Per principio, durante l’istruzione di base si ha diritto a 62 franchi per ogni giorno di servizio con soldo (sabato e domenica inclusi), a prescindere dal fatto che, prima di entrare in servizio, siano stati conseguiti dei redditi o che continui a sussistere un rapporto di lavoro. Fanno eccezione solo le reclute con figli: queste ricevono l’80 per cento del reddito medio conseguito prima del servizio, oltre agli assegni per i figli.
FAQ Indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare
Dopo l’istruzione di base, durante i corsi di ripetizione si ha diritto all’80 per cento del reddito medio conseguito prima del servizio, ma almeno a 62 franchi al giorno. Per le persone che percepiscono un reddito regolare ci si basa su quello conseguito durante l’ultimo mese prima dell'entrata in servizio. Per le persone che non percepiscono un reddito regolare, il reddito medio è calcolato sulla base del reddito conseguito negli ultimi 3-12 mesi prima di questo momento.
Durante l’istruzione dei quadri le IPG ammontano all’80 per cento del reddito medio conseguito prima del servizio, ma almeno a 111 franchi al giorno.
Quale militare in ferma continuata durante la scuola reclute si ha diritto a 62 franchi al giorno. Le persone prestanti servizio con figli ricevono l’80 per cento del reddito medio conseguito prima del servizio, oltre agli assegni per i figli. Dopo l’istruzione di base, tutte le persone prestanti servizio hanno diritto all’80 per cento del reddito medio conseguito prima del servizio, ma almeno a 62 franchi al giorno.
Dopo la scuola reclute, le IPG ammontano all’80 per cento del reddito medio conseguito prima del servizio, ma almeno a 91 franchi al giorno.
Per il periodo che corrisponde alla durata della scuola reclute, le persone che prestano sevizio civile hanno diritto a 62 franchi al giorno e, se hanno figli, all’80 per cento del reddito medio conseguito prima del servizio, oltre agli assegni per i figli. Dopo questo periodo, tutte le persone prestanti servizio hanno diritto all’80 per cento del reddito medio conseguito prima del servizio.
In generale il versamento avviene al termine del servizio. Per i servizi che si protraggono per più di un mese, le IPG vengono versate la prima volta dopo dieci giorni e in seguito mensilmente.
In linea di principio le indennità vengono versate direttamente alle persone prestanti servizio. Se continuano a pagare un salario, anche parziale, durante il servizio, i datori di lavoro possono chiedere che le IPG siano versate direttamente a loro, nei limiti dell’ammontare del salario pagato. Eventuali eccedenze devono essere versate direttamente alla persona prestante servizio.
Si può richiedere un modulo sostitutivo alla cassa di compensazione competente, presentando il libretto di servizio. Senza l’inoltro del modulo di richiesta, le IPG non vengono versate.
- ...per la giornata informativa? No
- ...per le giornate di reclutamento? Sì, le IPG ammontano a 62 franchi al giorno. Anche in questo caso fanno eccezione le persone con figli (v. risposta alla domanda 1).
- ... per il tiro obbligatorio? No
- ... per la riconsegna del materiale? No
Hanno diritto alle IPG per il periodo d’interruzione tra due servizi d’istruzione soltanto le persone prestanti servizio che:
- negli ultimi 12 mesi prima dell’entrata in servizio hanno esercitato un’attività lucrativa per almeno
4 settimane o 20 giorni lavorativi o 160 ore e
- durante l’interruzione non dispongono di alcun contratto.
Durante l’interruzione l’importo minimo garantito non ammonta a 111 franchi, bensì a 62 franchi al giorno.
Sì, le indennità sono soggette sia all’obbligo contributivo che all’imposizione fiscale.
Salariati / Apprendisti - Al datore di lavoro
Indipendenti - Alla cassa di compensazione competente
Disoccupato - All’ultimo datore di lavoro
Studenti con attività lucrativa - Al datore di lavoro
Studenti senza attività lucrati - Alla cassa di compensazione cantonale del Cantone in cui ha sede l’istituto scolastico
Persone senza attività lucrativa - Alla cassa di compensazione del loro Cantone di domicilio
Svizzeri all'estero - Alla Cassa svizzera di compensazione a Ginevra
In questo caso si può inoltrare il modulo IPG a un datore di lavoro a scelta e chiedere agli altri di fornire una dichiarazione salariale da allegare al modulo.
