Per rispondere alla necessità di conciliare meglio attività lucrativa e assistenza a familiari con problemi di salute il Consiglio federale ha approvato il «Piano d’azione per il sostegno e lo sgravio delle persone che assistono i propri congiunti». Queste misure sono attuate nell’ambito della nuova legge federale concernente il miglioramento della conciliabilità tra attività lucrativa e assistenza ai familiari.
Domande generali
È un atto mantello contenente diverse modifiche legislative. Le misure previste hanno lo scopo di permettere alle persone interessate di conciliare meglio lo svolgimento di un’attività lucrativa e l’assistenza ai familiari. La prima parte delle misure è entrata in vigore il 1° gennaio 2021. La seconda parte, ossia il congedo di 14 settimane, è entrata in vigore il 1° luglio 2021.
Le quattro misure esposte di seguito sono destinate a sostenere meglio i familiari assistenti.
- Un congedo breve indennizzato dal datore di lavoro per consentire al lavoratore di assentarsi dal lavoro per assistere un familiare o il partner che convive con lui nella medesima economia domestica da almeno cinque anni. In tal caso il lavoratore ha diritto al massimo a tre giorni di congedo per evento e a dieci giorni all’anno.
- Un congedo lungo indennizzato attraverso le IPG che consente ai genitori di interrompere, in parte o del tutto, l’attività lucrativa per assistere i figli con gravi problemi di salute. In tal caso i genitori hanno diritto a un congedo della durata massima di 14 settimane, da prendere entro un termine quadro di 18 mesi. Il congedo può essere fruito in una sola volta o in singoli giorni e ripartito tra i genitori.
- Un’estensione del diritto agli accrediti per compiti assistenziali dell’AVS alle persone che assistono un familiare con una grande invalidità di grado lieve e a quelle che prestano assistenza al convivente, a condizione che la coppia abbia vissuto in comunione domestica da almeno cinque anni.
- Un adeguamento del diritto all’assegno per grandi invalidi e al supplemento per cure intensive per i minorenni in caso di degenza ospedaliera.
Una quinta misura prevede l’aumento dell’importo massimo riconosciuto per la pigione nel calcolo delle PC per i beneficiari che condividono l’alloggio con altre persone (v. anche Domande e risposte sulla riforma delle PC).
I congedi lunghi sono previsti per i genitori che assistono figli con gravi problemi di salute dovuti a malattia o infortunio. Le altre misure (congedo breve, estensione del diritto agli accrediti per compiti assistenziali dell’AVS e adeguamento del diritto all’assegno per grandi invalidi e al supplemento per cure intensive) sono destinate ai familiari in senso più ampio (p. es. partner, figli, genitori, nonni, figliastri). Le condizioni di diritto sono spiegate di seguito per le singole misure.
Indennità di assistenza (IPG)
È un’indennità versata ai genitori che devono interrompere la loro attività lucrativa per assistere figli minorenni con gravi problemi di salute. Questi genitori possono beneficiare di un congedo di al massimo 14 settimane, indennizzato tramite un’indennità ammontante all’80 per cento del loro reddito determinante per l’AVS.
La misura è stata introdotta il 1° luglio 2021. Purché le condizioni di diritto siano soddisfatte, possono essere indennizzate le interruzioni dell’attività lucrativa verificatesi a partire dal 1° luglio 2021, indipendentemente dalla data in cui è insorto il grave problema di salute. Per contro, le interruzioni dell’attività lucrativa intervenute prima di questa data non possono essere indennizzate tramite l’indennità di assistenza.
Ne possono beneficiare i genitori di figli minorenni con gravi problemi di salute dovuti a malattia o infortunio. Lo stato civile dei genitori è irrilevante. Al momento dell’interruzione dell’attività lucrativa, essi devono adempiere una delle condizioni seguenti:
- esercitare un’attività lucrativa dipendente o indipendente;
- collaborare nell’azienda del coniuge o del partner percependo un salario in contanti;
- percepire indennità giornaliere dell’assicurazione contro la disoccupazione;
- essere incapaci al lavoro per malattia o infortunio e per questo motivo percepire indennità giornaliere di un’assicurazione sociale o privata;
- avere un rapporto di lavoro, ma non ricevere più alcun salario avendo esaurito il diritto alla continuazione del versamento del salario o alle indennità giornaliere.
