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Pubblicato il 29 luglio 2026

Basi legali della politica dell’infanzia e della gioventù (PIG)

La politica svizzera dell’infanzia e della gioventù si fonda su una molteplicità di basi legali. Si basa sia sul diritto internazionale sia sul diritto interno. Mentre i Cantoni dispongono di ampie competenze legislative, la Confederazione può intervenire solo nell’ambito delle competenze costituzionali che le sono attribuite.

Fondamenti del diritto internazionale

I fondamenti del diritto internazionale, relativi alla politica per l'infanzia e la gioventù, si trovano nella Convenzione sui diritti del fanciullo (CRC) e nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), entrambe basati sui Patti I e II dell’ONU.

Basi e competenze in Svizzera

Il federalismo cooperativo praticato in Svizzera comprende tutte le forme di collaborazione intercantonale e di cooperazione tra la Confederazione e i Cantoni. I diversi tipi di cooperazione, facoltativa o basata su norme di diritto federale, rispettano il principio di sussidiarietà (art. 3 e 42 Cost.).

Leggi a livello federale

La competenza legislativa della Confederazione per le questioni dell’infanzia e della gioventù è circoscritta entro rigidi limiti costituzionali. La Confederazione esercita un’influenza nell’ambito della protezione dell’infanzia e della gioventù secondo il diritto penale e quello civile e nell’attività extrascolastica di fanciulli e adolescenti (art. 67 cpv. 2 Cost.). La legge sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (LPAG) costituisce un’importante normativa federale per quanto concerne la politica dell’infanzia e della gioventù in senso stretto.

Leggi cantonali

In materia di politica dell’infanzia e della gioventù, i cantoni dispongono di una competenza generale: sono autorizzati a emanare leggi proprie, fatto salvo il principio di superiorità del diritto federale. I cantoni sfruttano questo margine di manovra in modi diversi: alcuni dispongono di leggi complete, emanate dal proprio parlamento. Altri disciplinano solo singoli ambiti o fanno riferimento a disposizioni costituzionali cantonali per le attività relative alla politica dell’infanzia e della gioventù. Un terzo gruppo di cantoni non dispone di basi legali specifiche in materia di politica dell’infanzia e della gioventù.

I settori cantonali oggetto di regolamentazione legislativa sono:

  • organizzazione della politica dell’infanzia e della gioventù;
  • obiettivi e compiti dell’aiuto all’infanzia e alla gioventù;
  • promozione, protezione e partecipazione quali obiettivi della politica dell’infanzia e della gioventù;
  • questioni di coordinamento;
  • questioni di procedura;
  • commissioni per la gioventù;
  • versamento di aiuti finanziari.

Una panoramica dei punti di contatto cantonali competenti è disponibile alla voce: Stato della situazione.