Informazioni di base & legislazione
Le indennità di perdita di guadagno (IPG) compensano la perdita di guadagno delle persone che prestano servizio militare, civile, di protezione civile o di altro tipo nell’interesse della collettività e di quelle che fruiscono di un congedo di maternità, paternità, adozione o assistenza.
Le indennità di perdita di guadagno (IPG) compensano la perdita di guadagno delle persone che prestano servizio militare, civile, di protezione civile o di altro tipo nell’interesse della collettività.
Durante l’istruzione di base (scuola reclute) le reclute ricevono, oltre al soldo, un’indennità di base unitaria (IPG) pari a 69 franchi per giorno di servizio prestato (sabati e domeniche compresi).
Le donne che esercitano un’attività lucrativa hanno diritto all’indennità di maternità per le prime 14 settimane dopo la nascita del bambino.
Il padre o la moglie della madre che esercita un’attività lucrativa ha diritto a un congedo pagato di due settimane entro sei mesi dalla nascita del figlio.
Persone che adottano un bambino di età inferiore a quattro anni hanno diritto a un congedo di adozione di due settimane. Il congedo deve essere preso entro un anno dall’accoglimento del bambino.
I genitori che devono interrompere o ridurre la loro attività lucrativa per occuparsi di un figlio con gravi problemi di salute hanno la possibilità di beneficiare di un congedo di 14 settimane. Il congedo può essere ripartito tra i genitori.
Su questa pagina troverete i rimandi alle leggi e alle ordinanze sulle IPG pubblicate nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS).
Le indennità per perdita di guadagno IPG, create nel 1953, erano inizialmente limitate a coloro che prestavano servizio militare. Oggi coprono anche i congedi di maternità, paternità, adozione e assistenza a un figlio con gravi problemi di salute.
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Chi deve pagare i contributi AVS/AI/IPG/AD? Su quali redditi sono prelevati? Come vengono riscossi?
Circolari, direttive o istruzioni emesse nell'ambito dalle singole assicurazioni sociali
Informazioni complementari