FAQ Indennità di perdita di guadagno in caso di maternità
L'indennità di maternità è stata introdotta il 1° luglio 2005 in seguito alla modifica della legge sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG), approvata in votazione popolare il 26 settembre 2004 con il 55,4 per cento di voti favorevoli. È stato così adempiuto il mandato di creare un'assicurazione maternità, iscritto nella Costituzione federale dal 1945. Nel 1984, nel 1987 e nel 1999 erano stati respinti in votazione popolare diversi progetti volti ad introdurre un'indennità di maternità.
L'indennità di maternità è finanziata mediante i contributi alle IPG, prelevati unitamente ai contributi all'AVS. Sono soggetti all'obbligo di versare i contributi i datori di lavoro, i salariati, i lavoratori indipendenti e le persone senza attività lucrativa. Per le persone esercitanti un'attività lucrativa l'aliquota di contribuzione ammonta attualmente allo 0,5 per cento del guadagno lordo. Per i salariati il datore di lavoro deve prendere a carico la metà dei contributi. Le persone soggette all'obbligo contributivo che non esercitano un'attività lucrativa versano un importo annuo compreso tra 24 e 1200 franchi. I poteri pubblici non partecipano al finanziamento di questa prestazione.
Hanno diritto all'indennità di maternità solo le donne che fino alla nascita del bambino hanno svolto un'attività lucrativa o quelle che, in seguito a disoccupazione o per motivi di salute, hanno dovuto cessare l'attività lucrativa prima del parto.
- Non è necessario che la madre riprenda il lavoro dopo il congedo di maternità.
Al momento della nascita del bambino la madre deve quindi soddisfare una delle condizioni seguenti:
- svolgere un'attività lucrativa dipendente o indipendente;
- lavorare nell'azienda del coniuge ricevendo un salario in contanti;
- essere disoccupata e ricevere un'indennità giornaliera dell'assicurazione contro la disoccupazione (AD) o perlomeno soddisfare le condizioni per beneficiare di indennità giornaliere dell'AD;
- essere incapace al lavoro in seguito a malattia, infortunio o invalidità e ricevere quindi indennità giornaliere di un'assicurazione sociale o privata calcolate sulla base del guadagno conseguito prima dell'incapacità lavorativa;
- disporre di un contratto di lavoro valido, anche se ha esaurito il diritto alla continuazione del versamento del salario o ad indennità giornaliere.
La madre deve inoltre soddisfare le due condizioni seguenti:
1. essere stata assicurata obbligatoriamente ai sensi della legge sull'AVS durante i nove mesi immediatamente precedenti il parto e
2. durante questo periodo avere esercitato un'attività lucrativa per almeno cinque mesi.
- La madre è assicurata obbligatoriamente ai sensi della legge sull'AVS se è domiciliata in Svizzera o vi esercita un'attività lucrativa. Se la madre è di cittadinanza svizzera o di uno dei Paesi dell'UE/AELS, per l'adempimento della durata minima di assicurazione possono essere computati anche i periodi assicurativi compiuti in un Paese dell'UE o dell'AELS.
Se il parto avviene prima della fine del nono mese di gravidanza, il periodo di assicurazione richiesto è ridotto.
Esso è di
a. 8 mesi se il parto avviene tra l'ottavo e il nono mese di gravidanza;
b. 7 mesi se il parto avviene tra il settimo e l'ottavo mese di gravidanza;
c. 6 mesi se il parto avviene prima del settimo mese di gravidanza.
- I cinque mesi di attività lucrativa possono essere svolti in qualsiasi momento durante la gravidanza. Sono quindi possibili interruzioni o anche un cambiamento del datore di lavoro. Il tasso di occupazione non ha alcuna importanza. Se la madre è di cittadinanza svizzera o di un Paese dell'UE/AELS, possono essere conteggiati anche i periodi di occupazione compiuti in un Paese dell'UE o dell'AELS.
