Basi giuridiche

Convenzione ONU sui diritti del fanciullo (del 20 novembre 1989): all'inizio del 1997 la Svizzera ha ratificato questa convenzione, che sottolinea la responsabilità degli Stati per la protezione e il benessere dei minori (persone fino ai 18 anni). Questo importante documento sintetizza i diritti dell'uomo nel contesto di vita dei minori. La Convenzione tutela e riconosce i fanciulli quali persone autonome, con obiettivi e volontà propri, e prescrive che la considerazione permanente del loro interesse superiore sia prioritaria in tutte le decisioni che li riguardano. In tal modo, si riconosce che anche il fanciullo dispone di personalità giuridica.

Costituzione federale: nell'ambito dei diritti fondamentali, l'articolo 11 della Costituzione federale sancisce il diritto dei bambini e dei giovani a una protezione particolare della loro incolumità e del loro sviluppo. Gli articoli 41 e 67 riconoscono la responsabilità comune di Confederazione e Cantoni nello sviluppo dei bambini e dei giovani.

Leggi federali: rivestono particolare importanza per i bambini e i giovani in particolare:

Il Codice civile svizzero (CC), che contiene diversi articoli relativi alla responsabilità della società nei casi in cui il bene del bambino non è o non può essere garantito dai genitori o dai suoi rappresentanti legali. Gli articoli 307-317 prevedono misure di diritto civile per la protezione del bambino qualora il suo bene fisico, mentale o psichico rischi di essere compromesso.
Dal 1° gennaio 2013 il nuovo diritto di protezione degli adulti riprende la funzione del vecchio diritto tutorio. Informazioni particolareggiate sono disponibili presso l'Ufficio federale di giustizia:

 Il Codice penale svizzero (CP), che, per quanto riguarda infrazioni contro l'integrità sessuale, contiene diverse disposizioni volte a garantire che un bambino possa crescere in modo armonioso e compia atti sessuali solo quando ha raggiunto la maturità necessaria. Per gli abusi e lo sfruttamento sessuale dei minori sono previste sanzioni (ad es. art. 122 segg., 187 segg., 213 e 219).

La legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV), secondo cui i Cantoni devono badare a che siano messi a disposizione delle vittime di reati centri di consulenza incaricati di fornire un aiuto medico, psicologico, sociale, materiale e giuridico 24 ore su 24 e per il periodo di tempo necessario. La LAV definisce condizioni minime che devono essere completate da misure adottate dai Cantoni. La revisione della LAV, entrata in vigore il 1° ottobre 2002, è volta a migliorare la protezione delle vittime di reati contro l'integrità sessuale di età inferiore ai 18 anni. 

L'ordinanza sui provvedimenti per la protezione dei fanciulli e dei giovani e il rafforzamento dei diritti del fanciullo

L'ordinanza si basa sull'articolo 386 capoverso 4 CP, che conferisce al Consiglio federale la competenza di legiferare in materia disciplinando mediante ordinanza il contenuto, gli obiettivi e il genere delle misure preventive. Queste ultime consistono in provvedimenti di informazione e di educazione e in altre misure tese a evitare i reati e a prevenire la criminalità a medio-lungo termine. In virtù dell’ordinanza, l’UFAS può concedere aiuti finanziari a organizzazioni private senza scopo di lucro attive in questo ambito.

Valutazione

L’UFAS ha commissionato una valutazione dell’adeguatezza e dell’efficacia degli aiuti finanziari, dalla quale emerge che agli obiettivi dell’ordinanza viene attribuita un’elevata priorità, che le organizzazioni sostenute sono rilevanti, innovative e al passo con i tempi e che la procedura amministrativa è giudicata positiva e comprensibile. Al contempo, nella valutazione si è rilevato anche un potenziale di ottimizzazione.
 

Legge federale sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani

Con la legge federale sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (LPAG), il Consiglio federale intende promuovere maggiormente nuove forme di attività giovanili extrascolastiche innovative e aperte a tutti i bambini e i giovani, sostenere i Cantoni nella definizione e nello sviluppo delle loro politiche dell'infanzia e della gioventù nonché favorire lo scambio di esperienze e informazioni e la collaborazione con gli attori del settore.

La LPAG è stata approvata dal Parlamento il 30 settembre 2011, durante la sessione autunnale.

La LPAG e la relativa ordinanza, anch'essa sottoposta a revisione totale, sono entrate in vigore il 1° gennaio 2013. 

 

Informazioni della procedura di consultazione:


Rapporto sulla valutazione della legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche (LPAG)

Da una prima valutazione esterna, svolta a cinque anni dalla sua entrata in vigore, emerge un quadro positivo circa la legge e la sua attuazione, sebbene in merito sia stato individuato un potenziale di ottimizzazione. Sulla base delle raccomandazioni formulate dall’istituto di ricerca, nell’ambito delle sue competenze l’UFAS ha definito misure adeguate da attuare nei prossimi anni. Un’ulteriore valutazione della legge e dell’attuazione di queste misure è prevista tra cinque anni.  

 

Revisione totale dell'ordinanza

Il rapporto di valutazione del 13 dicembre 2018 aveva rivelato una necessità d’intervento per quanto riguarda la concessione degli aiuti finanziari. Di conseguenza, con il coinvolgimento delle organizzazioni specializzate nell’ambito delle attività giovanili, le disposizioni esecutive dell’OPAG sono state sottoposte a una revisione totale e adeguate alla situazione attuale.

Ulteriori informazioni

Contatto

Peter Jakob-Deslandres

E-Mail: peter.jakob-deslandres[at]bsv.admin.ch

Tel. +41 58 467 33 34

Ultima modifica 07.12.2022

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