Il patrigno o la matrigna può avere diritto all’indennità di assistenza, a condizione che viva nella medesima economia domestica di uno dei genitori che ha l’autorità parentale e la custodia parentale, siano esse esclusive o congiunte. Se sussiste un rapporto di filiazione con i due genitori, il patrigno o la matrigna ha diritto all’indennità soltanto se uno dei genitori rinuncia del tutto al proprio diritto.
I genitori affilianti hanno diritto all’indennità se hanno accolto durevolmente gli affiliati nella propria economia domestica per prendersene cura ed educarli. I genitori affilianti sono riconosciuti come tali se accolgono minori al di fuori della casa dei genitori e se l’autorità competente ha rilasciato loro un’autorizzazione in tal senso.
L’indennità di assistenza è riservata alle situazioni in cui il figlio ha gravi problemi di salute dovuti a malattia o infortunio. Il figlio deve essere minorenne al momento dell’interruzione del lavoro, ma se diventa maggiorenne durante il termine quadro, il diritto non si estingue (v. sotto).
Il bisogno di assistenza e cura deve essere significativo, continuo e comprovato tramite certificato medico. Un figlio ha gravi problemi di salute, se:
- si è verificato un cambiamento radicale del suo stato di salute fisica o psichica;
- il decorso o l’esito di questo cambiamento è difficilmente prevedibile oppure va considerata l’eventualità di un danno permanente o crescente oppure del decesso;
- sussiste un bisogno particolarmente elevato di assistenza da parte dei genitori; e
- almeno un genitore deve interrompere l’attività lucrativa per assistere il figlio.
Una ricaduta dopo un lungo periodo asintomatico è ritenuta un nuovo evento e dà diritto a un nuovo congedo.
La disabilità non costituisce di per sé un grave problema di salute ai sensi della legge. Non sussiste pertanto alcun diritto all’indennità di assistenza, se lo stato di salute del figlio disabile è stabile. I genitori di un figlio disabile vi hanno quindi diritto solo se il suo stato di salute peggiora notevolmente. Concretamente, deve essersi verificato un cambiamento radicale del suo stato di salute fisica o psichica e il decorso di questo cambiamento è difficilmente prevedibile oppure va considerata l’eventualità di un danno permanente o crescente oppure del decesso. Inoltre, deve sussistere un bisogno particolarmente elevato di assistenza da parte dei genitori e almeno un genitore deve interrompere l’attività lucrativa per assistere il figlio.
Il diritto all’indennità di assistenza inizia il giorno in cui il genitore in questione interrompe l’attività lucrativa per assistere il figlio con gravi problemi di salute. Il termine quadro di 18 mesi decorre dal giorno per il quale il primo dei due genitori riceve un’indennità giornaliera.
Il diritto si estingue:
- alla scadenza del termine quadro, anche se i genitori non hanno percepito tutte le indennità giornaliere;
- dopo la riscossione del numero massimo di indennità giornaliere, anche se il termine quadro non è ancora scaduto; o
- se le condizioni di diritto non sono più soddisfatte.
Va rilevato che il diritto non si estingue se il figlio raggiunge la maggiore età durante il termine quadro.
I due genitori hanno diritto complessivamente a un congedo di 14 settimane, ossia a 98 indennità giornaliere, che possono percepire entro un termine quadro di 18 mesi. Possono decidere la ripartizione che meglio si adatta alla loro situazione. Ad esempio, se entrambi i genitori esercitano un’attività lucrativa, di regola hanno diritto a 7 settimane ciascuno, ma è possibile che uno soltanto prenda 14 settimane; oppure uno può prendere 10 settimane e l’altro 4. In caso di disaccordo, hanno diritto a sette settimane ciascuno.