- La durata di attività minima di cinque mesi deve sempre essere adempiuta, anche in caso di parto prematuro.
In caso di adozione, invece, non vi è alcun diritto all'indennità di maternità.
4. Da quando viene versata e per quanto tempo?
L'indennità di maternità è versata a partire dal giorno della nascita di un neonato vitale durante al massimo 98 giorni, vale a dire 14 settimane. Vengono versate 7 indennità giornaliere alla settimana. Nel caso di un neonato che nasce morto o che decede alla nascita, il diritto all'indennità è riconosciuto se la gravidanza è durata almeno 23 settimane.
- Il diritto all'indennità si estingue in ogni caso non appena la madre riprende l'attività lucrativa, indipendentemente dal tasso e dalla durata di occupazione.
- Se il neonato deve rimanere in ospedale per almeno 14 giorni immediatamente dopo la nascita, il diritto all'indennità è esteso per un numero di giorni equivalente alla durata della degenza, ma per al massimo 56 giorni. La madre può richiedere questo prolungamento se alla fine del suo congedo di maternità esercita ancora un'attività lucrativa.
- Per il periodo anteriore alla nascita non vi è alcun diritto all'indennità di maternità. Se la madre non può lavorare fino al parto, la perdita di guadagno è coperta soltanto se vi è un'assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia o il datore di lavoro è ancora tenuto a versare il salario.
- I Cantoni possono prevedere un congedo di maternità di oltre 14 settimane. Le casse di compensazione cantonali AVS forniscono informazioni in merito. Anche i datori di lavoro concedono talvolta un congedo di maternità pagato più lungo. Si possono ottenere informazioni al riguardo presso l'ufficio del personale del datore di lavoro.
L'indennità di maternità ammonta all'80 per cento del reddito lordo medio conseguito prima del parto, ma al massimo a 196 franchi al giorno.
- L'indennità giornaliera massima è versata alla salariata che consegue un reddito medio mensile di almeno 7350 franchi (7350 franchi x 0,8 : 30 giorni = 196 franchi al giorno) o alla lavoratrice indipendente che fa stato di un reddito annuo di almeno 88 200 franchi (88 200 franchi x 0,8 : 360 giorni = 196 franchi al giorno).
Esempi di calcolo
1. Lavoratrici salariate
Annette B. lavora a tempo pieno come segretaria in un'azienda di servizi. Prima del parto percepiva un salario medio di 5400 franchi al mese. L'indennità di maternità ammonta quindi a 144 franchi al giorno (5400 franchi x 0,8 : 30 giorni = 144 franchi al giorno).
2. Lavoratrici indipendenti
Karin C. svolge un'attività indipendente: gestisce un salone di parrucchiera. L'indennità di maternità è calcolata sulla base del reddito annuo determinante per l'ultimo contributo AVS fissato prima del parto, convertito in un importo giornaliero. Il reddito annuo (che nel caso di Karin C. ammonta a 45 000 franchi) è diviso per 360 giorni e moltiplicato per 0,8. L'indennità di maternità è quindi di 100 franchi al giorno (45 000 franchi : 360 giorni x 0.8 = 100 franchi al giorno).
- Se, al momento del parto, la madre non consegue alcun reddito da lavoro, ma riceve un'indennità giornaliera dell'assicurazione contro la disoccupazione, dell'AI o dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, l'indennità di maternità corrisponde almeno all'importo dell'indennità giornaliera. Si applica la stessa regola se, al momento del parto, alla madre sono versate un'indennità giornaliera in caso di malattia da parte dell'assicurazione malattie obbligatoria (LAMal) o un'indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio.
- I Cantoni possono prevedere indennità più elevate. Le casse di compensazione cantonali AVS forniscono informazioni in merito. Talvolta anche il datore di lavoro versa un'indennità supplementare.
