Aiuti finanziari a organizzazioni familiari
L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) è competente per il credito «Organizzazioni familiari», che viene approvato ogni anno dal Parlamento e attualmente ammonta a 4,0 milioni di franchi. Con questo credito, la Confederazione può sostenere mediante aiuti finanziari organizzazioni che operano in favore delle famiglie. Gli aiuti finanziari possono essere concessi esclusivamente a organizzazioni familiari attive sull’intero territorio nazionale o su tutto il territorio di una regione linguistica.
Basi giuridiche
Gli aiuti finanziari alle organizzazioni familiari sono concessi sulla base degli articoli 21f e seguenti della legge sugli assegni familiari (LAFam) e dell'ordinanza sugli aiuti finanziari a organizzazioni familiari (OAOrg).
Articoli 21f e seguenti della LAFam
Ordinanza sugli aiuti finanziari a organizzazioni familiari (OAOrg)
Periodo contrattuale 2026-2029
Gli aiuti finanziari alle organizzazioni familiari sono assegnati sulla base di contratti. I contratti con le organizzazioni familiari durano quattro anni. Iniziano e finiscono tutti allo stesso tempo. La procedura di richiesta per il periodo contrattuale 2026-2029 è stata completata. Il periodo contrattuale dura dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2029.
Procedura di richiesta
Poiché l'UFAS prevede che le domande superanno i mezzi a disposizione, il DFI ha stabilitato un ordine de priorità per il periodo contrattuale dal 1 gennaio 2026 al 31 dicembre 2029.
Non è più possibile inviare richieste per il periodo contrattuale 2026-2029. L'UFAS pubblicherà informazioni in merito alla procedura di richiesta per il periodo contrattuale 2030-2033 su questo sito nella seconda metà dell'anno 2028.