Va rilevato che se un solo genitore esercita un’attività lucrativa, può comunque fruire del congedo e percepire l’indennità di assistenza. Il fatto che un genitore non eserciti un’attività lucrativa non impedisce infatti a quello che lavora di beneficiare del congedo e di ricevere la relativa indennità.
I genitori possono fruire del congedo separatamente o allo stesso tempo, sotto forma di settimane o di singoli giorni. Se il congedo è preso sotto forma di settimane, ogni genitore percepisce sette indennità giornaliere alla settimana. Se è preso sotto forma di singoli giorni, a ogni genitore vengono versate due indennità giornaliere supplementari ogni cinque giorni indennizzati.
L’indennità giornaliera ammonta all’80 per cento del reddito medio lordo conseguito prima dell’inizio del diritto all’indennità di assistenza, ma al massimo a 196 franchi. I salariati raggiungono l’indennità massima giornaliera con un salario mensile medio di 7350 franchi (7350 x 0,8 / 30 giorni = 196 fr. al giorno) e gli indipendenti con un reddito annuo di 88 200 franchi (88 200 x 0,8 / 360 giorni = 196 fr. al giorno).
Esempi di calcolo
- Salariati: Antonio B. lavora a tempo pieno in un’impresa come impiegato di commercio e, prima dell’inizio del diritto all’indennità di assistenza, conseguiva un salario mensile medio di 5400 franchi. La sua indennità di assistenza ammonta quindi a 144 franchi al giorno (5400 x 0,8 / 30 giorni = 144 fr. al giorno).
- Indipendenti: Karine C. è una parrucchiera indipendente. Per il calcolo della sua indennità di assistenza è determinante il reddito annuo, convertito in guadagno giornaliero, preso in considerazione per l’ultima fissazione dei suoi contributi personali AVS prima dell’inizio del diritto all’indennità. Per questo, il reddito annuo è moltiplicato per 0,8 e diviso per 360 (giorni). Poiché Karine C. consegue un reddito annuo di 45 000 franchi, l’indennità ammonta a 100 franchi al giorno (45 000 x 0,8 / 360 giorni = 100 fr. al giorno).
Di regola no. Per i giorni in cui un genitore riceve un’indennità giornaliera a titolo di indennità di assistenza, non può né percepire contemporaneamente indennità giornaliere di un’altra assicurazione, ad esempio dell’assicurazione malattie o dell’assicurazione contro gli infortuni, né cumulare più indennità di perdita di guadagno nello stesso periodo (paternità o servizio). Se un bambino nasce con una malattia grave, la madre ha diritto all’indennità di maternità e non a quella di assistenza. Parallelamente, per il periodo in cui la madre percepisce l’indennità di maternità il padre non ha diritto all’indennità di assistenza per il figlio in questione.
Per contro, l’assegno per grandi invalidi e il supplemento per cure intensive dell’AI possono essere versati contemporaneamente all’indennità di assistenza.
L’indennità di assistenza non è versata automaticamente, ma va espressamente richiesta alla cassa di compensazione competente. Il modulo «318.744 richiesta d’indennità di assistenza» e il modulo «318.746 richiesta successiva d’indennità di assistenza» possono essere scaricati dal sito Internet del Centro d'informazione AVS/AI.
Per il versamento dell’indennità è competente una sola cassa di compensazione. Se entrambi i genitori hanno diritto all’indennità, è competente la cassa di compensazione del genitore che riceve la prima indennità giornaliera.
Se il genitore esercita un’attività dipendente, la richiesta deve essere presentata dal datore di lavoro. Negli altri casi, deve essere presentata dal genitore stesso.
Il modulo di richiesta successivo per l’indennità di assistenza deve essere presentato per ogni mese in cui è stato preso almeno un giorno di congedo. È possibile far valere il diritto all’indennità di assistenza fino a cinque anni dopo l’ultimo giorno del congedo di assistenza. In seguito, questo diritto si estingue definitivamente.
