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Pubblicato il 21 novembre 2025

Aiuti finanziari per le attività di singole organizzazioni (art. 7 cpv. 2 LPAG)

Gli aiuti finanziari per la gestione delle strutture e per attività regolari sono concessi a singole organizzazioni che operano a livello nazionale o di una determinata regione linguistica prevalentemente nell’ambito delle attività giovanili extrascolastiche e non perseguono uno scopo lucrativo.

Affinché un'organizzazione possa richiedere aiuti finanziari ai sensi dell'articolo 7 capoverso 2, deve svolgere regolarmente delle attività in almeno uno dei seguenti settori:

  • organizzazione di manifestazioni nell’ambito delle attività extrascolastiche;
  • scambio di giovani a livello internazionale o fra aree linguistiche diverse;
  • informazione e documentazione su questioni relative all’infanzia e alla gioventù;
  • collaborazione e coordinamento con organizzazioni estere e internazionali a favore di bambini e giovani.

Condizioni

In aggiunta alle condizioni generali della LPAG (cfr. Aiuti finanziari per le attività giovanili extrascolastiche), secondo l’articolo 7 capoverso 2 LPAG i richiedenti devono soddisfare i presupposti seguenti:

  • operare a livello nazionale o di una determinata regione linguistica (secondo la definizione all’art. 2a OPAG);
  • esistere da almeno tre anni;
  • quali organizzazioni a carattere associativo, disporre di un effettivo di membri attivi di almeno 500 fanciulli e giovani;
  • quali organizzazioni a carattere non associativo, proporre attività regolari aperte incondizionatamente a tutti i bambini e giovani, raggiungendo un notevole numero di partecipanti;
  • quali organizzazioni specializzate nello scambio di giovani, organizzare annualmente almeno 50 soggiorni individuali all’estero o linguistici destinati ai giovani (a livello internazionale o fra aree linguistiche diverse).

Termini d’inoltro per le richieste

Le richieste di aiuti finanziari a singole organizzazioni per la gestione delle strutture e per attività regolari secondo l’articolo 7 capoverso 2 LPAG devono essere inoltrate ogni anno all’UFAS tramite la piattaforma FiVer entro fine aprile. Gli aiuti finanziari sono calcolati in base ai dati relativi all’anno precedente. L’UFAS decide in merito alle richieste entro la fine di agosto.

Se desiderate presentare una richiesta di aiuti finanziari, potete inviare per e-mail una breve descrizione della vostra organizzazione e degli aiuti finanziari di cui necessita all’indirizzo: login.fiver@bsv.admin.ch. Vi contatteremo appena possibile.

Basi per la valutazione

L’entità degli aiuti finanziari è calcolata tramite un sistema di punteggio sulla base dei fattori qualitativi e criteri quantitativi seguenti:

Criteri quantitativi: Allegato 1 OPAG

Beneficiari attuali

Domande e risposte

Ufficio federale delle assicurazioni sociali

Settore Questioni dell'infanzia e della gioventù
Janine Wälty