In caso di divorzio o di scioglimento di un’unione domestica registrata, le pretese previdenziali acquisite durante il matrimonio vengono divise.
Dal 2017 la divisione viene effettuata anche se in quel momento uno dei coniugi o partner è già pensionato o invalido. Inoltre, gli istituti di previdenza e di libero passaggio sono stati obbligati a comunicare periodicamente all’Ufficio centrale del 2° pilastro tutti i titolari di averi di previdenza. In tal modo il giudice del divorzio può controllare che nessun avere previdenziale venga sottratto alla divisione.
Conversione della parte di rendita in una rendita vitalizia (art. 19h OLP)
Questo strumento di calcolo permette agli istituti di previdenza di convertire la parte di rendita assegnata al coniuge creditore nel quadro del conguaglio della previdenza professionale in una rendita vitalizia (v. art. 124a cpv. 3 CC, art. 19h e Allegato OLP).