Se il genitore esercita un’attività dipendente e il datore di lavoro continua a versargli un salario almeno pari all’importo dell’indennità durante il congedo di assistenza, l’indennità è versata al datore di lavoro. In tutti gli altri casi, viene versata direttamente al genitore.
L’indennità di assistenza è pagata alla fine di ogni mese in cui è stato preso almeno un giorno di congedo.
Per proteggere al meglio gli interessi del datore di lavoro, quest’ultimo deve essere informato quanto prima delle modalità di fruizione del congedo e, se del caso, della ripartizione di quest’ultimo tra i genitori. Deve anche essere informato di eventuali cambiamenti.
Il diritto all’indennità di assistenza dà diritto a un congedo di 14 settimane per assistere il figlio con gravi problemi di salute. Il diritto al congedo è quindi legato al diritto all’indennità di assistenza. Di conseguenza, se i genitori hanno diritto all’indennità, devono poter prendere il conseguente congedo senza che gli altri loro diritti risultino limitati e senza rischiare di perdere il posto di lavoro.
Per questo motivo le protezioni seguenti sono state estese ai genitori che fruiscono del congedo di assistenza:
- protezione dal licenziamento finché il lavoratore salariato ha diritto al congedo, ma al massimo per un periodo di sei mesi a decorrere dal primo giorno del congedo;
- divieto di ridurre le vacanze del lavoratore salariato che beneficia del congedo.
Congedo di assistenza ai familiari (congedo breve)
È un congedo pagato dal datore di lavoro per i lavoratori che devono assentarsi dal lavoro per assistere un familiare o il partner.
Può beneficiarne qualsiasi dipendente soggetto al Codice delle obbligazioni che assiste un familiare con problemi di salute. Sono considerati familiari i parenti in linea retta, ascendente o discendente (principalmente genitori e figli), nonché i fratelli e le sorelle, cui vanno aggiunti il coniuge, il partner registrato, i suoceri e il partner che convive con il lavoratore nella medesima economia domestica ininterrottamente da almeno cinque anni. Per figli s’intendono coloro con i quali è costituito il rapporto di filiazione ai sensi del diritto civile. Gli zii e i cugini non sono inclusi in questa definizione.
Poiché il congedo è concesso nell’ambito del rapporto di lavoro, per beneficiarne bisogna essere un dipendente e informare il datore di lavoro. Le modalità concrete di questo congedo vanno discusse con il datore di lavoro.
La durata del congedo di assistenza ai familiari è al massimo di tre giorni per evento e di dieci giorni all’anno. Va rilevato che l’assistenza ai figli o al coniuge è coperta anche dalle regole generali del diritto del lavoro sul versamento del salario da parte del datore di lavoro in caso d’impedimento al lavoro.
Sì, è possibile richiedere il congedo di assistenza anche per i familiari bisognosi domiciliati all’estero. Le modalità concrete di questo congedo vanno discusse con il datore di lavoro.
Sì, durante questo congedo il salario è pagato interamente dal datore di lavoro, senza riduzione.
Poiché si tratta di un’assenza professionale, il dipendente deve informare il datore di lavoro il più rapidamente possibile.
Il congedo breve è stato introdotto il 1° gennaio 2021 e può essere richiesto per le assenze professionali a partire da questa data.
Il congedo breve è definito nel nuovo articolo 329h del Codice delle obbligazioni e nell’articolo 36 capoversi 3 e 4 della legge sul lavoro.
Accrediti per compiti assistenziali (AVS)
Sono un reddito fittizio registrato nel conto individuale AVS. Viene computato un accredito per ogni anno durante il quale una persona assicurata ha prestato cure a un familiare. Non si tratta di una prestazione pecuniaria. Gli accrediti permettono di aumentare la rendita AVS della persona che ha assistito un familiare.
L’AVS prevede anche accrediti per compiti educativi, che permettono di tenere conto degli anni durante i quali una persona assicurata ha accudito figli di età inferiore ai 16 anni. Questi due accrediti non possono essere cumulati.
