Aiuti finanziari per la formazione e la formazione continua (art. 9 LPAG)
Gli aiuti finanziari per la formazione e la formazione continua secondo l’articolo 9 LPAG sono previsti per attività regolari volte a formare i partecipanti in vista dell’esercizio di funzioni direttive, consultive e di assistenza e chiaramente distinte da quelle statutarie ordinarie.
Termine d’inoltro delle richieste per le nuove organizzazioni
Richiesta di un contratto di sovvenzionamento: le organizzazioni private che desiderano richiedere aiuti finanziari per la formazione e la formazione continua secondo l’articolo 9 LPAG dal 1° gennaio dell’anno successivo devono presentare una nuova richiesta di contratto di sovvenzione all’UFAS entro il 31 luglio (fa stato il timbro postale).
Il modulo di richiesta deve essere debitamente compilato, firmato e inviato all’UFAS assieme a un modulo di descrizione per ogni corso e ai seguenti documenti:
- statuti;
- rapporto annuale;
- modello di programma del corso;
- conto annuale riveduto dell’anno precedente.
Termine d’inoltro delle richieste per le organizzazioni con contratto
Per l’introduzione di un nuovo corso o l’adeguamento di uno o più corsi già oggetto di un contratto secondo l’articolo 9 LPAG il termine d’inoltro è il 31 luglio. A tal fine occorre inoltrare il seguente modulo, debitamente compilato e corredato di una descrizione aggiornata del corso e di un modello di programma per ciascun tipo di corso:
Beneficiari attuali
Domande e risposte
Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Beatrice Omole