. Affinché le vaccinazioni possano essere eseguite anche nelle farmacie, la Confederazione ne assumerà i costi.

Molto probabilmente, in oltre la metà dei casi il coronavirus è trasmesso da persone senza sintomi che non sanno di essere contagiate. Per questo, a metà dicembre il Consiglio federale aveva consentito lo svolgimento di test su persone senza sintomi nel quadro dei piani di protezione, per esempio nelle case per anziani o di cura, negli alberghi e sul posto di lavoro. Per incentivare maggiormente questi test rapidi, dal 1° febbraio la Confederazione ne assumerà i costi. I test potranno essere eseguiti sul posto dal personale stesso e i risultati negativi non dovranno essere notificati. Chi risulta positivo dovrà sottoporsi a un test PCR il cui risultato dovrà invece essere notificato.

L'estensione della strategia di test ha anche lo scopo di contribuire a identificare e contenere per tempo i focolai locali, per esempio nelle scuole. Non da ultimo perché le nuove varianti del coronavirus, più infettive, si stanno ulteriormente diffondendo in Svizzera. La Confederazione assume i costi dei test sulle persone senza sintomi anche in questi casi. Il Cantone deve presentare all'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) un piano che riporti dove sono eseguiti, su chi e con che frequenza e il tipo di test impiegato.

I criteri di test dell'UFSP sono adeguati di conseguenza. L'estensione della strategia richiede una modifica dell'ordinanza 3 COVID-19, che entrerà in vigore domani giovedì 28 gennaio.

Adeguate le disposizioni sulla quarantena
Le disposizioni sulla quarantena dopo un contatto stretto sono integrate da una strategia di «test e rilascio». Secondo le regole vigenti, bisogna stare in quarantena per dieci giorni a decorrere dall'ultimo contatto con una persona contagiata. D'ora in poi, con il consenso dell'autorità cantonale competente, la quarantena potrà essere terminata prima, a condizione che la persona interessata risulti negativa a un test antigenico rapido o a un'analisi biomolecolare (test PCR) eseguiti al più presto il settimo giorno. I costi del test sono a carico della persona interessata. Fino al termine ordinario della quarantena (dieci giorni), la persona interessata deve continuare a indossare una mascherina facciale e tenersi a una distanza di 1,5 metri dalle altre persone, salvo che si trovi nella propria abitazione o nel proprio alloggio (p. es. casa di vacanza, albergo). In caso di test positivo, la persona interessata deve mettersi immediatamente in isolamento.

Ridotta la quarantena per chi viaggia
La nuova strategia di «test e rilascio» vale anche per chi entra in Svizzera in provenienza da uno Stato o una regione con rischio elevato di contagio. All'entrata in Svizzera queste persone dovranno presentare un test PCR negativo eseguito non più di 72 ore prima. Dopodiché si dovranno mettere in quarantena per dieci giorni, come finora. Possono però concludere la quarantena a partire dal settimo giorno se risultano negative a un test antigenico rapido o a un test PCR. Anche chi giunge in aereo da Paesi o regioni non considerati a rischio deve presentare un test PCR negativo. Il controllo è eseguito prima dell'imbarco.

Registrazione più ampia dei dati di contatto
Attualmente vengono registrati soltanto i dati di contatto delle persone in provenienza da un Paese o da una regione a rischio. In futuro, anche chi giunge in Svizzera in aereo, battello, autobus o treno da un Paese o una regione che non presenta un rischio elevato di contagio dovrà fornire i propri dati di contatto. Questi dati saranno registrati mediante un modulo di entrata elettronico. In questo modo si potranno tracciare più facilmente e rapidamente i contagi e interrompere tempestivamente le catene di infezione.

Le regole di quarantena e di entrata in Svizzera decise dal Consiglio federale rendono necessario un adeguamento delle pertinenti ordinanze COVID-19. Le nuove disposizioni entreranno in vigore l'8 febbraio.

Multe disciplinari: specificate esplicitamente le infrazioni
Dal 1° febbraio le violazioni dei provvedimenti per combattere l'epidemia saranno esplicitamente considerate come infrazioni e in alcuni casi potranno essere sanzionate con multe disciplinari. L'importo della multa sarà compreso tra 50 e 200 franchi, a seconda della gravità dell'infrazione. Può per esempio essere multato chi non porta una mascherina sui mezzi pubblici e alle fermate, nelle stazioni oppure all'interno o nelle aree esterne di strutture accessibili al pubblico. Sono inoltre previste multe disciplinari per chi partecipa o svolge manifestazioni private vietate. Lo scopo della punizione immediata e rapida mediante multa è di promuovere il rispetto dei provvedimenti nella società e di sgravare le autorità di perseguimento penale.

La Confederazione assume i costi della vaccinazione in farmacia
Dal 1° febbraio la Confederazione assume anche i costi delle vaccinazioni effettuate dai farmacisti, alle stesse condizioni previste per le vaccinazioni nei centri di vaccinazione. Questo consente ai Cantoni di integrare le farmacie nel proprio piano vaccinale.

Controllo delle mascherine di protezione delle vie respiratorie
Le mascherine di protezione delle vie respiratorie che si trovano nei depositi federali o cantonali la cui sicurezza non è sufficientemente provata devono poter essere controllate a posteriori. Se non soddisfano i criteri stabiliti, non possono essere utilizzate. Il Consiglio federale ha modificato in tale senso l'ordinanza 3 COVID-19. Per rispondere all'elevata domanda da parte del personale sanitario, all'inizio della pandemia
sono state acquistate grandi quantità di mascherine di protezione delle vie respiratorie che forse non offrono una protezione sufficiente.

Il numero delle nuove infezioni cala soltanto lentamente
La situazione epidemiologica in Svizzera migliora soltanto lentamente, soprattutto per quanto riguarda il numero delle nuove infezioni. Più marcata, per contro, la diminuzione del numero di ricoveri e decessi. La pressione sui reparti di terapia intensiva rimane tuttavia elevata. La percentuale di infezioni con le nuove varianti del virus continua a raddoppiare ogni settimana. Il Consiglio federale segue con preoccupazione questo sviluppo. L'obiettivo resto quello di ridurre rapidamente e in misura significativa il numero di casi.

Indennità di perdita di guadagno per operatori culturali
Nella sua seduta odierna, il Consiglio federale ha inoltre deciso di chiedere al Parlamento che gli operatori culturali possano beneficiare retroattivamente dal 1° novembre 2020 di indennità di perdita di guadagno. In questo modo si intende garantire la continuità del sostegno. Gli
operatori culturali potranno presentare domanda non appena i Cantoni, cui compete l'attuazione, avranno introdotto le necessarie basi legali.


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Ultima modifica 07.09.2006

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