Basi legali della politica dell’infanzia e della gioventù (PIG)
La politica svizzera dell’infanzia e della gioventù si fonda su una molteplicità di basi legali. Si basa sia sul diritto internazionale sia sul diritto interno. Mentre i Cantoni dispongono di ampie competenze legislative, la Confederazione può intervenire solo nell’ambito delle competenze costituzionali che le sono attribuite.
Fondamenti del diritto internazionale
I fondamenti del diritto internazionale, relativi alla politica per l'infanzia e la gioventù, si trovano nella Convenzione sui diritti del fanciullo (CRC) e nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), entrambe basati sui Patti I e II dell’ONU.
Basi e competenze in Svizzera
Il federalismo cooperativo praticato in Svizzera comprende tutte le forme di collaborazione intercantonale e di cooperazione tra la Confederazione e i Cantoni. I diversi tipi di cooperazione, facoltativa o basata su norme di diritto federale, rispettano il principio di sussidiarietà (art. 3 e 42 Cost.).
Leggi a livello federale
La competenza legislativa della Confederazione per le questioni dell’infanzia e della gioventù è circoscritta entro rigidi limiti costituzionali. La Confederazione esercita un’influenza nell’ambito della protezione dell’infanzia e della gioventù secondo il diritto penale e quello civile e nell’attività extrascolastica di fanciulli e adolescenti (art. 67 cpv. 2 Cost.). La legge sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (LPAG) costituisce un’importante normativa federale per quanto concerne la politica dell’infanzia e della gioventù in senso stretto.
Leggi cantonali
In materia di politica dell’infanzia e della gioventù, i cantoni dispongono di una competenza generale: sono autorizzati a emanare leggi proprie, fatto salvo il principio di superiorità del diritto federale. I cantoni sfruttano questo margine di manovra in modi diversi: alcuni dispongono di leggi complete, emanate dal proprio parlamento. Altri disciplinano solo singoli ambiti o fanno riferimento a disposizioni costituzionali cantonali per le attività relative alla politica dell’infanzia e della gioventù. Un terzo gruppo di cantoni non dispone di basi legali specifiche in materia di politica dell’infanzia e della gioventù.
I settori cantonali oggetto di regolamentazione legislativa sono:
- organizzazione della politica dell’infanzia e della gioventù;
- obiettivi e compiti dell’aiuto all’infanzia e alla gioventù;
- promozione, protezione e partecipazione quali obiettivi della politica dell’infanzia e della gioventù;
- questioni di coordinamento;
- questioni di procedura;
- commissioni per la gioventù;
- versamento di aiuti finanziari.
Una panoramica dei punti di contatto cantonali competenti è disponibile alla voce: Stato della situazione.