Hanno diritto a un'indennità giornaliera gli assicurati che hanno almeno 18 anni e che prima di diventare incapaci al lavoro esercitavano un'attività lucrativa o stanno svolgendo una prima formazione professionale con il sostegno dell’AI.
Indennità giornaliere come prestazione accessoria
Gli assicurati hanno diritto a un’indennità giornaliera durante l’esecuzione dei provvedimenti d’integrazione se questi provvedimenti impediscono loro di lavorare per almeno tre giorni consecutivi o presentano un'incapacità al lavoro almeno del 50 per cento nella loro attività abituale.
Le persone che nel quadro della prima formazione professionale frequentano una scuola di cultura generale o svolgono una formazione professionale di base esclusivamente in una scuola non hanno diritto a indennità giornaliere. Non vi hanno diritto nemmeno le persone che partecipano a provvedimenti sanitari o a provvedimenti di reinserimento per preparare all’integrazione professionale.
Durante l'esecuzione dei provvedimenti di reintegrazione continua a essere versata la rendita anziché l'indennità giornaliera. In determinati casi può comunque essere versata un'indennità giornaliera dell'AI.
Ultima modifica 11.11.2022