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Pubblicato il 21 novembre 2025

Aiuti finanziari per le attività di associazioni mantello e piattaforme di coordinamento (art. 7 cpv. 1 LPAG)

La Confederazione può concedere ad associazioni mantello e piattaforme di coordinamento che si dedicano a livello nazionale ad attività extrascolastiche aiuti finanziari per la gestione delle loro strutture e per attività regolari.

Condizioni

In aggiunta alle condizioni generali della LPAG (cfr. Aiuti finanziari per le attività giovanili extrascolastiche), secondo l’articolo 7 capoverso 1 LPAG i richiedenti devono soddisfare i presupposti seguenti:

  • rappresentare un numero importante di istituzioni private o pubbliche;
  • assumere compiti d’informazione e di coordinamento a livello nazionale o internazionale;
  • adoperarsi per sviluppare le attività extrascolastiche e per garantirne la qualità.

Termini d’inoltro per le richieste

Le richieste possono essere inoltrate all’UFAS ogni quattro anni entro la fine di aprile (2026, 2030 ecc.). L’eventuale contratto di diritto pubblico è concluso a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo, per una durata di quattro anni.

Se all’istituzione vengono concessi altri aiuti finanziari secondo la LPAG, i vari aiuti vengono riuniti in un unico contratto quadro (sia progetti che formazioni e formazioni continue secondo l’art. 9 LPAG).

Se desiderate presentare una richiesta di aiuti finanziari, potete inviare per e-mail una breve descrizione della vostra organizzazione e degli aiuti finanziari di cui necessita all’indirizzo: login.fiver@bsv.admin.ch. Vi contatteremo appena possibile.

Beneficiari attuali

Domande e risposte

Ufficio federale delle assicurazioni sociali

Settore Questioni dell'infanzia e della gioventù
Isabelle Villard Risse