Basi

Le PC sono prestazioni concesse in caso di bisogno e non provvedimenti assistenziali. Esse costituiscono un diritto garantito dalla legge che può essere fatto valere qualora vengano soddisfatte determinate premesse. Innanzitutto bisogna beneficiare di una rendita AVS o AI. I richiedenti non devono inoltre disporre di una sostanza superiore a 100 000 franchi (persone sole) o 200 000 franchi (coppie sposate) e devono essere domiciliati e dimoranti abitualmente in Svizzera. L’importo della PC corrisponde alla differenza
tra le spese e il reddito. Per verificare se la sostanza superi la soglia consentita non è presa in considerazione l’abitazione ad uso proprio. 

Il diritto alle PC è dato anche ai cittadini stranieri che vivono ininterrottamente in Svizzera da almeno dieci anni, fatta eccezione dei cittadini degli Stati della CE e dell’AELS (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Per i rifugiati e gli apolidi, il termine d’attesa è di inque anni.

Finanziamento

Le PC vengono finanziate dalla Confederazione, dai Cantoni e in parte dai Comuni e non con contributi prelevati sui salari.

Prestazioni

PC annua

Le prestazioni complementari annue, versate con scadenza mensile, corrispondono alla differenza tra le spese riconosciute e i redditi determinanti. I dettagli del calcolo sono consultabili ai numeri da 1 a 9 dell’opuscolo informativo 5.01. 

Gli importi forfettari dell’assicurazione malattie figurano nell’opuscolo informativo 5.02.

Rimborso delle spese di malattia e delle spese dovute all'invalidità

Le informazioni relative sono riportate ai numeri da 10 a 14 dell’opuscolo informativo 5.01.

Obbligo di rimborso

Le prestazioni complementari versate dopo il 1° gennaio 2021 dovranno essere restituite dopo il decesso del beneficiario, attingendo alla sua eredità. L’obbligo di restituzione riguarderà soltanto le prestazioni riscosse negli ultimi dieci anni precedenti il decesso. Per le coppie sposate l’obbligo di restituzione sussiste solo dopo il decesso dell’altro coniuge. È prevista una franchigia di 40 000 franchi sulla massa ereditaria. Se la sostanza lasciata in eredità è inferiore a questo importo, l’obbligo di restituzione decade.

Vigilanza/applicazione

Spetta ai Cantoni designare gli organi competenti per la fissazione e il versamento delle PC. Di norma i Cantoni affidano questo compito alle casse di compensazione AVS (fatta eccezione per i Cantoni ZH, BS e GE). In virtù della legge, questa funzione non deve essere svolta dalle autorità assistenziali. La Confederazione assume l’alta vigilanza e provvede affinché i suoi sussidi vengano impiegati in modo adeguato.

Le persone interessate possono inoltrare opposizione contro le decisioni dell’autorità amministrativa; la procedura è di norma gratuita.

Origine delle PC

Quando furono introdotte, nel 1966, le prestazioni complementari erano intese solo come una soluzione transitoria finché le rendite avessero raggiunto un importo sufficiente per coprire il fabbisogno vitale. Nel frattempo però, l’idea che queste prestazioni potessero essere provvisorie si è rivelata utopistica. L’aumento delle pigioni e delle spese di lungodegenza ne hanno addirittura aumentato il bisogno.

Circa un terzo delle persone aventi diritto alle PC vive oggi in una casa di cura e ha bisogno di ulteriori mezzi per finanziare le elevate spese di assistenza.

Documenti

Le prestazioni complementari - Un sistema efficace spiegato in breve

Un opuscolo del'UFAS propone informazioni di base per conoscere meglio il sistema svizzero delle prestazioni complementari alle previdenza per la vecchiaia e per i superstiti svizzera e alla previdenza per l'invalidità.

 

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Ultima modifica 22.11.2022

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