Cosa cambia: vi è un’estensione del diritto agli accrediti per compiti assistenziali (per maggiori informazioni, v. la domanda successiva).
Possono beneficiarne le persone affiliate all’AVS (che lavorano o vivono in Svizzera) che non hanno ancora raggiunto l’età ordinaria di pensionamento (donne: 64 anni / uomini: 65 anni) e prestano cure a parenti. Sono considerati parenti il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli e le sorelle, i nonni, i bisnonni, i nipoti, i suoceri e i figliastri.
Cosa cambia: dal 1° gennaio 2021 è considerato parente conferente il diritto ad accrediti per compiti assistenziali anche il partner che convive con la persona assicurata nella medesima economia domestica ininterrottamente da almeno cinque anni.
I parenti devono essere bisognosi di cure: lo sono le persone che percepiscono un assegno per grandi invalidi dell’AVS, dell’AI, dell’assicurazione contro gli infortuni o dell’assicurazione militare. Ciò vale anche per i minorenni che percepiscono un assegno per grandi invalidi. Inoltre, la persona bisognosa di cure deve vivere nelle vicinanze, cioè a meno di 30 chilometri o di un’ora di tragitto, durante almeno 180 giorni all’anno.
Cosa cambia: anche i parenti bisognosi di cure che percepiscono un assegno per grandi invalidi per una grande invalidità di grado lieve danno diritto agli accrediti per compiti assistenziali.
L’accredito corrisponde al triplo dell’importo della rendita di vecchiaia annua minima al momento dell’inizio del diritto alla rendita. La somma degli accrediti per compiti assistenziali è divisa per la durata di contribuzione e poi aggiunta al reddito medio proveniente dall’attività lucrativa. Se diversi parenti assistono lo stesso familiare, l’accredito è diviso tra loro.
Ogni anno bisogna inoltrare una domanda alla cassa di compensazione del Cantone di domicilio del parente assistito, la quale esamina se le condizioni di diritto sono adempiute. È molto importante richiedere l’accredito durante il periodo in cui si assiste il parente e non al momento del raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento.
Per ulteriori informazioni: opuscolo informativo 1.03 – Accrediti per compiti assistenziali.
Assegni per grandi invalidi e supplemento per cure intensive (AVS/AI)
È una prestazione finanziaria che serve a coprire le spese di una persona che deve regolarmente ricorrere all’aiuto di terzi per compiere gli atti ordinari della vita, far fronte alle necessità della vita o intrattenere contatti sociali. L’importo dell’assegno varia in funzione del grado della grande invalidità (lieve, medio o elevato).
Possono beneficiare dell’assegno le persone affiliate all’AI e all’AVS. Nell’ambito dell’AI possono essere assicurati minorenni o adulti. Se soffrono unicamente di un danno alla salute psichica, per essere riconosciuti come grandi invalidi gli assicurati adulti devono avere diritto ad almeno un quarto di rendita.
È una prestazione concessa ai minorenni beneficiari di un assegno per grandi invalidi che necessitano di un’assistenza supplementare di almeno quattro ore in media al giorno.
Prima dell’entrata in vigore della nuova legge concernente il miglioramento della conciliabilità tra attività lucrativa e assistenza ai familiari, gli assicurati , in caso di degenza ospedaliera gli assicurati minorenni non avevano più diritto a queste prestazioni.
Dal 1° gennaio 2021, queste ultime continuano a essere versate, purché l’ospedale attesti ogni 30 giorni che la presenza di un genitore è necessaria ed effettiva.
Per maggiori informazioni si vedano gli opuscoli informativi del Centro d’informazione AVS/AI menzionati di seguito.
- 4.13 – Assegni per grandi invalidi dell’AI
- 4.16 – Prestazioni dell’AI per i minorenni
- 3.01 – Rendite di vecchiaia e assegni per grandi invalidi dell’AVS
Ultima modifica 23.07.2024