Partenza per l'Unione europea

La principale conseguenza del diritto europeo sulla previdenza professionale concerne le restrizioni relative al pagamento in contanti in caso di partenza per l'estero. Secondo il diritto europeo, al termine dell'assicurazione obbligatoria in uno Stato, i contributi versati non possono essere rimborsati se l'interessato è ancora assoggettato all'assicurazione obbligatoria in un altro Stato membro dell'UE.

In virtù di questo principio, nell'ambito dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone la possibilità di versare in contanti gli averi della previdenza professionale ai sensi dell'articolo 5 della legge sul libero passaggio è stata limitata e nella legge sul libero passaggio è stato introdotto l'articolo 25f . La restrizione è diventata effettiva cinque anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo sulla libera circolazione delle persone, e cioè il 1° giugno 2007 (per Bulgaria e Romania il 1° giugno 2009). È stata ripresa anche per i Paesi dell'AELS. Se gli averi di previdenza cui ha diritto una persona derivano in parte dalla previdenza obbligatoria e in parte dalla previdenza extraobbligatoria, la restrizione si riferisce unicamente alla prestazione della previdenza obbligatoria. Il pagamento in contanti non è ammesso se un assicurato lascia definitivamente la Svizzera per stabilirsi nel Liechtenstein. Se il pagamento in contanti non è possibile, l'avere rimane in Svizzera su un conto bloccato (conto di libero passaggio o polizza di libero passaggio). L'avere della previdenza professionale viene pagato all'interessato al compimento dell'età ordinaria di pensionamento o al più presto cinque anni prima. L'avere della previdenza professionale non viene trasferito all'assicurazione sociale estera.

Conseguenze della BREXIT sul pagamento in contanti: Il Regno Unito ha lasciato l‘UE il 31 gennaio 2020. La nuova
convenzione tra la Svizzera e il Regno Unito non copre il libero passaggio nell’ambito della previdenza professionale, ragion per cui a partire dal 1° novembre 2021 continuerà a essere applicabile il diritto nazionale. Di conseguenza anche in futuro sia le persone che hanno già trasferito il loro domicilio nel Regno Unito sia quelle che lasceranno la Svizzera per trasferirsi nel Regno Unito potranno chiedere il versamento in contanti dell’intera prestazione di libero passaggio (regimi obbligatorio e sovraobbligatorio).

Ultima modifica 14.10.2009

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