Organizzazione e finanziamento dell'assicurazione invalidità
Finanziamento dell’AI
L’AI è finanziata secondo il principio di ripartizione, il che significa che le spese correnti dell’assicurazione vengono pagate direttamente con le entrate correnti, provenienti principalmente dagli assicurati, che versano una deduzione salariale dello 0,7 per cento, e dai loro datori di lavoro, che versano un importo equivalente. Il contributo dei lavoratori indipendenti è dell’1,4 per cento a partire da un reddito di 60 500 franchi; chi guadagna di meno paga contributi inferiori.
Per le persone senza attività lucrativa, il contributo all’AI è calcolato in base alla loro sostanza e ad eventuali redditi sotto forma di rendite.
La Confederazione versa circa il 38 per cento delle uscite dell’AI.
Organizzazione dell'AI
L'assicurazione invalidità (AI) è gestita dagli uffici AI cantonali e dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero. Ogni cantone dispone di un proprio ufficio AI, la cui organizzazione varia da un cantone all'altro. Gli uffici AI collaborano con le casse di compensazione.
L’UFAS è l’organo di gestione e di vigilanza dell’AI. Esercita la vigilanza materiale, amministrativa e finanziaria sugli uffici AI e controlla che la legge venga applicata in modo uniforme a livello nazionale. Elabora le basi per lo sviluppo dell’orientamento strategico, la legislazione e l’esecuzione dell’assicurazione all’attenzione del Consiglio federale e del Parlamento. Stabilisce criteri per gli uffici AI sotto forma di direttive e istruzioni e controlla che siano rispettati. Esegue audit annuali presso tutti gli uffici AI e esame e approvazione i preventivi, i piani finanziari e i conti annuali degli uffici AI.
Gli uffici AI sono responsabili dell’esecuzione dell’assicurazione invalidità. Esaminano il diritto alle prestazioni nel singolo caso, svolgono la consulenza finalizzata all’integrazione, l’intervento tempestivo, i provvedimenti di reinserimento e i provvedimenti professionali, determinano il grado d’invalidità e di grande invalidità ed emanano decisioni impugnabili mediante opposizione nel settore delle prestazioni.
Ogni valutazione del diritto alle prestazioni dell’AI comprende di regola una valutazione medica del danno alla salute e delle sue ripercussioni sulla capacità al guadagno dell’assicurato. Sulla base di perizie e rapporti medici, i SMR redigono pareri all’attenzione degli uffici AI. Possono inoltre eseguire direttamente esami.
Le casse di compensazione determinano la durata di contribuzione necessaria agli uffici AI per l’accertamento dei presupposti assicurativi. Calcolano inoltre l’importo delle rendite e delle indennità giornaliere concesse dagli uffici AI ed emanano le relative decisioni. Sono inoltre incaricate del versamento delle rendite, delle indennità giornaliere e degli assegni per grandi invalidi destinati agli adulti.
L’Ufficio centrale di compensazione è un organo assicurativo del 1° pilastro a livello federale. Si occupa tra l’altro di tenere un registro centrale dei beneficiari di prestazioni. In qualità di ufficio centrale per il pagamento delle prestazioni in natura dell’AI, riceve dagli uffici AI le fatture di medici, ospedali, centri d’integrazione e fornitori di mezzi ausiliari. È inoltre competente per il versamento degli assegni per grandi invalidi per gli assicurati minorenni. L’ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero è un settore dell’UCC.