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Pubblicato il 1 settembre 2025

Mezzi ausiliari

Tutti gli assicurati hanno diritto alla consegna di mezzi ausiliari necessari per attendere alla propria persona, stabilire contatti con l’ambiente circostante o spostarsi. Vi sono inoltre i mezzi ausiliari consegnati soltanto in relazione all’esercizio di un’attività lucrativa o all’adempimento delle mansioni consuete (p. es. conduzione di un’economia domestica).

I mezzi ausiliari che possono essere consegnati dall’assicurazione invalidità (AI) sono elencati nella lista dei mezzi ausiliari allegata alla relativa ordinanza del Dipartimento federale dell’interno (DFI).

Ordinanza del DFI sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell’assicurazione per l’invalidità (OMAI)

Tariffe AI nel settore dei mezzi ausiliari

Il rimborso dei mezzi ausiliari da parte dell’AI può avvenire mediante vari stru-menti, tra i quali il principale è il rimborso attraverso convenzioni tariffali.

Le trattative sulle convenzioni tariffali vengono condotte dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS). La collaborazione tra i fornitori di prestazioni nel settore dei mezzi ausiliari e l’UFAS deve essere trasparente e garantire una buona qualità da parte dei fornitori di prestazioni. Per questo motivo vengono pubblicate le condizioni quadro per le nuove trattative sulle tariffe AI nel settore dei mezzi ausiliari.

Richiesta di finanziamento di un nuovo prodotto da parte dell'assicurazione per l'invalidità (AI) come dispositivo di assistenza

I fabbricanti e gli importatori possono sottoporre all’esame dell’AI il finanziamento di nuovi prodotti o nuovi modelli di un prodotto già finanziato. La richiesta deve essere inoltrata all’UFAS.

Ulteriori informazioni