Protezione dei giovani: disposizioni concernenti l'alcol, il tabacco e i DVD

I link riportati su questa pagina permettono alle aziende, agli organi cantonali di prevenzione e di esecuzione e all’opinione pubblica interessata d’informarsi sulle disposizioni cantonali vigenti in materia di protezione della gioventù nel settore della vendita di alcol e tabacco e della vendita e del noleggio di DVD.

Vendita di alcol

Le disposizioni legali concernenti il limite d’età minimo per la vendita di alcol, le restrizioni della pubblicità, gli acquisti-test e le proposte in materia di protezione della gioventù per le autorizzazioni di esercizio nonché le norme che fissano gli orari e i luoghi in cui la vendita di alcolici è autorizzata divergono da un Cantone all’altro. Cliccando sul link menzionato di seguito troverete una panoramica delle diverse prescrizioni cantonali in materia di protezione dei giovani, allestita dall’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).

 

Vendita di tabacco

A seconda dei Cantoni, la vendita dei prodotti del tabacco è vietata ai giovani di età inferiore ai 16 o ai 18 anni (ad es. NW, VS, ZH e ZG) o non è disciplinata (ad es. NE e AI). Inoltre, le disposizioni divergono per quanto riguarda il divieto di fumare negli esercizi pubblici e le restrizioni della pubblicità. Cliccando sul link menzionato di seguito troverete una panoramica delle diverse prescrizioni cantonali in materia di protezione dei giovani, allestita dall’UFSP.

Vendita e noleggio di DVD

Nel settore della vendita e del noleggio di DVD, la protezione dei giovani è garantita dal codice di condotta introdotto dall’Associazione svizzera del videogramma (ASV). In Svizzera, dal 1° ottobre 2008 tutte le confezioni di DVD recano l’indicazione del limite d’età minimo.  

Vendita di videogiochi

Nel campo dei media d’intrattenimento interattivi, la Swiss Interactive Entertainment Association (SIEA) ha introdotto nell’ottobre del 2006 un codice di condotta, valido per l’intera Svizzera, nel quale produttori, importatori e rivenditori si impegnano a dichiarare e a rispettare le categorie di età della classificazione PEGI. Nel quadro di questa autodisciplina volontaria, produttori, importatori e rivenditori immettono sul mercato solamente prodotti che dispongono di un contrassegno PEGI.

 

Contesto

Accogliendo la mozione Hubmann 07.3119 “Migliore panoramica delle prescrizioni in materia di protezione dei giovani”, il Parlamento ha incaricato il Consiglio federale di allestire una panoramica delle disposizioni cantonali vigenti in materia di protezione dei giovani. Il Consiglio federale ha affidato questo compito al DFI (UFAS). Nel quadro dei lavori per la realizzazione della mozione, l’UFAS ha constatato che l’UFSP sta già allestendo panoramiche per i settori alcol e tabacco e le aggiorna regolarmente. Per quanto concerne la vendita e il noleggio di DVD, si rimanda alle informazioni dell’ASV e alle misure di autoregolazione introdotte dall’associazione.

Ulteriori informazioni

Ultima modifica 08.11.2023

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