Rendite per vedovi dell’AVS: Sentenza della Corte EDU

In base al diritto vigente gli uomini vedovi ricevono una rendita vedovile fino a che i figli non hanno ancora compiuto 18 anni. Le vedove ricevono invece la rendita anche se i figli sono già adulti. Nell’ottobre del 2022 la Corte EDU ha stabilito che questa regolamentazione è discriminatoria. In giugno 2023, il Consiglio federale ha adottato gli assi della riforma del sistema delle rendite per superstiti dell’AVS.

In una sentenza dell’11 ottobre 2022 la Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU) ha dichiarato discriminatoria la disparità di trattamento esistente in Svizzera tra i vedovi e le vedove (ricorso Corte EDU n. 78630/12). La sentenza è definitiva e giuridicamente vincolante. La Svizzera è tenuta a conformarvisi.

La Svizzera dovrà ora prendere i provvedimenti necessari affinché la violazione constatata dalla Corte non si ripeta. Il Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa sorveglierà l’esecuzione della sentenza da parte della Svizzera.

La sentenza della Corte EDU non ha effetto retroattivo ed è quindi applicabile soltanto ai vedovi con figli che l’11 ottobre 2022 avranno ancora diritto a una rendita e ovviamente alle persone il cui diritto a una rendita per vedovi nascerà dopo questa data.

Un’eccezione è prevista soltanto nei casi in cui un vedovo ha fatto ricorso contro l’estinzione del diritto alla rendita e la relativa decisione non sarà ancora passata in giudicato l’11 ottobre 2022.

L’UFAS ha stabilito in ottobre 2022 una regolamentazione transitoria, dando istruzione alle casse di compensazione di trattare i vedovi con figli in modo identico alle vedove con figli: questo significa che il loro diritto alla rendita per vedovi non si estinguerà più al compimento del 18° anno d’età da parte del figlio più giovane. Gli uomini che rimangono vedovi dopo il compimento del 18° anno di età del figlio più giovane riceveranno ora anche una rendita di vedovi. Questa regolamentazione transitoria rimarrà in vigore fino a quando le disposizioni legali non saranno state adeguate.

Mitteilung an die AHV-Ausgleichskassen und EL-Durchführungsstellen

Bulletin à l'intention des caisses de compensation AVS et des organes d'exécution des PC

  • Nel caso dei beneficiari che l’11 ottobre 2022 avranno ancora diritto a una rendita per vedovi e degli uomini che diventeranno vedovi dopo quella data, le casse di compensazione non potranno più emanare decisioni di soppressione della rendita per vedovi al momento in cui il figlio più giovane avrà compiuto il 18° anno d’età.
  • I vedovi i cui figli hanno già raggiunto la maggiore età e che hanno fatto ricorso contro la decisione di sospensione della rendita continueranno a ricevere quest’ultima, se il loro ricorso sarà ancora pendente alla data summenzionata.

Prossimi passi

Nella sua seduta del 28 giugno 2023, il Consiglio federale ha adottato gli assi della riforma del sistema delle rendite per superstiti dell’AVS. Le misure proposte mirano a ripristinare la parità di diritto tra vedovi e vedove, ad adeguare il sistema alle realtà sociali attuali e a realizzare risparmi per la Confederazione conformemente al mandato del Consiglio federale. Quest’ultimo porrà in consultazione il pertinente progetto nell’autunno del 2023. 

In questo contesto, la revisione del sistema delle rendite per superstiti prevede le misure esposte di seguito.

  • Diritto incentrato sul periodo di educazione e assistenza dei figli: le rendite per vedovi e quelle per vedove saranno concesse ai genitori fino al compimento dei 25 anni dei figli, o anche oltre per un figlio adulto con disabilità per il quale i genitori hanno diritto ad accrediti per compiti assistenziali, a prescindere dal fatto che siano sposati o meno.
  • Rendita versata per un periodo di due anni per i vedovi e le vedove senza figli a carico: i vedovi e le vedove sposati o divorziati senza figli a carico avranno diritto a una rendita per superstiti per due anni, anziché a una rendita a vita, per consentire loro di adeguarsi alla nuova situazione, a condizione che la persona defunta avesse un obbligo di mantenimento; questa rendita verrà concessa soltanto alle persone con figli.
  • Soppressione delle rendite per vedovi e per vedove per le persone di età inferiore ai 55 anni: le rendite per vedovi e per vedove di età inferiore ai 55 anni senza figli a carico saranno soppresse entro due anni (disposizione transitoria). Ai vedovi e alle vedove che avranno già compiuto 55 anni verranno garantiti i diritti acquisiti.
  • Mantenimento delle rendite per vedovi e per vedove per gli attuali beneficiari di almeno 50 anni che percepiscono prestazioni complementari all’AVS.
  • Misura a favore dei vedovi e delle vedove più anziani: i vedovi e le vedove di età pari o superiore a 58 anni al momento della vedovanza, sposati o divorziati, a condizione che la persona defunta avesse un obbligo di mantenimento, e senza figli a carico potranno ricevere prestazioni complementari se il decesso comporterà condizioni di vita precarie.

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Ultima modifica 03.11.2023

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