Finché viene versata un'indennità di maternità, non vi è alcun diritto al versamento di un'indennità giornaliera dell'assicurazione contro la disoccupazione, dell'AI o dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Lo stesso vale per le indennità giornaliere dell'assicurazione militare o per le indennità per perdita di guadagno per chi presta servizio.
Di regola le indennità giornaliere di altre assicurazioni vengono ridotte se, sommate all'indennità di maternità, superano un determinato importo (guadagno assicurato o perso). Il contratto d'assicurazione stabilisce le modalità della riduzione nel caso singolo.
Il versamento dell'indennità di maternità non avviene automaticamente, ma deve essere richiesto esplicitamente presso la competente cassa di compensazione. Il modulo di richiesta può essere scaricato dalla pagina Internet:
La richiesta può essere presentata solo dopo il parto, in quanto per poter versare l'indennità di maternità la cassa di compensazione deve essere a conoscenza della data esatta della nascita.
- Se la madre svolge un'attività dipendente, la richiesta deve essere inoltrata al datore di lavoro, che la trasmette alla cassa di compensazione con cui conteggia i contributi AVS.
- Se la madre esercita un'attività indipendente, la richiesta va presentata alla cassa di compensazione cui essa versa i contributi AVS.
- Se, al momento del parto, la madre è disoccupata o incapace al lavoro, la richiesta deve essere inoltrata alla cassa di compensazione cui è affiliato l'ultimo datore di lavoro.
Il diritto all'indennità di maternità può essere esercitato dalle seguenti persone:
- la madre;
- il datore di lavoro, se la madre non ha fatto valere il proprio diritto all'indennità ed egli continua a versarle il salario durante il congedo di maternità;
- il marito o i figli, se la madre non adempie ai suoi obblighi di mantenimento o di assistenza.
- Il diritto all'indennità di maternità può essere esercitato durante i 5 anni successivi alla nascita del bambino. Al termine di questo periodo il diritto si estingue.
Se, durante il congedo di maternità, la madre continua a percepire il salario, l'indennità di maternità è versata al datore di lavoro. Negli altri casi è versata direttamente alla madre. Analogamente al salario, è versata alla fine del mese. Se inferiore ai 200 franchi mensili, è versata alla fine del congedo di maternità.
A livello federale non esistono ancora né un'indennità in caso di adozione. Tali prestazioni possono invece essere previste dal contratti di lavoro (individuali o collettivi), dai regolamenti aziendali o dal diritto cantonale.
Presenza sul posto di lavoro
Una collaboratrice incinta può essere impiegata solo se è d'accordo. Una donna incinta può assentarsi dal lavoro mediante semplice avviso. Durante il periodo di assenza però non riceve lo stipendio. Il diritto al salario sussiste solo se l'inabilità al lavoro è dovuta a motivi medici.
Trascorso il periodo di prova il datore di lavoro non può licenziare una lavoratrice durante la gravidanza né durante le 16 settimane che seguono il parto. In questo periodo, per contro, le donne incinte o le madri possono disdire il rapporto di lavoro.
Divieto di lavoro
Dopo il parto la lavoratrice non può lavorare per otto settimane, nemmeno se ne fa espressamente domanda. Non occorre presentare un certificato medico.
Indennità di maternità
Dal 2005 le donne hanno diritto ad un congedo di maternità di 14 settimane conformemente al Codice delle obbligazioni e ad un'indennità di maternità secondo la legge sulle indennità di perdita di guadagno. Durante 14 settimane ricevono l'80 per cento del reddito lavorativo medio conseguito prima del parto, ma al massimo 196.- franchi al giorno. Il diritto si estingue anticipatamente se il lavoro viene ripreso prima della fine del congedo di 14 settimane. Disciplinamenti più favorevoli stabiliti in contratti collettivi di lavoro (CCL) restano in vigore. Il datore di lavoro non ha il diritto di ridurre o compensare con un congedo precedente il parto il congedo di maternità di 14 settimane previsto dal Codice delle obbligazioni né di ridurre le vacanze di una lavoratrice che ha fruito del congedo di maternità ai sensi del Codice delle obbligazioni.
Ultima modifica 11.03.2022