Coronavirus: il Consiglio federale adegua l’ordinanza COVID-19 casi di rigore e l’ordinanza COVID-19 perdita di guadagno

Berna, 31.03.2021 - Nella sua seduta del 31 marzo 2021 il Consiglio federale ha deciso di adeguare sia l’ordinanza COVID-19 casi di rigore che l’ordinanza COVID-19 perdita di guadagno in esecuzione delle modifiche della legge COVID-19 adottate dal Parlamento nella sessione primaverile. Nell’ambito degli aiuti per i casi di rigore, gli adeguamenti riguardano in particolare gli importi massimi, la data di costituzione dell’impresa, la partecipazione dello Stato a eventuali utili delle imprese nel 2021 e la durata del divieto di distribuire dividendi. Viene inoltre introdotta una regolamentazione uniforme a livello nazionale per il calcolo dei contributi versati alle imprese con una cifra d’affari annuale superiore a 5 milioni di franchi.

Nella sessione primaverile le Camere federali hanno adeguato alla situazione attuale la legge COVID-19 e il pacchetto di misure che quest’ultima prevede per arginare le conseguenze economiche della pandemia di COVID-19. Dopo aver consultato i Cantoni, il Consiglio federale ha quindi deciso i seguenti adeguamenti dell’ordinanza COVID-19 casi di rigore.

  • Finanziamento e competenza: l’esecuzione spetta tutt’ora ai Cantoni. Il Cantone in cui l’impresa aveva la propria sede il 1° ottobre 2020 è competente per l’elaborazione delle richieste e concede altresì i contributi alle succursali che non sono situate sul suo territorio. Per evitare che i Cantoni di sede siano gravati di oneri eccessivi, la Confederazione si assume la totalità dei contributi a favore delle imprese con una cifra d’affari annuale superiore a 5 milioni di franchi. I contributi federali sono calcolati in base al calo della cifra d’affari moltiplicato per la quota forfettaria dei costi fissi. Per le piccole e medie imprese con una cifra d’affari annuale fino a 5 milioni, il Cantone partecipa ai contributi nella misura del 30 per cento. Esso decide in merito al calcolo e al tipo di aiuto. Tuttavia, il calcolo deve basarsi sui costi fissi non coperti;
  • data di costituzione dell’impresa: ora un’impresa deve essere stata costituita prima del 1° ottobre 2020 per poter richiedere un sostegno finanziario. Finora la data di riferimento era il 1° marzo 2020;
  • divieto di distribuire dividendi: alle imprese che percepiscono aiuti per i casi di rigore è stato imposto un divieto temporaneo di distribuire dividendi e tantièmes. Il termine è stato prorogato dal Parlamento di un anno e si applica all’esercizio in cui è accordato il provvedimento per i casi di rigore e ai tre anni successivi. Questa proroga riguarda tutte le imprese i cui aiuti sono garantiti a partire dal 1° aprile 2021. Il divieto può essere revocato mediante il rimborso degli aiuti percepiti;
  • limiti massimi: i limiti massimi applicabili ai contributi a fondo perso restano fissati al 20 per cento della cifra d’affari annuale. Tuttavia, per le piccole e medie imprese l’importo massimo assoluto viene aumentato a 1 milione e per le grandi imprese a 5 milioni (finora 750 000 fr.) al fine di poter sostenere meglio anche le imprese più grandi. Per le imprese con una cifra d’affari annuale superiore a 5 milioni di franchi il limite massimo può essere aumentato al 30 per cento della cifra d’affari annuale, ma al massimo a 10 milioni se l’impresa registra un calo della cifra d’affari di oltre il 70 per cento («caso di rigore nel caso di rigore») o i proprietari apportano una prestazione propria (40 % del contributo supplementare). Esempio: con un apporto di capitale proprio supplementare di 1 milione il limite massimo può essere aumentato di 2,5 milioni e quindi passare da 5 a 7,5 milioni;
  • partecipazione gli utili: lo scopo degli aiuti dello Stato è attenuare le perdite e non quello di far realizzare all’impresa degli utili o di farle ricevere un sovraindennizzo. Le grandi imprese con una cifra d’affari superiore a 5 milioni di franchi che nel 2021 conseguono utili devono trasferire questi ultimi allo Stato fino a concorrenza dell’importo ricevuto.

A complemento dell’estensione dei provvedimenti per i casi di rigore, l’Amministrazione federale delle contribuzioni prevede, quale ulteriore semplificazione a favore delle imprese, una modifica della prassi in materia di deduzione dell’imposta precedente. Attualmente, quando si ottengono dei sussidi l’imposta sul valore aggiunto gravante le spese è ridotta in ragione del rapporto tra l’importo dei sussidi e la cifra d’affari complessiva (riduzione della deduzione dell’imposta precedente). In quest’ottica, i provvedimenti per arginare le conseguenze economiche della pandemia di COVID-19 potrebbero comportare una sensibile riduzione della deduzione dell’imposta precedente. La prevista modifica della prassi permetterà di calcolare in futuro la riduzione della deduzione dell’imposta precedente anche in ragione del rapporto tra l’importo dei sussidi e le spese sostenute. Le imprese assoggettate che ricevono contributi COVID-19 non dovranno quindi operare una riduzione della deduzione dell’imposta precedente sulle spese per merci e sugli investimenti.

Oltre all’ordinanza COVID-19 casi di rigore, il Consiglio federale ha adeguato l’ordinanza COVID-19 perdita di guadagno integrandovi l’allentamento dei requisiti che danno diritto al sostegno finanziario, introdotto dal Parlamento nella legge COVID-19 e che entrerà in vigore il 1 aprile: a partire da un calo della cifra d’affari del 30 per cento (finora 40 %), i lavoratori indipendenti e le persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro indirettamente colpiti hanno d’ora in poi diritto all’indennità di perdita di guadagno per COVID-19. Le richieste per l’indennità di perdita di guadagno per COVID-19, limitata fino a metà 2021, possono essere presentate al più tardi fino alla fine del 2021.

Le ordinanze modificate entrano in vigore il 1 aprile 2021.

Indicazioni per inoltrare una richiesta relativa ai provvedimenti per i casi di rigore
I Cantoni esaminano le richieste. Le domande relative all’elaborazione delle richieste devono essere rivolte al Cantone competente. L’ordinanza federale disciplina la quota di partecipazione della Confederazione ai provvedimenti cantonali per i casi di rigore e le condizioni da adempiere. I dati di contatto dei servizi cantonali e le statistiche sono disponibili su https://covid19.easygov.swiss/haertefaelle/. Le informazioni sul numero di imprese sostenute e sul volume finanziario garantito devono essere aggiornate settimanalmente da ora e fino a metà 2021.
 


Indirizzo cui rivolgere domande

Aiuti per i casi di rigore: Comunicazione DFF,
tel. 058 462 60 33 info@efd.admin.ch

Indennità di perdita di guadagno: Comunicazione Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS,
tel. +41 58 462 77 11, kommunikation@bsv.admin.ch



Pubblicato da

Il Consiglio federale
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Amministrazione federale delle finanze
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Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca
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Dipartimento federale dell'interno
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Ultima modifica 07.09.2006

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