Infermità congenite dell’AI
Sono considerate infermità congenite le malattie presenti a nascita avvenuta. Le infermità congenite per le quali esiste un diritto alle prestazioni dell’AI figurano nell’elenco esaustivo allegato all’ordinanza del Dipartimento federale dell’interno (DFI) sulle infermità congenite (OIC-DFI).
L’AI assume i costi di tutti i provvedimenti sanitari necessari per la cura di un’infermità congenita riconosciuta fino al compimento dei 20 anni. In seguito, è competente l’assicurazione malattie.
Con la riforma Ulteriore sviluppo dell’AI, l’elenco delle infermità congenite è stato aggiornato. Le affezioni facili da curare sono coperte dall’assicurazione malattie. Altre affezioni, in particolare le malattie rare, sono assunte dall’AI.
In linea di principio, tutte le persone e le organizzazioni interessate hanno il diritto di presentare una richiesta di ammissione di una nuova infermità congenita nell’apposito elenco.
Dopo l’esame della richiesta, se necessario l’OIC-DFI viene adeguata.
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Settore Prestazioni in natura e pecuniarie